Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-07-2012, n. 13378

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
La L.T.I. s.r.l. (già S.p.A.) propone ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, che ha rigettato il gravame proposto contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Treviso, che la aveva condannata a pagare Euro 5.883,21, oltre interessi e risarcimento del maggior danno da svalutazione, a favore della ditta R.B. di C.F..
L’intimata resiste con controricorso.
Nell’imminenza dell’udienza pubblica parte ricorrente ha depositato copia del dispositivo della sentenza dichiarativa di fallimento della N. s.r.l. in liquidazione e visura storica.
Motivi della decisione
1.- La declaratoria di fallimento di una della parti, così come ogni altra causa di interruzione, è priva di effetto nel giudizio di cassazione (Cass. 1/12/2003 n. 18300). Oltre a ciò deve rilevarsi che, dalla visura prodotta, risulta che la L.T.I. è nata per scissione dalla N. (pag. 22) e dunque è una società del tutto autonoma da questa. Dalla stessa visura sembrerebbe che essa, ancor prima della proposizione del ricorso, abbia cambiato nome in L. L.I. S.p.A..
2.- Con il primo motivo la ricorrente, sotto i profili del vizio di motivazione, della nullità della sentenza e della violazione di legge, in sostanza si duole della carente motivazione della sentenza, formulando in conclusione il seguente quesito di diritto ex art. 366- bis cod. proc. civ. (applicabile alla fattispecie, trattandosi di sentenza depositata il 27/12/07): in relazione al caso dedotto (..) voglia questa Suprema Corte pronunciare il principio di diritto e cioè se la motivazione della impugnata sentenza n. 1797/2007 corrisponda (…) a quella di diritto debenda dal Giudice (…) che in forza del principio di legalità esige la coerenza del provvedimento con i fatti accertati e la intrinseca congruità sia del dispositivo che della motivazione, e se è altrettanto necessario il principio che il Giudice dell’appello (…) debba di necessità esporre, anche in maniera concisa, ma in ogni caso gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua personale analisi, offrendo in ordine ad essi ed a tutti i motivi di impugnativa una spiegazione sempre logica ed adeguata, in relazione a realmente provati, in forza dei singoli comandati e contrapposti onere di parte (…), elementi di fatto giuridicamente rilevanti, e perchè, pur succintamente si sia ritenuta l’idoneità solo di alcuni di essi pur stante la complessiva conferenza e rilevanza dell’intero acquisito.
2.1.- Il mezzo è inammissibile quanto al vizio di motivazione, in difetto della chiara indicazione del fatto controverso richiesta dall’art. 366-bis cod. proc. civ..
2.2.- E’ inammissibile quanto alla nullità della sentenza, in difetto di specifico quesito di diritto.
2.3.- E’ pure inammissibile quanto alla violazione di legge per inadeguatezza del quesito di diritto, del tutto generico ed astratto e formulato in maniera tale da richiedere una risposta necessariamente positiva (Cass. SSUU 15 gennaio 2007 n. 36).
3.- Con il secondo motivo la ricorrente, sotto i profili del vizio di motivazione, della nullità della sentenza e della violazione di legge, in sostanza si duole della decisione, assumendo che l’attrice non avrebbe soddisfatto l’onere probatorio su di essa gravante.
3.1.- Il mezzo è inammissibile quanto al vizio di motivazione ed alla nullità della sentenza per gli stessi motivi esposti sub 2.1. e 2.2.
3.2.- E’ inammissibile anche quanto alla violazione di legge – a prescindere dalla eventuale inadeguatezza dei quesiti – non cogliendo la ratio decidendi, in quanto il giudice di merito ha ritenuto carente la prova dell’esistenza del credito opposto in compensazione e per tale motivo, non essendovi contestazione sull’esistenza del credito azionato (non contesta la L.T.I. S.p.A. l’an e il quantum dei lavori effettuati, a pag. 5 della sentenza), ha accolto la domanda.
4.- Con il terzo motivo la ricorrente, sotto i profili del vizio di motivazione, della nullità della sentenza e della violazione di legge, si duole del fatto che il giudice di merito abbia ritenuto che la C. poteva disconoscere, per di più irritualmente, scritture provenienti dal marito.
4.1.- Il mezzo è inammissibile quanto al vizio di motivazione ed alla nullità della sentenza per gli stessi motivi esposti sub 2.1. e 2.2.
4.2.- E’ inammissibile anche quanto alla violazione di legge in quanto – a prescindere dalla eventuale inadeguatezza dei quesiti – nella sentenza impugnata la motivazione fondata sul disconoscimento si accompagna ad altra autonoma ratio decidendi (ad ogni modo si tratta di firme promananti da un terzo, a pag. 6 della sentenza) che non sembra censurata.
5.- Con il quarto motivo la ricorrente, sotto i profili del vizio di motivazione, della nullità della sentenza e della violazione di legge, si duole della nozione di compensazione legale accolta dai giudici di merito.
5.1.- Il mezzo è inammissibile quanto al vizio di motivazione ed alla nullità della sentenza per gli stessi motivi esposti sub 2.1. e 2.2.
5.2.- E’ inammissibile anche quanto alla violazione di legge in quanto – a prescindere dalla eventuale inadeguatezza dei quesiti – il giudice di merito, come esposto sub 3.2., ha ritenuto carente la prova dell’esistenza del credito opposto in compensazione, cosicchè il concetto da lui accolto di compensazione legale appare irrilevante.
6.- Con il quinto motivo la ricorrente, sotto i profili del vizio di motivazione, della nullità della sentenza e della violazione di legge, assume che, in forza del disposto dell’art. 2710 cod. civ., i libri obbligatori fanno prova anche a favore dell’imprenditore e che a carico dell’attrice dovrebbero porsi le conseguenze di avere agito dopo il decorso del periodo decennale di conservazione degli assegni da parte delle banche.
6.1.- Il mezzo è inammissibile quanto al vizio di motivazione ed alla nullità della sentenza per gli stessi motivi esposti sub 2.1. e 2.2.
6.2.- E’ inammissibile anche quanto alla violazione di legge in quanto il ricorrente prospetta, con un unico quesito, più violazioni diverse di legge (Cass. SSUU 31 marzo 2009 n. 7770).
7.- Con il sesto motivo la ricorrente, sotto i profili del vizio di motivazione, della nullità della sentenza e della violazione di legge, si duole del mancato esame del gravame quanto all’accoglimento in primo grado della domanda di danni di C.F..
7.1.- Il sesto motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente riportato il capo di appello che assume non esaminato dal giudice di secondo grado.
8.- Con il settimo motivo la ricorrente, sotto i profili del vizio di motivazione, della nullità della sentenza e della violazione di legge, si duole infine del mancato esame del settimo motivo di impugnativa.
8.1.- Il settimo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente riportato il capo di appello che assume non esaminato dal giudice di secondo grado.
9.- Il ricorso va in definitiva rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 12 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2012

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