Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 29-01-2013) 01-02-2013, n. 5162

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Svolgimento del processo
Con decreto del 5.4.2012, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Parma dispose il sequestro preventivo di autovetture di pertinenza di M. S.p.A., il cui legale rappresentante L.G. è indagato per i reati di appropriazione indebita.
Avverso tale provvedimento l’indagato propose istanza di riesame, ma il Tribunale di Parma, con ordinanza del 4.7.2012, la respinse.
Ricorre per cassazione il difensore dell’indagato deducendo:
1. violazione della legge processuale e difetto assoluto di motivazione in relazione al fatto che le sottoscrizioni della querela da parte di R.A. e D.L.A., definitisi procuratori speciali di W. L. G., non sono autenticate, come non è autenticata la sottoscrizione della delega per la presentazione a B.S., soggetto che materialmente presentò la querela alla Polizia stradale di Lecco; ai sensi dell’art. 337 cod. proc. pen. la querela presentata da un incaricato deve avere la sottoscrizione autenticata; in carenza di ciò l’azione penale è improcedibile; non è configurabile la circostanza aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11 nel contratto di locazione finanziaria; a fronte della relativa eccezione il Tribunale ha motivato sulla possibilità per il legittimo detentore di sporgere querela, questione diversa da quella sollevata;
2. violazione di legge in quanto la mancata restituzione di un’autovettura in leasing successivamente alla risoluzione di un contratto di per se non integrerebbe il delitto di appropriazione indebita; la M. S.p.A. si trova in situazione di crisi finanziaria che l’ha indotta a chiedere il concordato preventivo con i creditori, tra i quali rientra la querelante, che in tal modo avrebbe vanificato la L. Fall., art. 168; peraltro la querelante è in possesso di rilevanti depositi cauzionali, sicchè mancherebbe l’elemento soggettivo del reato.
Motivi della decisione
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Ritiene il Collegio di condividere l’orientamento secondo il quale, tra le cause di punibilità la cui emergenza (in termini di certezza e non di mera possibilità) importa l’inapplicabilità delle misure cautelari, giusto il disposto dell’art. 273 cod. proc. pen., comma 2 rientra anche il difetto di una condizione di procedibilità, come è dato da argomentare anche da quanto previsto dall’art. 129 c.p.p., comma 1, che, nello stabilire l’obbligo della immediata declaratoria di determinate "cause di non punibilità", ha riguardo anche alla mancanza di una condizione di procedibilità. Ne consegue che il giudice, investito del controllo di un’ordinanza in materia cautelare, ha il potere-dovere di sindacare anche l’esistenza della condizione di procedibilità eventualmente necessaria, disponendo la caducazione della misura ove accerti la mancanza della condizione in parola. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2128 del 9.5.1994 dep. 08/06/1994 Rv. 197879).
Ciò premesso, va rilevato che, in tema di formalità della querela, la mancata autenticazione della sottoscrizione determina l’improcedibilità dell’azione penale, per l’ipotesi in cui la querela non venga presentata personalmente dall’interessato, ma venga recapitata da un incaricato, riflettendosi sulla garanzia di sicura provenienza dell’atto dal titolare del diritto di querela. (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 21447 del 19/2/2008 dep. 28/5/2008 rv 240063.
Fattispecie in cui l’atto di querela recava solo la sottoscrizione del querelante, oltre al timbro di deposito apposto dal funzionario della Procura della Repubblica, e risultava privo della controfirma del difensore in calce alla sottoscrizione della persona offesa).
Sul punto, a fronte della eccezione difensiva la motivazione del Tribunale del riesame non è pertinente e come tale inesistente, dal momento che non risulta affatto dal provvedimento impugnato che il presentatore della querela fosse soggetto titolare del diritto di querela.
Peraltro non sussiste la circostanza aggravante dell’abuso di relazioni di prestazione d’opera nell’ipotesi di appropriazione indebita di un bene detenuto in locazione finanziaria in quanto il relativo contratto non prevede alcun obbligo di "tacere". (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28145 del 4/6/2008 dep. 9/7/2008 rv 242703. La Corte ha precisato che l’oggetto del negozio è infatti l’utilizzazione del bene concesso verso un canone, e l’obbligo dell’"accipiens" di conservarlo in buono stato in vista della futura restituzione costituisce una prestazione del tutto accessoria che non può caratterizzare o modificare l’essenza del contratto).
Si impone pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Parma affinchè verifichi se effettivamente difetta l’autentica della sottoscrizione e se l’incaricato della presentazione non fosse il difensore della persona offesa.
Infatti il difetto di autenticazione della sottoscrizione apposta in calce alla querela non ne comporta l’invalidità se la stessa viene depositata contestualmente all’atto di nomina del difensore di fiducia della medesima persona offesa con firma autenticata dal legale. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9722 del 28/1/2009 dep. 3/3/2009 rv 242977).
La decisione assunta rende superfluo l’esame del secondo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Parma per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2013

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