Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 29-01-2013) 01-02-2013, n. 5161

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con decreto del 29.6.2012, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Oristano dispose il sequestro preventivo di un autocarro nei confronti di P.F., indagata per il reato di appropriazione indebita.

Avverso tale provvedimento l’indagata propose istanza di riesame, ma il Tribunale di Oristano, con ordinanza del 20.7.2012, la respinse.

Ricorre per cassazione l’indagata deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in quanto non sarebbe configurabile il reato di appropriazione indebita poichè l’indagata ha effettuato molti pagamenti alla società finanziaria proprietaria dell’autocarro, impiegato nella raccolta dei rifiuti. Gli inadempimenti, determinati da difficoltà con gli enti comunali e con Equitalia integravano solo illeciti civili. Non sarebbe configurabile l’appropriazione indebita omissiva laddove non vi siano stati atti di disposizione del bene o espliciti rifiuti di restituzione (citando Cass. Sez. 2 sent. n. 38804 del 9.11.2006, dep. 9.11.2006, allegata al ricorso).

Mancherebbe al prova dell’elemento soggettivo del reato.

Con nota depositata il 28.1.2013, il difensore della ricorrente comunicava l’intervenuta remissione di querela e l’avvenuta restituzione del mezzo sequestrato, dichiarava perciò di rinunziare al ricorso.

Motivi della decisione

Va premesso che il difensore, privo di procura speciale rilasciata ai fini della rinunzia al ricorso, non può validamente rinunziare a tale ricorso.

Peraltro è affermato, ma non documentato, che sia stata rimessa la querela Tuttavia il difensore afferma che il mezzo è stato restituito, sicchè è sopravvenuta la carenza di interesse.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

Si ritiene di non infliggere una sanzione pecuniaria essendo la causa di inammissibilità sopravvenuta.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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