Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 29-01-2013) 01-02-2013, n. 5160

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con ordinanza del 29.5.2012, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna dispose la custodia cautelare in carcere di T.M. indagato per i reati di tentata rapina aggravata, lesioni aggravate e resistenza.

Ricorre per cassazione ai sensi dell’art. 311 cod. proc. pen. l’indagato deducendo violazione di legge in quanto sarebbe stata desunta l’intenzione di sottrarre l’autovettura dalla richiesta alla persona offesa di consegnare le chiavi, facendo propria la presunzione della persona offesa. Tale presunzione sarebbe manifestamente illogica poichè chi intende sottrarre un veicolo non provvederebbe a distruggerlo. Tuttavia la persona offesa L. ha dichiarato che l’indagato sarebbe andato a prendere una mazzetta da muratore perchè voleva distruggere completamente la macchina. La misura non sarebbe adeguata ed i precedenti penali dell’imputato sarebbero risalenti.

Motivi della decisione

Il ricorso è proposto al di fuori dei casi consentiti.

Secondo l’orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, poichè il ricorso immediato per cassazione avverso una misura cautelare è consentito unicamente per violazione di legge, solo la mancanza totale di motivazione potrà essere dedotta con il predetto mezzo di gravame e non anche la sua insufficienza, incompletezza od illogicità, che rilevano, viceversa, a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e); ciò in quanto i difetti attinenti alla motivazione sono rimediabili dal riesame nell’ambito dei poteri di integrazione e rettifica attribuiti al competente giudice. Il ricorso "per saltum" pertanto non è esperibile quando con esso ci si intenda dolere dell’inosservanza dei canoni contenutistici cui deve conformarsi l’ordinanza cautelare, dal momento che si tratta di regole della cui osservanza il giudice è tenuto a dar conto proprio nell’ambito della motivazione. (Cass. Sez. 5 sent. n. 982 del 24.2.1999 dep. 22.3.1999 rv 212876. Nella fattispecie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’indagato che aveva adito "per saltum" la Cassazione, lamentando illogicità ed incompletezza della motivazione del provvedimento cautelare impositivo del divieto di espatrio ed omessa valutazione dei dati, asseritamente a lui favorevoli).

Nel caso di specie la doglianza riguarda l’incompletezza della motivazione o la sua illogicità e non la sua totale assenza.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2013

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