Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 30-01-2013) 24-07-2013, n. 32071

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Svolgimento del processo

1. Il Tribunale della libertà di Messina, con ordinanza depositata il 31 luglio 2012 ha annullato – su riesame dell’indagato – l’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal G.U.P. presso il medesimo Tribunale disponendo l’immediata liberazione di T.A.J. (cittadino americano), indagato del reato di violenza sessuale in danno della giovane M.K. (cittadina britannica), commesso all’interno di una cabina durante la crociera a bordo del (OMISSIS).

2. Il pubblico ministero presso il Tribunale di Messina ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento dell’ordinanza per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione del provvedimento che avrebbe considerato assente la gravità indiziaria del quadro, atteso che i vestiti della ragazza erano integri, mentre i giudici avrebbero dovuto considerare l’intera scena del delitto che avrebbe confermato le dichiarazioni rese dalla ragazza in ordine alla violenza subita, posto che le contraddizioni evidenziate nel racconto della ragazza, ascoltata dal pm una settimana dopo i fatti con registrazione dell’esame, era ancora turbata e confusa dai fatti e dal senso di colpa costituito dal fatto di essersi fidata dell’indagato che era entrato nella cabina con lei quanto la stessa aveva deciso di andarsi a cambiare le scarpe; i giudici del riesame non avrebbero motivato in ordine alla documentazione trasmessa; inoltre avrebbero implicitamente ammesso che il rapporto non era stato voluto dalla ragazza.

3. Il difensore dell’indagato ha depositato memoria con la quale chiede il rigetto del ricorso, insistendo nella correttezza della ricostruzione dei fatti prospettata nell’ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

1. I motivi di ricorso sono infondati.

E’ principio consolidato in giurisprudenza che in tema di misure cautelari personali, l’ambito del controllo che la Corte di Cassazione esercita non riguarda la ricostruzione dei fatti, nè le valutazioni, tipiche del giudice di merito, sull’attendibilità delle fonti e la rilevanza e/o concludenza dei dati probatori, nè la riconsiderazione delle caratteristiche soggettive delle persone indagate, compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate: tutti questi accertamenti rientrano nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata richiesta l’applicazione della misura cautelare e del tribunale del riesame. Il giudice di legittimità deve invece verificare che l’ordinanza impugnata contenga l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che hanno sorretto la decisione e sia immune da illogicità evidenti: il controllo investe, in sintesi, la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (in tal senso, Sez. 6, n. 3529 dell’1/2/1999, Sabatini, Rv. 212S65; Sez. 4, n. 2050 del 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104).

2. L’ordinanza oggetto della presente impugnazione è sorretta da logica e corretta argomentazione motivazionale e risponde a tali due requisiti. Il Tribunale nel motivare la gravità del quadro indiziario, in maniera difforme da quanto ritenuto dal GIP, ha analiticamente esaminato gli elementi raccolti nel corso delle indagini svolte, ritenendo che gli stessi non possano costituiscano gravi indizi di colpevolezza dell’indagato quanto all’episodio di violenza sessuale allo stesso addebitato in questa fase delle indagini. I giudici hanno sottolineato alcune incongruente nelle versioni rese dalla persona offesa (nell’immediatezza del fatto alle vicine di cabina, al medico di bordo mentre era sottoposta a visita medica, in sede di; querela, al pubblico ministero una settimana dopo) e le hanno poste a raffronto con le altre emergenze probatorie (assenza di lesioni sul collo e petto, nonostante la ragazza avesse riferito di essere stata tenuta ferma dal collo, durata non minima della permanenza del giovane nella cabina, come riscontrata con le telecamere del corridoio della nave), concludendo poi nel senso che gli indizi di colpevolezza, pur sussistenti, non potevano essere ritenuti di gravità e consistenza tale da legittimare l’applicazione di una misura cautelare personale nei confronti dell’indagato. Il ricorso del pubblico ministero deve pertanto essere rigettato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso del pubblico ministero.

In caso di diffusione omettere, le generalità e gli altri dati identificativi di tutte le persone indicate nel provvedimento ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 perchè previsto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2013

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