T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 20-01-2011, n. 561

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale del concorso pubblico per titoli ed esame a 814 posti per l’accesso alla qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco, approvato con D.M. n. 88, registrato all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell’Interno in data 14.07.20’10 con il n. 7458, e pubblicato sul supplemento straordinario n. 1/25 del 16.07.2010; nonché di tutti gli atti allegati relativi e di tutti quelli connessi.

Avverso gli atti impugnati sono state proposte censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

Con nota dell’Amministrazione in data 20.9.2010 prot. n. 3917 e con nota della Difesa erariale del 4.10.2010 è stato rappresentato in giudizio che – a seguito delle verifiche del caso – il ricorrente è stato valutato ai fini dell’inserimento in graduatoria.

Quindi, con nota del 7.12.2010 il ricorrente ha dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere.

Il Collegio, preso atto di ciò, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere ed in applicazione del principio della soccombenza virtuale, pone le spese di giudizio a carico dell’Amministrazione resistente, anche tenendo conto dell’esito della fase cautelare.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Roberto Proietti, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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