Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 30-01-2013) 24-07-2013, n. 32070

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che con ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza con la quale il G.i.P. presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere non ha convalidato l’arresto operato dai Carabinieri di (OMISSIS) di D.M.S., indagata del reato di sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione per avere stipulato il contratto di locazione di un appartamento in cui la stessa e altra persona si prostituivano, ritenendo che nella condotta come accertata non si ravvisi alcun fatto illecito, atteso che le due donne avevano deciso di prostituirsi nella medesima abitazione e avevano preso in locazione un appartamento, anche se la sottoscrizione del contratto era stata fatta solo dalla D.M., per cui non sussisterebbe nè lo sfruttamento, nè il favoreggiamento della prostituzione altrui;

che la ricorrente parte pubblica ha dedotto erronea applicazione della legge penale in quanto si deve ritenere che chi stipula un contratto di locazione non solo per esercitare la prostituzione nell’immobile, ma anche al fine di farla esercitare ad altri, integri la condotta di favoreggiamento della prostituzione altrui, in quanto la agevola;

che il difensore dell’indagata ha depositato memoria con la quale ha comunicato che la D.M. è stata prosciolta dal G.I.P. presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per i fatti di cui al procedimento, con sentenza divenuta irrevocabile il 19 settembre 2012;

Considerato che nel caso di specie il giudice competente alla convalida ha fornito congrua motivazione delle ragioni per le quali abbia valutato che non fosse configurabile la ipotizzata fattispecie delittuosa nella condotta come accertata dai carabinieri, posto che entrambe le donne avevano deciso di prostituirsi utilizzando il medesimo appartamento, anche se solo la D.M. aveva sottoscritto il contratto di locazione;

che tale interpretazione trova conferma anche in un orientamento, ormai consolidato, di questa Suprema Corte che ha precisato che non è ravvisabile il favoreggiamento della prostituzione neppure nel fatto di chi concede in locazione, a prezzo di mercato (mentre qualora il canone sia superiore potrebbe ipotizzarsi lo sfruttamento), un appartamento ad una prostituta, anche se sia consapevole che la locataria vi eserciterà la prostituzione in via autonoma e per proprio conto, salvo l’ottenimento di altre utilità che porterebbero a configurare il reato, od anche un reato più grave (cfr. parte motiva Sez. 3, n. 3088 dell’11 dicembre 2012, dep. 21 gennaio 2013, Nannetti);

che tale orientamento conferma il fatto che nel caso di specie la locazione dell’appartamento stipulata dalla D.M. quale conduttrice non presenta i requisiti del fatto tipico di favoreggiamento della prostituzione altrui, ma realizza un comportamento lecito essendo la veste di parte contraente nel contratto di locazione frutto di un accordo tra la D.M. e l’altra donna volto ad esercitare la prostituzione, ciascuna per proprio conto, utilizzando il medesimo appartamento da prendere in affitto, per cui non è ravvisabile l’adombrata fattispecie delittuosa; che pertanto il ricorso del Procuratore della Repubblica deve essere respinto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso del pubblico ministero.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2013

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