T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 20-01-2011, n. 560 Trasferimenti

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso da Statesercito Truppa Roma in data 16.8.2010, prot. n. 7053/292/5.3.5, notificato in data 13.9.2010, con il quale è stata rigettata l’istanza di trasferimento da Maniago (PN) a Persano (SA), presentata dal ricorrente ai sensi dell’art. 33, co. 5, l.n. 104/1992, per assistere il padre disabile (cieco al 100%).

Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente ha proposto censure di violazione di legge ed eccesso di potere contestando, in particolare, la violazione dell’art. 33, co. 5, l.n. 104/1992 e la carenza di motivazione e di istruttoria.

Le censure avanzate dal ricorrente sono infondate in quanto dalla documentazione prodotta in giudizio dalle parti in causa emerge che: – vi sono altri familiari (figlia e genero del disabile) in grado di assistere il padre del ricorrente; – la distanza (914 km) tra le due sede induce a ritenere che il ricorrente non offra attualmente una assistenza continuativa al disabile; – le patologie che affliggono la sorella del ricorrente (forma di depressione ansiosa), il fatto che la stessa sia madre di un bambino in tenera età, ed il fatto che il cognato del ricorrente sia un militare in congedo non esonerano tali soggetti dal prestare assistenza al disabile.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso debba essere respinto.

Sussistono giustificati motivi – legati alla particolarità della vicenda – per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– lo respinge;

– spese compensate;

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Roberto Proietti, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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