Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 30-01-2013) 24-07-2013, n. 32068

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Svolgimento del processo

Ritenuto che il G.I.P. presso il Tribunale di Lamezia Terme con ordinanza del 5 marzo 2011 ha revocato la disposta esecuzione del sequestro preventivo del 27 novembre 2009, che era stata posta in esecuzione dal P.m. che aveva disposto 10 sgombero di immobili sottoposti a vincolo, in relazione ad un procedimento penale nei confronti di C.R. ed altri, indagati per i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) ed altro;

che il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Lamezia Terme ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza, per mancanza di motivazione e motivazione apparente (apodittica) oltre che contraddittoria con il decreto di sequestro preventivo adottato dal medesimo giudice in sede di convalida di decreto di sequestro preventivo di urgenza emesso dal PM, laddove il G.I.P. aveva affermato la sussistenza del fumus delicti ed il periculum in mora, consistente nell’utilizzazione degli immobili abusivi in maniera incompatibile con il carico urbanistico e con il vincolo idrogeologico e sismico; senza che nulla fosse cambiato rispetto alla data del disposto sgombero ((OMISSIS)) il G.I.P. ha revocato il provvedimento di vincolo cautelare.

Motivi della decisione

1. che questa Corte ritiene che le censure avanzate dalla Procura della Repubblica con il ricorso sono fondate, circa l’apparenza della motivazione e la sua erroneità in diritto;

che infatti l’ordinanza impugnata ha espressamente confermato la sussistenza del fumus commisi delicti, ma ha ritenuto possibile non eseguire il disposto sequestro mediante rilascio dei beni, posto che la difesa degli indagati avrebbe evidenziato che da anni i nuclei familiari degli stessi vivono negli immobili, e pertanto questo stato di fatto dimostrerebbe la sussistenza di una "sostanziale compatibilità" dell’aggravio del carico urbanistico conseguente al reato rispetto alle ragioni di cautela;

che tale motivazione è in effetti contraddittoria in quanto afferma la sussistenza della ragioni di Cautela, ossia del periculum in mora, e nel contempo la compatibilità concreta del carico urbanistico;

che deve quindi essere condivisa la censura del Pm ricorrente circa la apparenza della motivazione del provvedimento impugnato e la sua erroneità in riferimento al requisito del periculum in mora, posto che, alla luce della consistenza indiziaria dell’abuso edilizio, non può affatto essere escluso che la disponibilità del manufatto possa aggravare e protrarre le conseguenze dannose del reato od agevolarne la commissione di altri della stessa specie, risultando vero il contrario;

che la parte dispositiva dell’ordinanza impugnata è poi del tutto abnorme, in quanto revoca "la disposta esecuzione per il rilascio ", esecuzione che è di competenza, ed è stata disposta, dal pubblico ministero, al quale è attribuito il potere di porre in esecuzione i provvedimenti giurisdizionali ex art. 655 c.p.p. (in tal senso Sez. 3, n. 37592 dell’1/7/2009, dep. 24/9/2009, P.M. in proc. Zimbetto e altri, Rv. 244895); che pertanto il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2013

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