Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 30-01-2013) 11-07-2013, n. 29758

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

che P.E., tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione L. 13 dicembre 1989, n. 401, ex art. 6, comma 4, avverso l’ordinanza dell’8 marzo 2011 con la quale il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Firenze ha convalidato il provvedimento del Questore di Firenze che ha imposto l’obbligo di presentazione presso l’Ufficio di Polizia del luogo di residenza, in occasione degli incontri calcistici della squadra Arezzo, connesso al divieto di accesso a tutti gli impianti sportivi disposto per la durata di due anni, per i seguenti motivi: 1) Inosservanza ed erronea applicazione della L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 3, in quanto tra la richiesta di convalida presentata dal PM ed il provvedimento del G.I.p., è intercorso un termine inferiore a 48 ore, per cui il ricorrente non aveva potuto presentare memorie difensive prodotte solo il giorno successivo alla convalida; 2) Mancanza di motivazione in ordine alla valutazione della sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza nell’applicazione della misura e sulla durata della stessa.

Motivi della decisione

che il primo motivo di ricorso risulta fondato, con conseguente assorbimento degli altri profili di censura;

che, infatti, il provvedimento risulta notificato all’interessato in data 7 marzo alle ore 10,45 e il G.I.P. procedeva alla convalida con ordinanza 8 marzo 2011, ore 14,00 (nella stessa data della richiesta del PM), per cui non sono state rispettate le garanzie per l’esercizio del diritto di difesa, la cui effettività presuppone il rispetto dei termini minimi per l’esame da parte dell’interessato e/o del suo difensore della documentazione trasmessa al giudice al fine di presentare allo stesso memorie; in tal senso anche i contenuti della pronuncia delle Sezioni Unite, n. 44273 del 27/10/2004, Labbia;

che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nel controllare la congruità del termine, il computo delle 48 ore va effettuato dalla notifica del provvedimento all’interessato (cfr. Sez. 3, n. 377 del 16/12/2008, dep. 9/1/2009, D’Onorio e altri, Rv. 242166; Sez. 3, n. 27727 del 6/5/2008, dep. 8/7/2008, Mazzei, Rv. 240816);

che pertanto l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio e l’efficacia del provvedimento che dispone l’obbligo di presentazione all’autorità di PS va dichiarata cessata, limitatamente all’obbligo di presentazione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. La Corte dichiara cessata l’efficacia del decreto del Questore di Firenze in data 23 febbraio 2011 limitatamente all’obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente dispositivo al Questore di Firenze.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2013
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