Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 30-07-2012, n. 13612

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con ricorso al Tribunale di Torino R.A. conveniva in giudizio la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali esponendo di essere stato iscritto alla Cassa e di essere titolare di pensione a carico della convenuta dal 1.1.2006; di essergli stata la pensione liquidata in applicazione dei criteri di calcolo introdotti successivamente alla delibera del Comitato dei Delegati della Cassa del 22.6.2002, nella misura annua lorda di Euro 33.126,15; di avere diritto alla riliquidazione della pensione con applicazione del principio del pro rata, sancito dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, e quindi secondo i criteri vigenti anteriormente alla citata Delib. 22 giugno 2002 per l’anzianità maturata fino a tale data, e secondo i criteri di cui al vigente Regolamento di Esecuzione per l’anzianità maturata successivamente; chiedeva pertanto la condanna della Cassa a riliquidargli la pensione nella misura annua lorda di Euro 49.532,52 ed a pagargli le differenze di trattamento sulle mensilità già corrisposte, oltre interessi legali.

Costituendosi in giudizio, la Cassa convenuta contestava il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto.

Con sentenza del 27.6 – 6.8.2007 il Tribunale adito accoglieva la domanda.

2. Avverso detta sentenza interponeva appello la Cassa, con ricorso depositato il 23.7.2008, chiedendone la riforma.

L’appellato, costituitosi, resisteva al gravame.

La corte d’appello di Torino con sentenza del 26.5.2009 – 13 luglio 2009 rigettava l’appello e condannava la cassa al pagamento delle spese del grado.

3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione la Cassa con quattro motivi.

Resiste con controricorso la parte intimata.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è articolato in quattro motivi.

Con il primo motivo la cassa ricorrente denuncia la violazione falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto rigidamente applicabile il principio del pro rata anche nei caso di radicale riforma strutturale del sistema pensionistico della cassa.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione falsa applicazione ancora della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12.

Contesta in particolare l’affermazione della sentenza impugnata che ha ritenuto l’illegittimità dell’operato della cassa riducendo il trattamento pensionistico spettante con riguardo alla proporzione tra contributi e ammontare delle prestazioni. Il regolamento della cassa ha fatto corretta applicazione del principio del pro rata disciplinando il passaggio dal regime retributivo a quello contributivo.

Con il terzo motivo la cassa denuncia ancora violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, come modificato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763. Tale disposizione ha fatto salvo gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti ed approvati dai ministeri vigilanti prima delle data di entrata in vigore della legge, ossia prima del 1 gennaio 2007.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione.

Evidenzia che il diritto a pensione di anzianità è stato maturato a far data dal 1 luglio 2006 e che quindi regime giuridico del trattamento con pensionistico era quello vigente successivamente al 22 giugno 2002.

2. Il ricorso – i cui quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente – è infondato.

3. Le questioni sollevate con il ricorso ed il controricorso sono già state portate all’esame di questa Corte che si è ripetutamente pronunciata in proposito.

Vi è stato un iniziale orientamento favorevole alle tesi della Cassa (Cass., sez. lav., 25 giugno 2007, n. 14701), che ha escluso l’applicabilità della regola ed. del pro rata (temporis), essendosi in particolare affermato che le Delib. 28 giugno e Delib. 26 luglio 1997 con le quali la Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri e periti commerciali ha apportato variazioni al sistema di calcolo della pensione, sono valide ed efficaci, anche nella parte in cui comportano la liquidazione della pensione sulla base dei migliori redditi di dodici anni sugli ultimi diciassette e non ai migliori redditi di dieci anni sugli ultimi quindici; a ciò non osta il principio del pro rata, cui fa riferimento il secondo periodo del citato comma dell’art. 3, il quale non è applicabile a parametri non suscettibili di frazionamento nell’arco dell’intero periodo contributivo e quindi al sistema di calcolo della pensione, il cui computo deve essere eseguito con riferimento alle norme in vigore al momento dell’accoglimento della domanda di pensionamento.

Successivamente questa Corte, seppur con riferimento ad altro (ma analogo) sistema previdenziale categoriale (la previdenza forense), si è successivamente orientata in senso opposto, favorevole agli assicurati; cfr. Cass., sez. lav., 16 novembre 2009, n. 24202, che ha affermato che "i lavoratori iscritti ad enti previdenziali privatizzati – nel caso di successione, durante il periodo dell’iscrizione, di sistemi diversi di calcolo della pensione – hanno, quindi, diritto – in ossequio, appunto, al principio del pro rata – ad altrettante quote di pensione, da calcolare – in relazione a ciascun periodo dell’anzianità maturata – secondo il sistema, rispettivamente, in vigore". In senso conforme, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri e periti commerciali, cfr. Cass., sez. lav., 24 settembre 2010, n. 20235 (invece, con riferimento all’ENASARCO, v. Cass., sez. lav., 21 luglio 2010, n. 17102).

Più recentemente all’udienza del 6 aprile 2011 sono stati chiamati numerosi ricorsi riguardanti il sistema previdenziale della Cassa e decisi con plurime sentenze di analogo contenuto (a partire da Cass., sez. lav., 18 aprile 2011, n. 8846), favorevoli agli assicurati nel senso di ritenere applicabile nella fattispecie il principio del pro rata.

Altri analoghi ricorsi sono poi stati avviati alla trattazione in camera di consiglio sul presupposto dell’ormai più volte affermato orientamento favorevole agli assicurati (ex plurimis Cass., sez. 6-L, 7 marzo 2012, n. 3613).

Successivamente però – anche in ragione di più estese argomentazioni sviluppate dalla difesa della Cassa ricorrente che in sostanza invoca un revirement di tale orientamento – il presente ricorso ed altri analoghi sono stati fissati in udienza pubblica, alcuni dei quali rinviati all’udienza pubblica dopo essere stati fissati per la trattazione in camera di consiglio.

Da ciò la necessità di rivisitare tale problematica su sollecitazione soprattutto dell’assai articolata e puntuale difesa della Cassa nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

4. Giova premettere, seppur in estrema sintesi e limitatamente al punto che interessa nella presente controversia, le modifiche nel tempo della disciplina legislativa e regolamentare del trattamento pensionistico degli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

In sede di riforma della Cassa e del sistema normativo precedente – rappresentato essenzialmente dalla L. 9 febbraio 1963, n. 160, istitutiva della Cassa, e dalla L. 23 dicembre 1970, n. 1140, di adeguamento della legislazione sulla previdenza e sull’assistenza dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, che prevedeva un sistema di tipo contributivo con accumulo del montante complessivo dei contributi in un conto individuale dell’assicurato ed il calcolo della pensione mediante trasformazione di tale montante contributivo, rivalutato secondo un coefficiente di rendimento, in rendita vitalizia con la garanzia dell’integrazione ad un trattamento minimo uniforme – la L. 30 dicembre 1991, n. 414, introducendo il ben più favorevole sistema a ripartizione di tipo retributivo, ha contemplato come modalità di calcolo del trattamento pensionistico un criterio strettamente retributivo perchè ha previsto che la misura annua della pensione di vecchiaia era pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, al 2 per cento della media dei dieci redditi professionali annuali più elevati dichiarati dall’iscritto ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per gli ultimi quindici anni solari di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione.

Successivamente il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, in attuazione della delega conferita dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 1, comma 32, ha trasformato in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, tra cui la Cassa suddetta.

In particolare il D.Lgs., in questo contesto profondamente riformato, ha posto alle nuove Casse "privatizzate" l’obiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità delle rispettive gestioni mediante l’adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale. Per far ciò l’art. 1, comma 4, in combinato disposto con l’art. 2, comma 2, e l’art. 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, ha previsto un potere regolamentare delle Casse non incompatibile con il sistema delle fonti potendo la fonte primaria costituita dal decreto legislativo autorizzare una fonte subprimaria (il Regolamento della Cassa approvato con decreto ministeriale) ad introdurre norme generali ed astratte. A tal proposito si è parlato di "sostanziale delegificazione affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti" (Cass., sez. lav., 16 novembre 2009, n. 24202) e si è aggiunto "anche in deroga a disposizioni di legge precedenti".

In realtà occorre tener conto del carattere tutt’affatto speciale dei regolamenti di delegificazione previsti in generale, e disciplinati nella formazione, dalla L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 2, e destinati a sostituire, in materie non coperte da riserva "assoluta" di legge, preesistenti disposizioni legislative statali, in conformità a nuove "norme generali regolatrici della materia" stabilite con legge, e con effetto di abrogazione differita delle disposizioni legislative sostituite (C. cost. n. 376 del 2002).

Tale disposizione, pur priva di rango costituzionale, disegna un modello di carattere generale di tal che la deviazione da esso, ad opera della legge ordinaria, è di stretta interpretazione. Si ha pertanto che, quando il legislatore "delegante" ha inteso assegnare alla fonte subprimaria delegata anche il potere normativo di derogare a specifiche disposizioni collocate al superiore livello primario lo ha previsto espressamente (ad es. per i regolamenti di organizzazione degli enti pubblici non economici di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 27 facoltizzati a dettare norme "anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano"). Ciò invece l’art. 2, comma 2, cit. in realtà non ha affatto previsto e quindi l’emanando Regolamento della Cassa non era facoltizzato a derogare a disposizioni dettate proprio per le Casse "privatizzate", quale poi sarebbe stato la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, che costituisce il riferimento normativo centrale per l’esito di questa controversia e che ha natura di norma imperativa inderogabile dall’autonomia normativa delle Casse privatizzate. Ciò del resto è dimostrato anche dal fatto che, quando è emersa l’opportunità di modificare tale disposizione, vi ha provveduto la legge (L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763) e nient’affatto il Regolamento della Cassa.

5. La Cassa, in forza di tale (comunque assai ampia) investitura di potere regolamentare, ha adottato un primo regolamento del 1 gennaio 1995 che, per quanto interessa la presente controversia, ha ribadito il criterio retributivo della L. n. 414 del 1991 (art. 49, comma 2, del regolamento).

Le cose cambiano profondamente a seguito della riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare adottata dalla L. 8 agosto 1995, n. 335. Si è introdotto – com’è noto – il sistema contributivo e si è previsto il graduale passaggio a quest’ultimo dal sistema retributivo. In particolare l’art. 1, comma 12, ha previsto che per i lavoratori iscritti alle forme di assicurazione generale obbligatoria e a quelle sostitutive ed esclusive della stessa, che alla data del 31 dicembre 1995 potevano far valere un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione era – ed è – determinata dalla somma di due quote distinte: la quota A) di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data; la quota B) di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo.

E’ questo il cosiddetto criterio del "pro rata" alla stregua del quale una parte della pensione è calcolata secondo il più favorevole previgente criterio retributivo e un’altra parte della pensione è calcolata secondo il nuovo criterio contributivo.

Il successivo comma 13 ha poi previsto una più specifica clausola di garanzia. Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza suddette che alla data del 31 dicembre 1995 potevano far valere un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione sarebbe stata interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo.

Quindi il criterio di salvaguardia è duplice: per i lavoratori più anziani rimane, come condizione di miglior favore, il sistema retributivo previgente; per i lavoratori meno anziani c’è invece il criterio del pro rata per cui si applica in parte il più favorevole criterio retributivo e per altra parte il nuovo criterio contributivo.

6. Invece per i sistemi previdenziali delle Casse private l’art. 3, comma 12, nel testo originario, da una parte ha ribadito l’obiettivo dell’equilibrio di bilancio e della stabilità delle rispettive gestioni da realizzarsi in un arco temporale non inferiore a quindici anni. D’altra parte ha previsto una sorta di delega facoltizzando gli enti privatizzati suddetti ad adottare provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico. Inoltre, in particolare, le Casse avrebbero potuto optare per l’adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge.

Nel far ciò il legislatore ha previsto una garanzia specifica non dissimile da quella contemplata dall’art. 1, comma 12, citato: nel caso di "introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti" avrebbe operato comunque il rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate.

Al pari dell’art. 1, comma 12, il fulcro di tale disposizione (art. 3, comma 12) è costituito proprio dalla garanzia del criterio del pro rata (non c’è invece la garanzia ulteriore e più specifica del comma 13 dell’art. 1 che prevede solo il sistema retributivo per gli assicurati "anziani", quelli che alla data del 31 dicembre 1995 potevano far valere un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni).

7. In riferimento a tale criterio (del pro rata) può in generale considerarsi che gli assicurati hanno, non già un mero interesse di fatto al futuro trattamento pensionistico, ma una "posizione previdenziale" già maturata e che appartiene al patrimonio dell’assicurato come diritto al montante complessivo della contribuzione già versata. Ciò non vuoi dire che ci sia un diritto quesito alla pensione calcolata secondo un più favorevole criterio previgente – tra quelli in vigore al momento del versamento della contribuzione – rispetto a quello vigente al momento del collocamento in quiescenza. Ma neppure, al contrario, che l’assicurato ha solo una mera aspettativa alla pensione sicchè, quanto ai criteri di calcolo, il legislatore ordinario potrebbe liberamente determinarli nell’esercizio della sua discrezionalità.

C’è una soglia minimale di trattamento pensionistico corrispondente alla "posizione previdenziale" già maturata via via nel corso della vita lavorativa secondo un criterio sinallagmatico (contribuzione versus prestazione) al pari, ad es., della rendita vitalizia per le assicurazioni private. L’ammontare della contribuzione fino ad un certo momento accumulata dall’assicurato ha un suo valore economico in termini di potenziale rendita vitalizia; una sorta di "maturato previdenziale" che non può essere sterilizzato dal legislatore.

Quindi il sistema previdenziale pubblico e privato ha un’intrinseca soglia minimale di protezione, derivata – e garantita a livello costituzionale – dal criterio di "adeguatezza" prescritto dall’art. 38 Cost., comma 2, e modulata diacronicamente in quanto dipendente dalla variabilità di plurimi parametri che concorrono a definirla (primo tra i quali il coefficiente che esprime l’aspettativa di vita); ciò che porta a negare validità alla tesi, sostenuta dalla difesa della Cassa, secondo cui l’assicurato avrebbe soltanto una mera aspettativa di fatto ad un trattamento pensionistico (di anzianità o di vecchiaia).

Il legislatore – chiamato ripetutamente a riequilibrare il sistema pensionistico – è stato ben consapevole che, mutando in termini meno favorevoli i criteri di calcolo delle pensioni, occorre comunque apprestare una clausola di garanzìa a tutela delle posizioni previdenziali già maturate nel vigore di precedenti criteri più favorevoli. Quindi la tutela del "maturato previdenziale" si traduce in una specifica clausola di garanzia, tra le tante astrattamente ipotizzabili come attualizzazione in concreto della garanzia di soglia minimale di trattamento pensionistico.

Già il legislatore della riforma del 1995 ha previsto le specifiche clausole di garanzia di cui si è detto sopra: quella massima del comma 13 dell’art. 1 (in favore gli assicurati che alla data del 31 dicembre 1995 potevano far valere un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni); quella "bilanciata" del precedente comma 12 (il criterio del pro rata in favore gli assicurati che alla data del 31 dicembre 1995 potevano far valere un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni); quella preventiva del comma 12 dell’art. 3 (in favore degli assicurati delle Casse privatizzate ex D.Lgs. n. 509 del 1994 in caso di future modifiche peggiorative del sistema previdenziale categoriale ad opera degli emanandi Regolamenti delle Casse stesse).

Di tutti tali tre criteri può predicarsi la natura di concreta – nonchè idonea (ex art. 38 Cost., comma 2) – attualizzazione di quella soglia minimale di garanzia del maturato previdenziale di cui si è finora detto.

8. Nel presente giudizio viene specificamente in rilievo la garanzia dell’art. 3, art. 12 nella versione originaria applicabile nella specie ratione temporis (di quella successiva, attualmente vigente si dirà infra); garanzia che è modulata in simmetria con quella dell’art. 1, comma 12, ma con una portata più ampia perchè formulata – per così dire – in prevenzione, ossia con riferimento ad una futura (all’epoca) diversa regolamentazione dei trattamenti pensionistici erogati dalle Casse. Le quali erano sì facoltizzate a variare le aliquote contributive e a riparametrare i coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico; ma ciò potevano fare rispettando il criterio dei pro rata "in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti".

Era questa una clausola di garanzia "forte" nel senso che la eventuale diversa regolamentazione (che poi in effetti c’è stata) avrebbe dovuto far salva la quota di trattamento pensionistico relativo all’anzianità contributiva maturata fino alla riforma con lo stesso meccanismo dell’art. 1, comma 12: una quota A calcolata con i previgenti criteri (più favorevoli); una quota B calcolata con i nuovi (meno favorevoli) criteri. In questo modo era certamente rispettata la soglia minima di garanzia del maturato previdenziale;

anzi era una garanzia "forte" perchè tutta la quota A sarebbe stata calcolata con i previgenti (più favorevoli) criteri.

Il criterio del pro rata era sganciato dal (pur prefigurato come possibile) passaggio dal sistema retributivo quello contributivo;

sicchè qualsiasi aggiustamento delle aliquote contributive o riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, complessivamente peggiorativo per gli assicurati, si sarebbe associato ex lege a questa garanzia. Va quindi condivisa l’affermazione di Cass., sez. lav., 16 novembre 2009, n. 24202, e della successiva giurisprudenza conforme, che ha disatteso Cass., sez. lav., 25 giugno 2007, n. 14701, secondo cui il principio del pro rata avrebbe una portata più limitata e non si applicherebbe nel caso di modifiche in peius (per gli assicurati) del solo criterio retributivo. Questa limitazione dell’operatività della garanzia suddetta non ha base legale, atteso che l’art. 3, comma 12, riferisce il principio del pro rata all’"introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti" (quella della Cassa) e quindi anche alle sole modifiche peggiorative del criterio retributivo (pur più favorevole del criterio contributivo). Ma non solo tale formulazione ampia della garanzia del principio del pro rata non consente la limitazione predicata da Cass., sez. lav., 25 giugno 2007, n. 14701, ma anche lascerebbe un vuoto di normativa perchè – per le considerazioni sopra svolte in ordine alla rilevanza in termini di situazione giuridica protetta del maturato previdenziale – deve comunque esserci la garanzia di una soglia minima di protezione.

Insomma il legislatore nell’art. 3, comma 12, ha optato per una clausola di garanzia – quella del pro rata – che operava a tutto campo e indubbiamente costituiva uno scudo di protezione per i "vecchi" assicurati privilegiandoli rispetto ai "nuovi", così però riducendo gli ambiti di riforma possibile per le Casse privatizzate.

Questa garanzia "forte" sarebbe stata resa meno rigida soltanto con la legge finanziaria 2007 (L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763). Ma fino a quella data il potere regolamentare della Cassa si sarebbe dovuto confrontare con tale garanzia del pro rata.

9. Posto il paletto di questa garanzia del pro rata, come norma di legge a carattere imperativo ed inderogabile dal potere regolamentare delle Casse privatizzate in genere, può ora considerarsi lo sviluppo che in concreto ha avuto l’esercizio del potere regolamentare da parte della Cassa ricorrente.

All’indomani della riforma del 1995, la Cassa – ove ciò fosse stato reso necessario da esigenze di riequilibrio del bilancio e di stabilità della gestione – avrebbe potuto già subito, in simmetria con il sistema pensionistico pubblico, adottare il criterio contributivo con il rispetto del principio del pro rata.

Invece la Cassa, nella sua discrezionalità gestionale, ha lasciato il sistema retributivo per vari anni ancora, preferendo medio tempore (nel 1997) solo un aggiustamento di quello retributivo per alleggerire il carico pensionistico: solo a partire dal 1 gennaio 2004 viene introdotto il sistema contributivo in una situazione di progressiva difficoltà nel sostenere l’onere di pensioni calcolate con il sistema retributivo tanto da porle alla fine a carico del patrimonio della Cassa e non più della contribuzione corrente (artt. 64, 65 e 66 del Regolamento in vigore a partire dalla data suddetta).

Contemporaneamente però la Cassa ha modificato anche (in peius per gli assicurati) lo stesso criterio di calcolo della quota retributiva delle pensioni maturate dopo la data suddetta sicchè il riequilibrio di gestione è stato perseguito non solo con il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo, ma anche con l’"aggiustamento" dello stesso sistema retributivo.

Più in dettaglio può ricordarsi – come è pacifico tra le parti in causa – che nel 1997 intervengono due delibere modificative del regolamento: del 28 giugno 1997 e del 26 luglio 1997. L’art. 49, comma 2, viene riformulato: si considera la media di 15 redditi professionali annuali più elevati nell’arco di 20 anni di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione. Ma si rimane ancorati al criterio retributivo, ancorchè la Cassa – come già rilevato – fosse stata facoltizzata ad adottare (per il futuro) il criterio contributivo.

Già per questa modifica peggiorativa – all’interno di un sistema ancora interamente retributivo – si porrebbe il problema della garanzia del pro rata (e a questa modifica della normativa regolamentare, in realtà, si riferiva Cass., sez. lav., 25 giugno 2007, n. 14701, cit., comunque disattesa dalla giurisprudenza successiva). Peraltro la stessa delibera del 1997 conteneva un criterio di gradualità che, anche se non surrogava a pieno il principio del pro rata, di fatto riduceva l’impatto della modifica in peius dei criteri di calcolo del trattamento pensionistico. In ogni caso nella presente controversia non si fa questione di applicabilità del principio del pro rata già a questa modifica regolamentare, ma la pretesa di parte resistente al ricalcolo del trattamento pensionistico fa riferimento solo alle modifiche intervenute nel 2002-2003.

Ed è infatti in questo torno di tempo che si ha il più radicale punto di svolta perchè si passa dal sistema contributivo a quello retributivo con l’introduzione di due quote di pensione – A (retributiva) e B (contributiva) – in simmetria con la riforma del 1995 (v. L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 12). In particolare intervengono tre delibere: quella del 22 giugno 2002 (per cui si calcolano – al fine della determinazione della quota A di pensione – tutti i redditi professionali annuali); quella del 7 giugno 2003 (si introduce – con finalità dissuasiva – il criterio c.d. della neutralizzazione con coefficienti di riduzione del trattamento pensionistico di anzianità in ragione dell’età anagrafica); quella del 20 dicembre 2003 (si calcolano – sempre al fine della determinazione della quota A di pensione – i redditi professionali degli ultimi 24 anni: ossia – re melius perpensa – si modifica in termini più favorevoli per i pensionati, ma comunque peggiorativi rispetto alla previgente disciplina regolamentare, la Delib. 22 giugno 2002). Quindi la complessiva normativa regolamentare di risulta – per tale intendendosi quella posta dalle tre delibere suddette e che è sintetizzata nell’art. 49 (pensioni di vecchiaia) e art. 50, comma 4 (pensioni di anzianità) del Regolamento dell’epoca – prevede pensioni liquidate col criterio interamente retributivo, secondo i criteri previgenti, se maturate in data antecedente alla 31 dicembre 2003. Per quelle maturate successivamente la norma regolamentare prevede: una quota A (retributiva), determinata considerando la media dei redditi degli ultimi 24 anni come base di calcolo limitatamente all’anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 2003, e una quota B (contributiva) per l’anzianità contributiva successiva a tale data.

Prima della modifica regolamentare del 2003 la pensione – come già rilevato – era calcolata con il criterio interamente retributivo non solo, ma anche secondo parametri più favorevoli, quelli del 1997 (art. 49, comma 2, e 50, comma 4: si calcolava la media di 15 redditi professionali annuali più elevati per gli ultimi 20 anni anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione).

10. Come sottolinea la difesa della Cassa la modifica regolamentare del 2002, distinguendo tra la quota a (retributiva) e la quota B (contributiva) fa sì applicazione del principio del pro rata nella misura in cui adotta il criterio contributivo solo per l’anzianità maturata dopo il 31 dicembre 2003 e conserva il criterio retributivo per l’anzianità maturata fino a tale data.

Ma il problema che si pone nelle controversie in esame è se il principio del pro rata si applichi, o no, anche al criterio di calcolo della quota A (retributiva) che nel 2002-2003 è stata regolamentata in termini meno favorevoli per i pensionati.

Alla risposta affermativa data dalla giurisprudenza di questa Corte a partire da Cass., sez. lav., 16 novembre 2009, n. 24202, occorre dare continuità per le ragioni già sopra indicate: il criterio del pro rata è formulato dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, in termini generali con riferimento all’"introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti" (della Cassa) e quindi il dato testuale della disposizione non autorizza a distinguere tra modifiche peggiorative del criterio retributivo e modifiche peggiorative a seguito dell’applicazione del criterio contributivo. In ogni caso all’anzianità già maturata corrisponde una quota di pensione (la quota A) non solo calcolata con il criterio retributivo e non già contributivo (ed in questa parte la norma regolamentare , ma anche calcolata secondo i previgenti (più favorevoli) parametri. Si tratta quindi di una complessiva, ma specifica, clausola di non regresso (e non già di trattamento di miglior favore) operante dopo la riforma del 1995 (L. n. 335 del 1995). Non occorre quindi – diversamente da quanto sostiene la difesa della Cassa – fare applicazione di ogni singolo criterio di calcolo via via modificato nel tempo a partire dalla L. n. 160 del 1963, poi seguita dalla L. n. 1140 del 1970, quindi dalla L. n. 414 del 1991, e poi dalle delibere del 1997 e da ultimo dalle delibere del 2002-2003. Si ha infatti che il principio del pro rata è stato posto, per le Casse privatizzate, dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, e quindi opera solo dall’entrata in vigore di tale legge di riforma.

Questa interpretazione ampia del principio del pro rata – non limitata quindi al passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo – non solo ha il supporto testuale dell’art. 3, comma 12, cit.; ma – come già rilevato – risponde ad un’esigenza generale di "adeguatezza" del trattamento pensionistico ex art. 38 Cost., comma 2, da cui può estrarsi la regola di una insopprimibile soglia minima di trattamento pensionistico corrispondente al maturato previdenziale. Il quale non necessariamente coincide con il criterio del pro rata, ma, essendo questo l’unico (all’epoca) previsto dal legislatore, un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 3, comma 12, cit., che si aggiunge e rafforza il canone dell’interpretazione testuale, conduce a ritenere ampio l’ambito di operatività di tale criterio, applicabile quindi anche alle modifiche in peius dei soli criteri di calcolo della quota retributiva della pensione.

11. Rimane da dire della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, (Legge Finanziaria 2007), che ha sostituito il primo ed il secondo periodo della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 12.

Tale disposizione ha ribadito l’obiettivo, da perseguire ad opera delle Casse privatizzate, di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità delle gestioni previdenziali in un arco temporale non inferiore a trenta anni.

Ha facoltizzato gli enti medesimi, sulla base del bilancio tecnico della gestione previdenziale, ad adottare i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine "avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni".

Ed ha aggiunto che sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge medesima.

Chiaramente non si tratta di norma di interpretazione autentica: non ne ha nè la tipica formulazione testuale, nè il contenuto. E’ una norma a carattere innovativo che in particolare, sostituisce il principio del pro rata di cui all’originario art. 3, comma 12, nella formulazione della L. n. 335 del 1995, con un principio similare, ma meno rigido. Non è più previsto il "rispetto del principio del pro rata", ma occorre che le Casse privatizzate, e quindi anche quella per ragionieri e periti commerciali, nell’esercizio del loro potere regolamentare, abbiano "presente il principio deliro rata" nonchè "i criteri di gradualità e di equità fra generazioni"; ciò a partire dai 1 gennaio 2007. Il legislatore del 2006 ha quindi inteso rendere flessibile il criterio del pro rata ponendolo in bilanciamento con i criteri di gradualità e di equità fra generazioni. In questo modo lo spazio di intervento delle Casse è maggiore e le esigenze di riequilibrio della gestione previdenziale potrebbero richiedere un sacrificio maggiore a chi è già assicurato a beneficio dei nuovi assicurati; tale sarebbe la rideterminazione della quota retributiva della pensione secondo i criteri delle menzionate delibere del 2002- 2003 della Cassa. Ma ciò non è dato approfondire atteso che nella specie il trattamento pensionistico è maturato prima del 1 gennaio 2007, quando non era ancora operante la modifica della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12.

12. Inoltre è prevista – nell’art. 1, comma 763 – una clausola di salvezza per la precedente normativa regolamentare delle Casse.

Questa salvezza non sta a significare validazione ex post della normativa regolamentare della Cassa nella parte in cui non ottemperava all’ampia prescrizione del "rispetto del principio del pro rata" per l’obiettiva irragionevolezza intrinseca che ne conseguirebbe (in disparte la violazione dell’affidamento nella stabilità della normativa vigente che ha una valenza particolare nella materia pensionistica: per la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata di tale disposizione v. C. cost n. 263 del 2009). Infatti non potrebbero coesistere – per la contraddizione che non lo consente – due prescrizione opposte: da una parte sancire l’obbligo per le Casse di tener "presente il principio del pro rata" nella propria normativa regolamentare (futura, ossia successiva al 1 gennaio 2007); d’altra parte consentire, come legittima ex tunc (e quindi intanto operante fino ad nuovo esercizio del potere regolamentare delle Casse) una precedente normativa regolamentare che non abbia ottemperato alla prescrizione del "rispetto del principio del pro rata quale che sia lo scostamento da tale obbligo.

Invece la salvezza prevista dalla legge finanziaria del 2006 sta a significare non già che sono sanate precedenti violazioni di legge, ma solo che le precedenti deliberazioni adottate dalle Casse privatizzate sono valutate, a partire dall’entrata in vigore della legge finanziaria (1 gennaio 2007), avendo come parametro di legittimità il nuovo comma 12 dell’art. 3 citato, senza necessità di essere reiterate (peraltro poi la Cassa ha comunque reiterato, con una successiva delibera del 24-25 giugno 2011, la normativa regolamentare precedente).

Si tratta quindi nel complesso di innovazioni che, operando ex nunc, riguardano le pensioni maturate a partire dal 1 gennaio 2007 e pertanto non rilevano in questa controversia che ha ad oggetto un trattamento pensionistico maturato prima di tale data.

13. Neppure rileva, ancora ratione temporis, nel presente giudizio lo jus superveniens costituito dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 24, comma 24, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, art. 1, comma 1, che, nel dettare per le Casse privatizzate ex D.Lgs. n. 509 del 1994 ulteriori prescrizione per assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche, ha generalizzato, quanto all’applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni, il sistema contributivo (comma 2 del medesimo art. 24) in mancanza di diversa disciplina regolamentare della Cassa stessa.

14. In conclusione il ricorso principale va quindi rigettato con l’affermazione del seguente principio di diritto: Nel regime dettato dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 12, (di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), prima delle modifiche a tale disposizione apportare dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, (Legge Finanziaria 2007), la garanzia costituita dal principio ed. del pro rata – il cui rispetto è prescritto per le casse privatizzate ex D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, nei provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli assicurati, in modo che siano salvaguardate le anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti – ha carattere generale e trova applicazione anche in riferimento alle modifiche in peius dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione e non già unicamente con riguardo alla salvaguardia, ratione temporis, del criterio retributivo rispetto al criterio contributivo introdotto dalla normativa regolamentare delle Casse. Pertanto con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali e alle modifiche regolamentari adottare con Delib. 22 giugno 2002, Delib. 7 giugno 2003 e Delib. 20 dicembre 2003, che, nel complesso, hanno introdotto il criterio contributivo distinguendo, per gli assicurati al momento della modifica regolamentare, la quota A di pensione, calcolata con il criterio retributivo, e la quota B, calcolata con il criterio contributivo, opera – per il calcolo della quota A – il principio del pro rata e quindi trova applicazione il previgente più favorevole criterio di calcolo: la media di 15 redditi professionali annuali più elevati nell’arco di 20 anni di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione, e non già la media dei redditi degli ultimi 24 anni.

15. La cassa ricorrente – che è soccombente – va condannata al pagamento delle spese di questo giudizio in favore della parte controricorrente nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la Cassa al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 50,00 (cinquanta/00) per esborsi ed Euro 3.000,00 per onorario d’avvocato, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2012

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