Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 30-01-2013) 11-07-2013, n. 29757

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Z.F., tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione L. 13 dicembre 1989, n. 401, ex art. 6, comma 4, avverso l’ordinanza del 21 novembre 2011 con la quale il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Milano ha convalidato l’obbligo di presentazione presso l’Ufficio di Polizia del luogo di residenza in occasione degli incontri di calcio della società di calcio Milan, connesso al divieto di accesso a tutti gli impianti sportivi, disposto per la medesima durata, per i seguenti motivi: 1) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in quanto il giudice non ha fornito alcuna motivazione del provvedimento, nè quanto ai presupposti, nè in relazione alla durata; 2) Mancata assunzione di una prova decisiva.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è fondato e di conseguenza rimane assorbita l’altra censura.

Il G.I.P. non ha svolto alcun esame e/o valutazione, sui fatti addebitati al ricorrente, ma ha disposto la convalida "condividendo" semplicemente la richiesta del pubblico ministero e pertanto non ha fornito alcuna motivazione quanto alla giustificazione e ragionevolezza della durata della misura impositiva imposta al ricorrente, elemento sul quale lo stesso deve interloquire nello svolgere il controllo di legalità sul provvedimento questorile, attesa la sua incidenza sulla libertà personale (Cfr. SSUU n. 44273 del 27/10/2004, Labbia, Rv.229110; Sez. 3, n. 20783 del 15/4/2010, Colladon, Rv. 247184).

2. Pertanto l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Milano e l’efficacia del provvedimento che dispone l’obbligo di presentazione all’autorità di PS va dichiarata sospesa nelle more della nuova valutazione che il G.i.p., in sede di rinvio, è tenuto a svolgere.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano. La Corte dichiara sospesa l’efficacia del decreto del Questore di Milano notificato il 19 novembre 2011. Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente dispositivo al Questore di Milano.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2013

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