Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 30-01-2013) 11-07-2013, n. 29721

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Svolgimento del processo
che la Corte di appello di Milano con sentenza del 9 giugno 2011, in parziale modifica della sentenza del Tribunale di Monza del 5 dicembre 2006, ha rideterminato la pena in anni quattro e mesi due di reclusione inflitta a D.B.L. per il reato di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 3, nn. 1, 4, 5, 6, e 8 e art. 4, n. 7, accertato in (OMISSIS) fino al (OMISSIS);
che l’imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza deducendo violazione di legge, atteso che l’avviso dell’udienza in grado di appello (del 9 giugno 2011) non sarebbe stato notificato all’imputato al domicilio eletto (presso lo studio dell’avvocato difensore), nè al suo unico difensore di fiducia (Avv. S. F.), ma invece sarebbe stato notificato all’Avv. F.M., realizzando una nullità assoluta insanabile.
Motivi della decisione
che questa Corte con ordinanza del 9 luglio 2012 ha disposto una verifica tramite cancelleria per verificare chi fosse l’avvocato nominato di fiducia che aveva diritto a ricevere la notifica dell’atto di citazione in appello;
che la Cancelleria della Corte di appello di Milano ha comunicato che il decreto di citazione per l’udienza dibattimentale del 9 giugno 2011 era stato notificato al difensore nominato di ufficio Avv. F.G. in data 10 maggio 2011;
che dagli atti si evince che l’Avv. S. F. è stata nel procedimento di primo grado l’unico difensore nominato di fiducia da D.B., che ha partecipato in tale qualità al giudizio di primo grado, che ha redatto l’atto di appello e che la stessa non risulta essere stata mai revocata dall’incarico di difensore di fiducia dall’imputato;
che è stata omessa la notificazione al difensore di fiducia del decreto di citazione per il dibattimento in grado di appello, con conseguente nullità assoluta ed insanabile e concreto ed effettivo pregiudizio dell’esercizio del diritto di difesa dell’imputato, dichiarato contumace in quel giudizio e che risulta essere stato assistito da un difensore di ufficio;
che quindi il ricorso va accolto, con conseguente annullamento della sentenza e rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2013

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