Cass. pen. Sez. III, Ord., (ud. 30-01-2013) 04-07-2013, n. 28762

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 38710, pronunciata il 17 maggio 2012 e depositata il 4 ottobre 2012, ha annullato la sentenza del Tribunale di Termini Imerese nel confronti di B.G., con rinvio al Tribunale di Termini Imerese;

Considerato che occorre procedere alla correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo del ruolo dell’udienza pubblica del 17 maggio 2012, in relazione al ricorso n. 43161/2011 Reg. Gen., nel senso che, al posto delle parole "ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo" devono intendersi scritte le parole "al Tribunale di Termini Imerese";

letto l’art. 130 c.p.p..

P.Q.M.

Dispone correggersi il dispositivo del ruolo di udienza del 17 maggio 2012, relativo al procedimento R.G. n. 43161/2011 (imputati B.G. e V.P.), nel senso che al posto delle parole "ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo" devono intendersi scritte le parole "al Tribunale di Termini Imerese". Manda la cancelleria di annotare il presente dispositivo nel ruolo di udienza.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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