Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 30-01-2013) 28-06-2013, n. 28259

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

N.G. ha impugnato la ordinanza di cui in epigrafe, ma il suo difensore ha poi rinunciato al ricorso, facendo presente che nei confronti del N. è stata revocata la misura cautelare in atto, che ha fatto venir meno ogni interesse alla impugnazione a suo tempo presentata.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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