Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 30-01-2013) 28-06-2013, n. 28257

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Svolgimento del processo

Con ordinanza del 20 giugno 2012 la Corte d’appello di Bologna respingeva l’istanza, proposta nell’interesse di S.M., di restituzione in termini per l’impugnazione della sentenza della detta Corte del 18.01.2011, rilevando che il predetto era stato assistito da un difensore di fiducia fino alla data del 18.11.2010, ben oltre la pronuncia della sentenza di primo grado, e in tale situazione aveva certamente avuto conoscenza del procedimento a suo carico ed era stato in grado di seguirne gli sviluppi.

Propone ricorso il difensore del S., deducendo che l’estratto contumaciale della sentenza d’appello fu notificata al domicilio eletto presso l’originario difensore di fiducia dopo che questi aveva rinunciato al mandato, e il S., avendo eletto domicilio nella fase anteriore al giudizio e nulla sapendo della anzidetta rinuncia e della nomina di un difensore d’ufficio, era rimasto privo di effettiva conoscenza del processo.

Motivi della decisione

La restituzione in termini è sottoposta oggi alla disciplina, modificativa dell’art. 175, introdotta dal D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, art. 1 convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2005, n. 60, che ha fatto venire meno ogni onere probatorio a carico del soggetto, di guisa che attualmente egli è restituito nel termine salvo che "abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento ed abbia volontariamente rinunziato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione".

Tanto premesso, si osserva che il ricorso è infondato. L’estratto contumaciale della sentenza d’appello è stato, invero, regolarmente notificato al domicilio eletto dal S. presso l’originario difensore fiduciario: domicilio che ha continuato a mantenere la sua validità nonostante la rinuncia al mandato da parte del difensore, essendo pacifica, com’è noto, la netta separazione dei due atti, di domiciliazione e nomina del difensore. Tale corposo dato di fatto, oltre a integrare presunzione di legale conoscenza dell’atto, consente di ritenere sussistente, nella situazione concreta in esame, anche la effettiva conoscenza, da parte del S., dell’esito del giudizio di appello. Come ha, infatti, osservato la Corte d’appello, il difensore di fiducia domiciliatario continuò ad espletare il suo mandato fin quasi alla conclusione del detto giudizio; onde non è immaginabile, in tale contesto, che sia venuto meno, dopo la rinuncia al mandato e senza che avesse anche declinato la domiciliazione o protestato l’impossibilità di contattare l’imputato già da lui assistito, all’elementare dovere di tenere edotto lo stesso della pervenuta notifica della sentenza contumaciale.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2013

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