Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 30-01-2013) 28-06-2013, n. 28256

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

All’udienza preliminare del 19.05.2011 il GUP del Tribunale di Castrovillari disponeva la trasmissione degli atti al P.M. ex art. 521 c.p.p., ritenendo, in base alle risultanze degli atti di indagine, che i fatti di concussione addebitati a C.G. erano diversi da quelli enunciati nei capi A) e B) dell’imputazione, in relazione alla sussistenza e alla individuazione delle "utilità" conseguite.

Propone ricorso per cassazione (con due atti, seguiti anche da memoria) il prevenuto, deducendo l’abnormità del provvedimento del GUP. di regresso del procedimento alla fase preliminare delle indagini in quanto, una volta ammesso il giudizio abbreviato (nella specie anche condizionato), il giudice può modificare la qualificazione giuridica ma deve comunque esercitare il suo potere decisorio. Deduce ancora la palese violazione dell’art. 521 c.p.p., osservando che le presunte "diversità" ravvisate dal GUP integrerebbero in realtà veri e propri fatti "nuovi".

Motivi della decisione

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Il provvedimento di trasmissione degli atti al PM adottato dal GUP per diversità del fatto emerso nel corso del giudizio abbreviato è, invero, in sè inoppugnabile e non può essere considerato abnorme.

Il potere-dovere del giudice di disporre (art. 521 c.p.p.) la trasmissione degli atti al p.m., allorchè accerti che il fatto è diverso da quello descritto nell’atto di imputazione, è infatti espressione di un principio generale dell’ordinamento, e, pertanto, può essere esercitato anche dal giudice nel corso del rito abbreviato, in quanto la scelta dell’imputato di essere giudicato allo stato degli atti non comporta una cristallizzazione del fatto reato nei limiti dell’imputazione (Sez. 2, n. 859 del 18.12.2012, dep. 2013, Rv. 254186; conformi: n. 36310 del 2005 rv. 232407, n. 36310 del 2005 rv. 232407, n. 36936 del 2007 rv. 237238, n. 595 del 2008, rv. 242543).

Esula, poi, dall’ambito della problematica di un eventuale abnormità ogni questione attinente alla correttezza intrinseca della valutazione sulla diversità del fatto quale operata dal Gup. All’inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in Euro 1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2013

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