Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 30-01-2013) 28-06-2013, n. 28255

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Alla udienza del 25.05.2010 il Tribunale di Viterbo, in sede di esame delle questioni preliminari nel processo a carico di C. D. e Ch.Da., accolse fra l’altro l’eccezione della difesa relativa alla non utilizzabilità degli atti delle intercettazioni telefoniche per difetto di motivazione dei decreti autorizzativi.

Nella successiva udienza del 22.05.2011, intervenuta una modifica nella composizione del Collegio, il Tribunale revocava la precedente ordinanza relativa alla inutilizzabilità degli atti delle intercettazioni telefoniche e ammetteva la richiesta trascrizione delle medesime. Avverso tale ordinanza del 22.05.2011 ha proposto ricorso (seguito poi da memoria) la difesa dei prevenuti, deducendone l’abnormità, perchè emessa su questione relativa alla formazione del fascicolo del dibattimento ormai preclusa ed esulante dall’ambito della rinnovazione resa necessaria dal mutamento del Collegio.

Motivi della decisione

I ricorsi sono inammissibili, in quanto afferenti a provvedimento non autonomamente impugnabile e non affetto da abnormità.

Il Tribunale, invero, ha nella specie esercitato legittimamente il suo potere di valutare i presupposti di ammissibilità degli adempimenti istruttori richiesti, fra cui in particolare la trascrizione delle intercettazioni telefoniche, previa revoca di un precedente provvedimento che le aveva dichiarate inutilizzabili.

Se, infatti, da un lato, è vero che l’art. 491 c.p.p., comma 1 determina per le questioni preliminari uno sbarramento, stabilendo che le stesse "sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti", e ne inibisce la proposizione dopo l’apertura del dibattimento, dall’altro è evidente che – come risulta chiaramente dalla lettera della disposizione – tale preclusione riguarda le parti e non il giudice (cfr. Sez. 6, n. 17238 del 2009). Questo, se nell’immediatezza decide una questione in un certo modo, non perde certamente il potere di modificare in un secondo momento la sua decisione, ove la ritenga errata.

A ben vedere, poi, il provvedimento di revoca oggetto di ricorso riguarda una questione di ammissibilità e utilizzabilità della prova, che, come tale, è estranea alla tematica specifica e formale della formazione del fascicolo determinare in Euro 1.000,00 (mille).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e di Euro 1.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2013

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