Cass. civ. Sez. VI – Lavoro, Ord., 30-07-2012, n. 13604

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte d’Appello di Palermo, con la sentenza n. 1960/09, depositata il 30 novembre 2009, in riforma della sentenza n. 574/06 del Tribunale di Trapani, rigetta la domanda proposta da D. G. c. INPS con ricorso depositato il 10 aprile 2006.

Il D. aveva adito il Tribunale per sentir accertare l’illegittimità del versamento del contributo di solidarietà di cui alla L. n. 144 del 1999, art. 64, comma 5, e di conseguenza al fine di sentir condannare l’INPS alla restituzione di quanto trattenuto sulla retribuzione a decorrere dal 1 ottobre 1999, e, in subordine, eccepiva l’illegittimità costituzionale della suddetta disposizione per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost.. Deduceva che dalla soppressione del fondo di previdenza integrativa per il personale dell’istituto, dalla propria retribuzione veniva decurtata la somma pari al contributo di solidarietà in questione.

Il Tribunale di Trapani dichiarava che il D. non era tenuto al versamento del contributo di solidarietà del 2% di cui alla L. n. 144 del 1999, art. 64, comma 5, e per l’effetto condannava l’INPS alla restituzione delle somme a tale titolo trattenute dal 1 ottobre 1999, oltre accessori.

La Corte d’Appello riteneva non rilevante l’intervenuta o meno cessazione dal servizio ai fini dell’obbligo di corresponsione del suddetto contributo.

Ricorre il D. per la cassazione della sentenza resa in appello.

L’INPS ha depositato procura in calce alla copia del ricorso notificato.

Con un unico motivo di ricorso, assistito dal prescritto quesito di diritto, il D. prospetta la violazione e falsa applicazione della L. n. 144 del 1999, art. 64, comma 5.

Deduce il ricorrente che il suddetto contributo deve essere applicato ai sensi del citato art. 64, comma 5, sulle prestazioni integrative cioè sui trattamenti pensionistici contemplati dal fondo e non già sulle retribuzioni percepite dai dipendenti ancora in attività di servizio, come invece attuato dall’INPS e ritenuto dalla Corte d’Appello.

E’ stata depositata relazione che ha concluso per la fondatezza del ricorso, in ragione di quanto statuito da Cass., ord. n. 3452 del 2011.

Ritiene il Collegio che debba essere seguito l’orientamento più recente, costituzionalmente: orientato, di cui Cass., ord. n. 1497 del 2012, secondo cui in materia di contribuzione; previdenziale, la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 19, convertito nella L. n. 111 del 2011, secondo il quale le disposizioni di cui alla L. n. 144 del 1999, art. 64, comma 5, si interpretano nel senso che il contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative dell’assicurazione generale obbligatoria è dovuto anche dai lavoratori in servizio, è manifestamente infondata – oltre che con riferimento ai principi del giusto processo ex art. 6 CEDU, ex artt. 111 e 117 Cost., trattandosi di intervento legislativo che, nel fare proprio un plausibile significato della norma, ne realizza effettivamente l’interpretazione autentica ex art. 70 Cost.

– anche con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., atteso che la sottoposizione delle retribuzioni dei lavoratori in servizio sia all’imposta sui redditi che al contributo speciale è giustificata in relazione al carattere differenziato della loro posizione previdenziale rispetto a quella della generalità dei cittadini e dei lavoratori (Cass, ord. n. 1497 del 2012), nonchè Cass. 11087/12.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Le spese sono compensate in ragione dell’evoluzione giurisprudenziale sopra richiamata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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