Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 30-01-2013) 28-06-2013, n. 28247

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

R.D. ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza in epigrafe, confermativa del riconoscimento della sua penale responsabilità per i reati ex artt. 337 e 582 c.p..

Lamenta che:

– il giudice di primo grado, a fronte della rinnovazione dell’istruttoria, resasi necessaria per il mutamento del giudice e condotta dal P.M. attraverso l’illegittima richiesta di conferma delle precedenti dichiarazioni, ha illegittimamente proceduto in proprio all’esame testimoniale, senza l’assenso concorde delle parti;

– sono state illegittimamente negate le attenuanti generiche, ritenendo irrilevante l’incensuratezza del prevenuto, di cui si è però tenuto contraddittoriamente conto ai fini della commisurazione della pena.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

E’ stato, invero, chiarito in giurisprudenza:

– in via generale, che la violazione delle regole per l’esame dibattimentale del testimone non da luogo nè alla sanzione di inutilizzabilità, poichè non si tratta di prova assunta in violazione di divieti posti dalla legge, bensì di prova assunta con modalità diverse da quelle prescritte; nè ad una ipotesi di nullità, atteso il principio di tassatività vigente in materia e posto che l’inosservanza delle norme indicate non è riconducibile ad alcuna delle previsioni delineate dall’art. 178 c.p.p. (Sez. 1, n. 32851 del 06/05/2008, Sapone, Rv. 241227);

– nello specifico, che l’assunzione della prova testimoniale direttamente a cura del giudice, pur non essendo conforme alle regole che disciplinano la prova stessa, non da luogo ad alcuna nullità, non essendo riconducibile alle previsioni di cui all’art. 178 c.p.p., nè ad inutilizzabilità, trattandosi di prova assunta non in violazione di divieti posti dalla legge bensì con modalità diverse da quelle prescritte (Sez. 5, Sentenza n. 38271 del 17/07/2008, Cutone, Rv. 242025).

Quanto, poi, al diniego delle attenuanti generiche, non può ravvisarsi alcuna contraddizione con il fatto che l’incensuratezza è stata valorizzata per la riduzione della pena ma ritenuta insufficiente, a fronte della complessiva valutazione del fatto, a giustificare anche la concessione delle attenuanti generiche, posto che tale valutazione è stata logicamente motivata nella sentenza impugnata. In tema di attenuanti generiche, invero, pur potendo ai fini della loro applicazione (o del loro diniego) venir presi in considerazione gli stessi elementi che a norma dell’art. 133 c.p., concorrono alla determinazione della misura della pena, occorre pur sempre che la loro rilevanza sia talmente eccezionale da giustificare il fatto che essi vengano presi in considerazione in due sedi e momenti diversi (sez. 6, n. 10351 del 03.06.1992, Fuoco, rv. 192094).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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