Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 30-01-2013) 28-06-2013, n. 28246

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Svolgimento del processo

M.Z. e A.B. ricorrono, a mezzo del difensore, avverso la sentenza in epigrafe, confermativa delle condanne loro inflitte per il delitto ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (illecita detenzione di cocaina, hashish e marijuana).

Lamentano il vizio di motivazione in ordine alla indistinta attribuzione concorsuale di tutta la droga rinvenuta nel loro appartamento (abitato anche da una terza persona) e in un altro alloggio sulla base del non adeguatamente dimostrato possesso, da parte loro, delle relative chiavi: vizio che, considerata, fra l’altro, l’incongrua miscelazione di tutte le sostanze effettuata in sede di consulenza tecnica, si è riflesso anche sull’accertamento dell’effettivo potere stupefacente della quantità di droga rinvenuta nel primo appartamento, sulla sua possibile collocazione al di sotto della c.d. dose-soglia di cui al D.M. ovvero di quella compatibile con l’attenuante di cui al cit. art. 73, comma 5.

Motivi della decisione

I ricorsi non meritano accoglimento.

Con gli stessi, invero, si ripropongono rilievi, di carattere sostanzialmente valutativo e ipotetico, già adeguatamente confatati dalla Corte di merito, che ha infatti rilevato come nell’appartamento da essi abitato furono rinvenuti, in un cassetto del tavolo da cucina da loro stessi indicato, grammi 17 di cocaina, un bilancino di precisione e la chiave di un altro appartamento sito nei pressi, dove non fu trovava alcuna persona ma furono a loro volta rinvenute quantità rilevanti di cocaina, hashish e marijuana e un altro bilancino di precisione: elementi logicamente ritenuti, per la loro univoca convergenza e in assenza di concrete risultanze contrarie, atti per sè a comprovare, con conseguente irrilevanza delle obiezioni inerenti allo svolgimento della consulenza tecnica, la comune responsabilità dei prevenuti per la detenzione di tutte le sostanze rinvenute, il cui quantitativo è stato correttamente giudicato incompatibile con il riconoscimento dell’attenuante di cui al cit. art. 73, comma 5.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2013
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