T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 20-01-2011, n. 595

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con delibera n. 158/08/CONS in data 27 marzo 2008, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha indetto un concorso pubblico per la selezione di trenta giovani laureati da assumere con contratto di specializzazione a tempo determinato della durata, non rinnovabile, di tre anni.
Alla selezione erano ammessi a partecipare i soggetti in possesso, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, dei requisiti individuati all’art. 2 del bando, tra i quali figurava il mancato superamento dell’età di 32 anni.
Ai sensi del par. 3, dell’art. 1 del bando, i vincitori della selezione sarebbero stati destinati alle sedi dell’Autorità di Napoli e Roma, rispettivamente nel numero di venti e dieci; a tal fine, i candidati avrebbero dovuto indicare, pena l’esclusione, la sede prescelta tra Napoli e Roma, non potendo concorrere per entrambe le sedi.
Allo stesso modo, all’atto della partecipazione i candidati avrebbero dovuto indicare l’area disciplinare prescelta.
La selezione veniva articolata in una fase di valutazione dei titoli e in una prova orale, cui venivano ammessi i candidati che avevano ottenuto almeno 15 punti nella valutazione dei titoli.
Completati gli esami orali, con delibera n. 230/09/CONS l’Autorità approvava gli atti della selezione, nonché la graduatoria allegata alla medesima delibera quale sua parte integrante; nominava vincitori coloro che si erano collocati tra i primi venti candidati aventi richiesto l’assunzione presso la sede di Napoli e i primi dieci candidati aventi richiesto l’assunzione presso la sede di Roma, disponendo infine "lo scorrimento della graduatoria di cui al precedente articolo con riferimento a tutti gli altri candidati idonei collocatisi fino alla quarantaquattresima posizione, con assegnazione alla sede di Napoli".
La dott.ssa M.Z., laureata in scienze delle comunicazioni, presentava domanda di partecipazione alla procedura selettiva per l’area disciplinare sociologica, indicando Napoli come sede desiderata.
Ottenuto il punteggio di 20,2/40 nella fase di valutazione dei titoli, conseguiva 46/60 punti alla prova orale e, in virtù del punteggio complessivo di 66,2, si collocava alla 54^ posizione, che non le consentiva di ottenere il contratto presso l’Autorità garante.
Con il ricorso in epigrafe la Z. ha pertanto impugnato, per l’annullamento previa sospensione cautelare, la delibera n. 230/09/CONS di approvazione degli atti della Commissione e della graduatoria; in subordine, ha impugnato la delibera n. 158/08/CONS di approvazione del bando per la procedura selettiva; la delibera n. 276/08/CONS di nomina della commissione di selezione e la delibera n. 593/08/CONS, con cui il Consiglio dell’Autorità ha sostituito un componente della predetta Commissione, oltre che i verbali delle riunioni della Commissione di concorso.
Si è costituito l’Ente intimato per resistere al ricorso, chiedendone il rigetto siccome infondato nel merito.
Si sono costituiti altresì i controinteressati sigg. A.B., F.D., G.G., D.S.F. e C.M., per eccepire l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e, nel merito, l’infondatezza del medesimo; i primi tre soggetti hanno proposto altresì ricorso incidentale avverso le norme del bando, ove reputate applicabili nel senso prospettato dalla ricorrente anche all’attività di scorrimento della graduatoria.
Con ordinanza collegiale n. 4113 del 2 settembre 2009 la Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati.
Il ricorso in epigrafe, in quanto proposto in via principale avverso la delibera n. 230/09/CONS, è inammissibile per carenza di interesse a ricorrere.
L’eventuale accoglimento delle censure in esso svolte, invero, sia verso lo scorrimento della graduatoria in questione, sia verso l’ammissione degli odierni controinteressati – asseritamente privi dei richiesti requisiti – non consentirebbe comunque alla ricorrente l’ottenimento di una posizione utile per l’assunzione e sarebbe quindi inutiliter dato.
Secondo la prospettazione della Z., peraltro, l’interesse a ricorrere consisterebbe, nella specie, nella utilità di conseguire una posizione migliore nella graduatoria, in relazione ad una eventuale "ultrattività" e in vista di un futuro scorrimento della graduatoria medesima.
Al riguardo, osserva in contrario il Collegio che lo scorrimento eventuale della graduatoria, configurandosi quale evento futuro e meramente ipotetico per l’assenza in capo all’Amministrazione di un obbligo a tal riguardo, non può valere, evidentemente, a sostanziare l’interesse della candidata al ricorso, dovendo tale interesse avere i connotati della attualità e della concretezza, che nella specie difettano.
Si consideri infine che l’assunto di parte ricorrente, in quanto volto ad affermare la sussistenza dell’interesse a ricorrere nella propria qualità di candidata classificatasi "idonea" nella procedura selettiva, perde di qualunque consistenza, anche su un piano meramente ipotetico, per effetto della sopravvenuta decisione del Consiglio dell’Autorità intimata, assunta in data 17 dicembre 2010 (e depositata per estratto dall’avvocatura erariale agli atti di causa), di non procedere a ulteriori scorrimenti della graduatoria esistente, relativa alla procedura avviata con la delibera n. 158/08/CONS, per avviare, di contro, nuove procedure (ben quattro) per il reclutamento di giovani laureati da assumere con contratto di specializzazione a tempo determinato nelle aree giuridica, tecnica, economica e sociologica.
Per questa parte il ricorso in epigrafe deve pertanto dichiararsi inammissibile.
Quanto all’impugnazione proposta dalla ricorrente in via subordinata, in veste di concorrente, avverso la delibera di approvazione del bando e gli altri atti della procedura selettiva de qua, il Collegio ritiene che l’interesse agitato dalla Z., volta alla rinnovazione della procedura selettiva – e realizzabile solo in caso di favorevole accoglimento del ricorso – risulti superato e assorbito per effetto della suindicata decisione del Consiglio dell’Autorità intimata, assunta in data 17 dicembre 2010, di avviare quattro nuove procedure per il reclutamento di giovani laureati da assumere con contratto di specializzazione a tempo determinato nelle aree giuridica, tecnica, economica e sociologica, cui la odierna ricorrente può aspirare a concorrere direttamente, senza il filtro della pronuncia giurisdizionale; occorre pertanto dichiarare la improcedibilità del ricorso in esame, in parte qua, per sopravvenuta carenza di interesse.
La mancata delibazione nel merito del ricorso principale comporta l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dei ricorsi incidentali, proposti in via subordinata rispettivamente dai controinteressati A.B., F.D. e G.G..
Sussistono comunque giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
dichiara il ricorso principale in parte inammissibile in parte improcedibile, secondo quanto precisato in motivazione;
dichiara i ricorsi incidentali improcedibili;
compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Maria Luisa De Leoni, Consigliere
Rosa Perna, Primo Referendario, Estensore

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