T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 20-01-2011, n. 159

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Che i ricorrenti chiedono l’annullamento degli atti impugnati, nonché l’accertamento, con conseguente condanna dell’amministrazione, del diritto della figlia minorenne ad ottenere un insegnante di sostegno nella misura massima consentita per legge e, infine, la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno;

Che le censure proposte afferiscono, da un lato, alla lamentata lesione del diritto all’istruzione, all’educazione e all’integrazione scolastica, dall’altro, alla violazione della legge 1992 n. 104, fermo restando che tutte le doglianze sono correlate alla ritenuta assegnazione di un insegnante di sostegno per un numero di ore insufficiente, anche in considerazione dell’omessa redazione del P.E.I. da parte della scuola;

Che le censure proposte, essendo strettamente connesse sul piano logico e giuridico, possono essere trattate congiuntamente e non meritano condivisione;

Che, in particolare, la pretesa dei ricorrenti si basa sulla diagnosi funzionale resa dall’Associazione Italiana Assistenza agli Spastici Onlus (doc. 3 di parte ricorrente) dalla quale emerge che "l’evoluzione cognitiva degli apprendimenti è condizionata da sostegno e regolazione ambientale costanti, preferibilmente in relazione di 1: 1";

Che tale diagnosi funzionale, pur evidenziando la necessità di un supporto alla didattica e alla persona, da un lato, si esprime in termini generici in ordine al tipo di supporto di cui necessita la minorenne, non correlando alla patologia della studentessa l’esigenza di un insegnante di sostegno per la totalità delle ore, dall’altro, indica solo come preferibile l’instaurazione di un rapporto di uno ad uno, senza precisare che tale soluzione è indispensabile ai fini dell’apprendimento;

Che la circostanza che proprio la diagnosi funzionale prodotta dalla ricorrente non supporti sul piano probatorio la pretesa avanzata rende irrilevante, ai fini dell’accertamento del diritto preteso, la mancata redazione del P.E.I., di cui nel corso della discussione le parti hanno, comunque, annunciato l’imminente redazione;

Che, pertanto, il provvedimento impugnato nella parte in cui assegna alla minore un insegnante di sostegno per 16 ore settimanali e un assistente alla persona per 20 ore settimanali risulta coerente con la diagnosi funzionale prodotta dai ricorrenti, in quanto lascia scoperte solo quattro ore corrispondenti a due servizi di mensa e, pertanto, assicura alla studentessa un supporto sostanzialmente costante;

Che l’infondatezza della pretesa avanzata esclude la sussistenza dell’illiceità del comportamento dell’amministrazione con conseguente insussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda risarcitoria, ai sensi dell’art. 2043 c.c.;

Che neppure la mancata tempestiva adozione del PEI consente di accogliere la pretesa risarcitoria, in quanto in relazione a tale profilo i ricorrenti non hanno dimostrato la sussistenza di alcun danno patrimoniale o non patrimoniale, limitandosi a delle allegazioni generiche, con conseguente insussistenza dei presupposti della responsabilità risarcitoria ai sensi dell’art. 2043 c.c.;

Che, in definitiva, il ricorso è infondato e deve essere respinto, mentre la peculiarità della fattispecie consente di ravvisare giusti motivi per compensare tra le parti le spese della lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

Compensa tra le parti le spese della lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Referendario

Fabrizio Fornataro, Referendario, Estensore

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