Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 30-01-2013) 06-06-2013, n. 24793

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. – Con sentenza del 2 novembre 2011, il GUP del Tribunale di Macerata ha condannato gli imputati alla pena dell’ammenda, per il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 29 quattuordecies perchè, quali titolari di una s.n.c, esercitavano nello stabilimento produttivo l’attività di zincatura a telaio senza avere conseguito l’autorizzazione integrata ambientale.

2. – Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto, tramite il difensore, impugnazione qualificata come appello, lamentando: a) l’erronea applicazione della disposizione incriminatrice, perchè gli stessi imputati avevano ottenuto pareri favorevoli degli enti ed esiti favorevoli delle analisi periodicamente effettuate sugli scarichi ed erano, perciò, convinti di poter continuare la loro attività di impresa anche senza l’autorizzazione integrata ambientale; b) l’illogicità della motivazione circa la mancanza dell’elemento psicologico e circa la buona fede, sul rilievo che gli imputati si erano affidati ad un professionista, in presenza di una articolata e complicata normativa di settore; c) la concessione della sospensione condizionale della pena, nonostante la stessa non fosse stata richiesta ed essendo, invece, gli imputati interessati a pagare immediatamente gli importi dell’ammenda e delle spese processuali.

Motivi della decisione

3. – Il ricorso è solo parzialmente fondato.

I primi due motivi di gravame, relativi alla pretesa insussistenza del reato sul piano oggettivo e alla pretesa mancanza dell’elemento soggettivo, sono inammissibili perchè non contengono puntuali critiche alla motivazione della sentenza impugnata, ma consistono, da un lato, in indimostrate asserzioni circa la difficoltà di interpretazione del quadro normativo e la sostanziale buona fede degli agenti e, dall’altro lato, nella sostanziale richiesta di una rivalutazione del compendio probatorio; rivalutazione preclusa in sede di legittimità.

Deve essere, invece, accolta la richiesta di esclusione del beneficio la sospensione condizionale della pena, sul rilievo che tale beneficio effettivamente non era stata chiesto dagli imputati, i quali hanno dedotto in questa sede di essere interessati a non usufruire, preferendo procedere al pagamento dell’ammenda. La natura meramente dichiarativa di tale pronuncia, consente a questa Corte – in base al disposto dell’art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l), – di provvedere direttamente sul punto, annullando senza rinvio la sentenza impugnata (sez. 3^, 26 giugno 2012, n. 36021; sez. 3^, 29 febbraio 2012, n. 27278; sez. 3^, 18 maggio 2011, n. 36397).

4. – Ne deriva il parziale accoglimento del ricorso, limitatamente alla concessa sospensione condizionale della pena.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena, che elimina. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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