Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-07-2012, n. 13566

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Svolgimento del processo

Il sig. D.T.M., proprietario di un suolo prima in comproprietà con suo fratello sig. D.M. e poi in proprietà esclusiva per successione mortis causa a quest’ultimo, convenne davanti alla Corte d’appello di Napoli il Comune di Mugnano del Cardinale, che aveva occupato il suolo in vista dell’espropriazione per la realizzazione di una strada, chiedendo liquidarsi l’indennità di occupazione.

Il Comune resistette eccependo, fra l’altro, il difetto di legittimazione o di titolarità del rapporto in capo all’attore.

La Corte adita, respinta detta eccezione sul rilievo che dal progetto esecutivo dell’opera l’attore e il fratello risultavano comproprietari del suolo in ragione della metà ciascuno, respinse tuttavia anche la domanda, in applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 16, sul rilievo della pacifica omissione della dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili da parte dell’attore.

Il sig. D. ha proposto ricorso per cassazione per un solo motivo, cui il Comune di Mugnano del Cardinale ha resistito con controricorso contenente anche ricorso incidentale per un motivo.

Motivi della decisione

1. – I due ricorsi vanno previamente riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2. – Va quindi esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale sollevata dal controricorrente e ricorrente incidentale sul rilievo che il sig. D. non ha proposto l’impugnazione anche in qualità di erede del fratello.

2.1. – L’eccezione non ha fondamento perchè il sig. D. T.M. è legittimato a ricorrere per il solo fatto di essere stato parte del giudizio definito dalla sentenza impugnata. La qualità di erede di suo fratello non aggiunge alcunchè a tale legittimazione.

3. – Con l’unico motivo del ricorso principale, denunciando violazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 16 e D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis, conv., con modif., in L. 8 agosto 1992, n. 359, si deduce che l’omissione della dichiarazione ICI non comporta la perdita del diritto all’indennità e che la questione non poteva essere rilevata d’ufficio dalla Corte d’appello.

3.1. – Il motivo va accolto poichè il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 16, comma 1, cit., che prevede la decurtazione dell’indennità di esproprio in relazione alla dichiarazione di valore del suolo ai fini ICI, è stato dichiarato incostituzionale con sentenza 22 dicembre 2011, n. 338, onde non può comunque trovare applicazione. E’ dunque sicuramente erronea la decisione di negare al ricorrente, in base a tale norma, il diritto all’indennità di occupazione.

4. – Con il ricorso incidentale, denunciando vizio di motivazione, si lamenta che la Corte d’appello non abbia colto il vero senso dell’eccezione di difetto di legittimazione o titolarità del rapporto controverso, consistente nel rilievo che l’attore non aveva dimostrato la sua qualità di erede del fratello con riferimento alla quota di proprietà indivisa della metà del bene.

4.1. – Il motivo è inammissibile perchè attiene a un aspetto irrilevante ai fini del decidere.

Il sig. D.T.M., infatti, era pienamente legittimato già in forza della incontroversa qualità di comproprietario del bene, posto che con riguardo all’espropriazione di bene indiviso l’opposizione alla stima da parte del singolo comproprietario estende i suoi effetti anche agli altri comproprietari, e conseguentemente il giudice deve determinare l’indennità in rapporto al bene considerato nel suo complesso ed unità, e non alle singole quote spettanti ai compartecipi (ex multis, Cass. 6873/2011, 1159/2000, resa a sezioni unite, 2421/1992).

5. – La sentenza impugnata va pertanto cassata, in accoglimento del ricorso principale, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2012

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