Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 30-01-2013) 05-06-2013, n. 24515

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza del 27 marzo 2012, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di declaratoria di invalidità dell’ordine di demolizione di cui alla sentenza dello stesso Tribunale del 26 aprile 2006 e della conseguente ingiunzione a demolire della Procura della Repubblica di Napoli del 6 febbraio 2012.

2. – Avverso l’ordinanza, l’interessata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 127 e 666 c.p.p., avendo il giudice dell’esecuzione provveduto sull’istanza senza fissare l’udienza camerale.

Motivi della decisione

3. – Il ricorso è inammissibile, perchè basato su un motivo genericamente formulato e, comunque, manifestamente infondato.

La ricorrente non spiega, infatti, le ragioni per cui il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto ritenere la sua istanza non manifestamente infondata e provvedere su di essa fissando l’udienza camerale.

Deve, in ogni caso, rilevarsi che il giudice dell’esecuzione ha legittimamente provveduto de plano ex art. 666 c.p.p., comma 2, sull’istanza della parte interessata, rilevando la manifesta infondatezza dell’istanza stessa, non essendo stati forniti motivi specifici a suo sostegno, se non il rilievo secondo cui l’ordine di demolizione avrebbe la natura di pena accessoria; rilievo manifestamente infondato, perchè l’ordine in questione ha, invece, natura di sanzione amministrativa accessoria e non è, dunque, soggetto alla sospensione condizionale della pena principale (ex multis, Cass. pen., sez. un., 24 luglio 1996, n. 15).

4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1,000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00, in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2013

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