Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 30-01-2013) 31-05-2013, n. 23637

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. – Con sentenza del 5 dicembre 2011, la Corte d’appello di Milano ha confermato, quanto alla ritenuta responsabilità penale, la sentenza del Tribunale di Milano – sezione distaccata di Legnano, con la quale l’imputato era stato condannato per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, per avere detenuto più di 50 kg di hashish.

2. – Avverso il provvedimento l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 360, 364 e 366 c.p.p..

Con atto dell’11 dicembre 2012, l’imputato ha rinunciato al ricorso.

Motivi della decisione

3. – Il ricorso è inammissibile, per rinuncia, ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d).

In applicazione dell’art. 616 c.p.p., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in Euro 500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *