T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 20-01-2011, n. 150

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che l’art. 128, del d.l.vo 1992 n. 285, prevede che gli uffici competenti possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica;

che per giurisprudenza costante la disposizione, laddove prevede un provvedimento di revisione della patente di guida, qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei titolari dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica, non configura tale revisione come una sanzione amministrativa, sia pure accessoria, bensì come un provvedimento amministrativo non sanzionatorio, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico stradale e pertanto dotato di funzione cautelare;

che con il provvedimento impugnato l’Ufficio della motorizzazione civile di Lodi ha disposto nei confronti del ricorrente la revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità psico fisica rilevando che, da specifica segnalazione della Questura di Lodi n. 3648 del 31.08.2010, è emerso che egli fa uso di sostanze stupefacenti, precisando che tale circostanza fa sorgere dubbi in ordine alla persistenza dei requisiti di idoneità psico fisica prescritti per il possesso della patente di guida, così rendendo evidenti le ragioni della determinazione assunta;

che, pertanto, il primo motivo, diretto a censurare la carenza motivazionale, non merita accoglimento, in quanto il provvedimento è adeguatamente motivato per relationem ai sensi dell’art. 3 della legge 1990 n. 241, mediante lo specifico richiamo ad una nota della Questura, esattamente indicata nei suoi estremi identificativi e precisata nel suo contenuto;

che dalla citata nota della Questura di Lodi emerge, infatti, che nel quadro di un’attività di indagine relativa ad "un vasto traffico di sostanze stupefacenti attivo sul territorio lodigiano" il P. si è dichiarato assuntore "di sostanze stupefacenti";

che tale circostanza evidenzia l’infondatezza anche del secondo motivo, diretto a contestare i presupposti per la revisione della patente, in quanto l’assunzione di sostanze stupefacenti, dichiarata dal ricorrente alle forze dell’ordine, integra una circostanza idonea a fare sorgere dubbi in ordine alla permanenza dei requisiti di idoneità psico fisica, atteso che si tratta di sostanze che per loro natura sono idonee ad incidere sullo stato psico fisico del soggetto che le assume;

che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, è del tutto irrilevante che il ricorrente non sia stato condannato per reati in materia di stupefacenti, in quanto ai fini della revisione è sufficiente la sussistenza di "dubbi sulla persistenza…dei requisiti fisici e psichici prescritti" e a tale fine è sufficiente il riscontro di un fatto determinato (nel caso di specie l’interessato ha dichiarato di assumere sostanze stupefacenti) mentre è del tutto irrilevante il previo accertamento giudiziale di responsabilità penale (Consiglio di stato, sez. VI, 08 giugno 2010, n. 3633);

che, pertanto, il provvedimento è sorretto da una congrua motivazione, correlata ad un fatto specifico e coerente con i presupposti per la revisione dettati dall’art. 128 del codice della strada, con conseguente infondatezza delle censure proposte;

che, in definitiva, il ricorso è infondato e deve essere respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Referendario

Fabrizio Fornataro, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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