Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 30-01-2013) 16-05-2013, n. 21153

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 12/5/2012 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brescia ha emesso sentenza di non luogo a procedere nei confronti dei due imputati per essere estinti per prescrizione i reati del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ex art. 73 contestati ai capi 1, 2, 3 e 4 della rubrica e aggravati quanto a C. dalla recidiva specifica infraquinquennale; reati commessi fra il (OMISSIS).

2. Afferma il giudicante che la contestazione, avuto riguardo alla data di commissione dei condotte, concerne reati che hanno ad oggetto sostanza stupefacente (hashish) per la quale è prevista una pena massima di sei anni di reclusione, con conseguente termine di prescrizione di sei anni, termine spirato alla data di agosto e settembre 2011, e ciò anche tendo conto degli atti interruttivi che, per S.M. consistono nella misura cautelare emessa a suo carico.

3. Avverso tale decisione il Procuratore generale propone ricorso, in sintesi lamentando:

errata applicazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b) per avere il giudicante omesso di considerare che:

a) Per la posizione S. si è celebrata in data 7/1/2006 l’udienza di convalida del fermo di polizia giudiziaria in relazione all’episodio del (OMISSIS), con conseguente interrogatorio dell’indagato che ha efficacia interruttiva della prescrizione (atti procedimentali che il ricorrente allega al ricorso);

b) Per la posizione C. si è in presenza di contestazione che contempla la recidiva in forma tale da comportare l’aumento della pena pari alla metà, con conseguente aumento del termine massimo di prescrizione.

Motivi della decisione

Il ricorso del Pubblico ministero è fondato.

1. In modo del tutto corretto il ricorrente ha allegato gli atti processuali che comportano per la posizione S. l’esistenza di interruzione del termine prescrizionale ai sensi dell’art. 160 cod. proc. pen., disposizione che attribuisce efficacia interruttiva anche all’interrogatorio reso davanti al Pubblico ministero o al Giudice delle indagini preliminari.

2. Quanto alla posizione C., non può esservi dubbio circa il fatto che la recidiva, per come contestata, comporta un aumento dei termini prescrizionali, che li porta da sei a nove anni, così che maturerà nel corso dell’anno 2014.

3. Quanto alla posizione S., l’atto interruttivo rappresentato dall’interrogatorio in sede cautelare comporta la nuova decorrenza del termine di sei anni fino al massimo di sette anni e sei mesi. Con la conseguenza che, fissata la decorrenza del termine alla data del 13/9/2005, il termine massimo viene a scadere alla data del 13/3/2013 e non risulta ancora maturato.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti restituiti al Tribunale di Brescia per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio. Dispone restituirsi gli atti al Tribunale di Brescia per l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2013

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