Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 30-01-2013) 16-05-2013, n. 21152

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 15/3/2012 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Verona ha convalidato i provvedimenti aventi analogo contenuto del 6/3/2012 e del 7/3/2012 del Questore di Verona, tutti notificati in data 13/3/2011, con i quali è stato imposto L. 13 dicembre 1989, n. 401, ex art. 6, comma 2, ai ricorrenti odierni l’obbligo di presentazione avanti le autorità di pubblica sicurezza per la durata di tre anni in concomitanza con l’orario di svolgimento delle manifestazioni sportive, esclusi gli incontri amichevoli, cui partecipa la squadra dell’Hellas Verona.

2. Con separati ricorsi aventi nella sostanza analogo contenuto i sigg. N., S., F. e O. censurano il provvedimento del Giudice delle indagini preliminari e lamentano, tutti:

a) Vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e) con riferimento alla necessità di imporre anche l’obbligo di presentazione L. 13 dicembre 1989, n. 401, ex art. 6, comma 2, imposizione che ha presupposti specifici che debbono trovare specifica motivazione, come nel caso in esame non è avvenuto, difettando l’illustrazione delle ragioni per cui il solo divieto di accesso agli stadi non è sufficiente a rispondere ai rischi evidenziati; tale vizio giustifica l’annullamento dell’ordinanza impugnata e la sospensione della misura imposta dal Questore (S.U. n. 4443 del 29/11/2005) I ricorsi F.O., S.D. e S.A. propongono un ulteriore motivo di ricorso, col quale si lamenta:

b) Vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e) con riferimento alla durata della prescrizione dell’obbligo di presentazione, difettando ogni illustrazione delle ragioni per cui tale prescrizione debba avere la durata di tre anni e non una durata più breve.

Motivi della decisione

1. La Corte ritiene ormai acquisito il principio che la motivazione a supporto dell’obbligo di presentazione alle autorità di pubblica sicurezza in orario concomitante con le manifestazioni sportive debba conoscere una motivazione specifica e ulteriore rispetto a quella che sostiene il divieto di frequentare i luoghi indicati dalla legge. Non solo la nota sentenza n. 512 del 2002 emessa dalla Corte costituzionale, ma plurime decisioni di legittimità (tra cui le sentenze n. 15505 del 31/3/2011 e n. 20276 del 19/4/2006) hanno espresse chiara indicazione in questo senso.

2. Analogo obbligo motivazionale deve essere assolto dal Questore, e valutato dal giudice nel suo rispetto, con riferimento alla durata della misura inflitta e alle ragioni di tale scelta.

3. Premesso, dunque, che le affermazioni generali operate dai ricorrenti nei rispettivi atti d’impugnazione risultano condivisibili, la Corte è chiamata a verificare se sussistono in concreto le lamentate violazioni. Sul punto la risposta non può che essere negativa.

3.1 Con riferimento all’esigenza di disporre l’obbligo di presentazione all’autorità di pubblica sicurezza, la Corte rileva che i provvedimenti adottati dal Questore danno atto di quanto segue:

a) quanto alla posizione N., persona immune da precedenti di polizia, che egli ha operato con volto travisato, fronteggiando la polizia mentre altri persone travisate lanciavano corpi contundenti;

b) quanto alla posizione F., persona di cui non si richiama alcun precedente, nè lo si esclude, che egli fu colto mentre lanciava un corpo contundente contro la polizia;

c) quanto alla posizione O., persona immune da precedenti, che egli ha operato con volto travisato ed è stato colto mentre lanciava un corpo contundente contro la polizia più lancio;

d) quanto alle posizioni S.A. e D., che egli si trovavano nella condizioni soggettiva e hanno tenuto i medesimi comportamenti sopra descritti per il sig. O..

Va, così escluso che difetti l’indicazione degli elementi di gravità dei fatti che supportano il giudizio di imporre ai ricorrenti anche la misura maggiormente limitativa della libertà.

3.2 Infine, con riferimento alla durata della misura, si legge nei provvedimenti che il Questore ha considerato il dato della incensuratezza quale elemento che consente di fissare la durata della misura in tre anni (durata assai inferiore al massimo) nonostante la gravità delle condotte tenute da ciascuno degli odierni ricorrenti.

Va, così, escluso che difettino i presupposti motivazionali in ordine alla determinazione della durata della misura inflitta.

4. Quanto esposto impone alla Corte di escludere la sussistenza dei vizi che i ricorrenti hanno ravvisato nell’ordinanza di convalida della misura dell’obbligo di presentazione e nei provvedimenti convalidati.

Alla luce delle considerazioni fin qui esposte il ricorso deve essere respinto e i ricorrenti condannati, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2013
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