Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-07-2012, n. 13558

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- La s.p.a. XXX ha proposto ricorso per cassazione – affidato a due motivi – contro la sentenza (depositata il 4.2.2008) con la quale la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato (sul solo capo relativo alle spese) la sentenza del tribunale che aveva ammesso parzialmente e in via chirografaria (anzichè in via ipotecaria) il credito della ricorrente insinuato nel fallimento della s.p.a. B. S..

La curatela intimata non ha svolto difese.

2.- Il ricorso è inammissibile perchè è stato proposto dal difensore in forza della procura rilasciata nel grado di merito.

Per contro, ai sensi dell’art. 365 cod. proc. civ., la procura rilasciata all’avvocato iscritto nell’apposito albo e necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, con specifico riferimento alla fase di legittimità, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata. E’, pertanto, inidonea allo scopo, e, come tale, determina l’inammissibilità del ricorso, la procura apposta in margine od in calce all’atto introduttivo del giudizio di merito, ancorchè conferita per tutti i gradi e le fasi del giudizio, perchè da essa non è dato evincere il suo conferimento in epoca successiva alla sentenza impugnata e il suo riferimento al giudizio di legittimità. (Sez. U, Sentenza n. 488 del 13/07/2000).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *