Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-07-2012, n. 13557

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1.- La curatela del fallimento della s.r.l. E. convenne il giudizio il B.S. S.p.A., chiedendo che venissero revocate alcune rimesse in C.C., a carattere solutorio, operate dalla fallita.
Il processo venne interrotto a seguito della dichiarata estinzione per fusione e incorporazione della società convenuta nella C. S.p.A. e fu successivamente riassunto nei confronti del B.S. società per azioni, società cessionaria del ramo di azienda originariamente facente capo al B.S. S.p.A..
Costituitosi, il B.S. società per azioni eccepì ritualmente l’estinzione del giudizio, per non essere stato tempestivamente riassunto nei confronti del successore a titolo universale dell’originaria convenuta.
Con sentenza n 3012/04 il Tribunale di Messina, in accoglimento della suddetta eccezione, dichiarò l’estinzione del giudizio.
Avverso la predetta sentenza propose appello la curatela, evidenziando l’erroneità della dichiarazione di estinzione, in presenza di riassunzione nei confronti del successore a titolo particolare nel rapporto controverso e chiese l’accoglimento delle domande spiegate in primo grado.
La Corte di appello di Messina, con sentenza del 7.4.2008, rigettò l’appello, osservando che era "assolutamente pacifico che, anteriormente alla riforma del diritto societario e all’introduzione dell’art. 2504 bis c.c., la fusione della società per incorporazione determinava l’estinzione della persona giuridica incorporata e dava quindi luogo ad un fenomeno identico, quanto agli effetti giuridici, alla morte della persona fisica e pertanto ad una vicenda successoria a titolo universale. Correttamente era stata dichiarata l’interruzione del processo ex art. 300 c.p.c. e che questo si era estinto per mancata riassunzione nei termini nei confronti di C. s.p.a..
Contro tale ultima sentenza la curatela del fallimento ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Resiste con controricorso la s.p.a. A.F. cessionaria dei crediti della s.p.a. B.S. – e, per essa, la s.p.a.
U.C.M.B., quale procuratore, in virtù di procura per la gestione di crediti anomali della prima.
Le parti hanno depositato memorie nei termini di cui all’art. 378 c.p.c..
2.1.- Con il primo motivo la curatela ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2504 in relazione agli artt. 2558, 2560 e 2697 c.c. e formula il seguente quesito ex art. 366 bis c.p.c.: "ritenuto che l’operazione di scorporo dei rami aziendali tra C. e B.S. s.p.a. è stata effettuata mediante il conferimento da parte di C. del ramo di azienda, già esercitato dalla incorporata B.S. s.p.a., alla società neodenominata in occasione del conferimento B.S. società per azioni costituita ad hoc e dovendosi inquadrare l’operazione nell’ottica normativa dei trasferimenti di azienda che soggiacciono, a prescindere dal titolo traslativo e dalla correlativa causa, alla disciplina speciale di cui all’art. 2558 c.c. e segg., dica la Ecc.ma Corte di Cassazione se correttamente, nella fattispecie in esame, il giudizio è stato riassunto dalla curatela fallimentare nei confronti del B.S. società per azioni secondo una corretta applicazione degli artt. 2504, 2558, 2560 e 2697 c.c..
2.2.- Con il secondo motivo la curatela ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 110, 111, 163, 164 c.p.c. e art. 2504 bis c.c. e relativo vizio di motivazione. Formula il seguente quesito ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.: "potendosi configurare nella fattispecie un errore scusabile, imputabile anche alle dichiarazioni rese a verbale nell’interesse dell’allora B.S. S.p.A., essendo stata la istanza di riassunzione ritualmente formulata dalla odierna parte ricorrente innanzi al Tribunale di Messina alla udienza del 04/12/2003 e del 24/02/2004 e, successivamente, innanzi la Corte d’Appello con l’atto di gravame ed essendo stata comunque la riassunzione operata nei confronti del B.S. Società per azioni soggetto giuridicamente esistente al quale era stato trasferito il ramo di azienda B.S. spa, dica la Ecc.ma Corte di Cassazione se dovesse essere ritenuta fondata la domanda di rimessione in termini al fine di integrare il contraddittorio nei confronti di C. spa secondo una corretta applicazione degli artt. 110, 111, 163 e 164 c.p.c. ed art. 2504 – bis c.c.".
3.- Giova premettere che il potere del giudice di legittimità di compiere indagini di fatto (diverse dalle indagini di merito precluse, invece, alla S.C.) in fattispecie di censura di errores in procedendo va inteso nel senso che il fatto, di cui è consentita la cognizione, è quello relativo all’attività svolta dal giudice di merito e dalle parti del processo. Potere che comporta la possibilità di procedere direttamente all’accertamento dei vizi denunziati, in base ad un autonomo esame degli atti. Nella specie, risulta posto in discussione, ad opera della parte ricorrente, il potere del giudice di merito di dichiarare estinto il processo;
sicchè – essendo stata dichiarata l’estinzione sul presupposto che, dopo l’interruzione, la parte aveva malamente riassunto il giudizio nei confronti di una parte non legittimata passivamente – occorre esaminare se il fatto processuale presupposto rispetto alla riassunzione, ossia l’interruzione, sia stato legittimamente dichiarato (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 10688 del 2003, in motivazione, in una fattispecie identica a quella oggetto del presente giudizio).
Ciò premesso, va rilevato che, con la sentenza n. 19698 del 17/09/2010, le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato il principio per il quale in tema di fusione, l’art. 2504-bis cod. civ. introdotto dalla riforma del diritto societario (D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) ha natura innovativa e non interpretativa e, pertanto, il principio, da esso desumibile, per cui la fusione tra società si risolve in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo, non vale per le fusioni (per unione od incorporazione) anteriori all’entrata in vigore della nuova disciplina (1 gennaio 2004), le quali tuttavia pur dando luogo ad un fenomeno successorio, si diversificano dalla successione "mortis causa" perchè la modificazione dell’organizzazione societaria dipende esclusivamente dalla volontà delle società partecipanti, con la conseguenza che quella che viene meno non è pregiudicata dalla continuazione di un processo del quale era perfettamente a conoscenza, così come nessun pregiudizio subisce la incorporante (o risultante dalla fusione), che può intervenire nel processo ed impugnare la decisione sfavorevole. Ad esse, di conseguenza non si applica la disciplina dell’interruzione di cui all’art. 299 c.p.c. e segg.".
Alla luce di tale principio appare evidente che nessun evento interruttivo si sia verificato nella concreta fattispecie e, quindi, non poteva essere dichiarata l’estinzione del giudizio.
Ipotesi che, a mente dell’art. 354 c.p.c., comma 2, comporta la rimessione della causa al primo giudice da parte della corte di appello.
Pertanto, sia la sentenza impugnata che la sentenza di primo grado devono essere cassate (analogamente Sez. 3, n. 10688/2003) e la causa deve essere rinviata al tribunale per la prosecuzione del giudizio.
Le spese del giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del merito in esito al giudizio.
P.Q.M.
La Corte, provvedendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado e rinvia la causa al Tribunale di Messina per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2012

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