Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 30-01-2013) 16-05-2013, n. 21150

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Il Sig. C. è stato tratto in arresto da parte della polizia giudiziaria in quanto sorpreso a condurre un motociclo sottoposto a sequestro e ad apposizione dei sigilli a seguito di accertata violazione ex art. 193 C.d.S.; l’indagato aveva, altresì, occultato l’avviso affisso sul motociclo in cui le autorità davano atto del sequestro e della apposizione dei sigilli per prevenire l’uso dello stesso.

2. Il Tribunale, avanti al quale l’indagato è stato presentato per essere giudicato con rito direttissimo in relazione alla violazione degli artt. 381 e 349 cod. pen., ha qualificato il fatto come non costituente illecito penale, e rinviato alla sentenza delle Sezioni Unite n. 1963 del 28/10/2010, con conseguente rigetto della richiesta di convalida dell’arresto.

3. Avverso detta decisione il Pubblico ministero propone ricorso, lamentando l’errata applicazione della legge. Osserva il ricorrente che la richiamata decisione delle Sezioni Unite ha riguardo all’ipotesi di reato prevista dall’art. 334 cod. pen. e alla prevalenza della specifica disposizione amministrativa contenuta nell’art. 213 C.d.S., comma 4, disposizione cui va attribuito il valore di norma speciale rispetto a quella penale. Diverso sarebbe il caso in esame, nel quale non viene in evidenza l’utilizzazione del mezzo sequestrato, ma la diversa condotta di rimozione del sigillo, condotta posta in essere mediante il nascondimento del cartello che le autorità avevano a tal fine apposto sul motociclo.

Motivi della decisione

1. La Corte rileva che l’ipotesi di reato oggetto del presente giudizio e le considerazioni esposte dal ricorrente sono già state esaminate da questa Corte che, con sentenza della Sez. 3, n. 20869 del 11/01/2012 (rv 252897), ha affermato il seguente principio: "Non integra il reato di violazione di sigilli l’asportazione, da veicolo assoggettato a sequestro amministrativo, del foglio o cartello adesivo apposto sullo stesso e recante l’indicazione del disposto sequestro a norma dell’art. 394 reg. C.d.S., comma 9, non costituendo tale foglio di segnalazione un vincolo equivalente ai sigilli, distintamente apponibili, secondo quanto previsto dal comma 5, solo in caso di necessità".

2. Si tratta di principio sostenuto da condivisibile motivazione, così che la Corte deve concludere che il ricorso proposto dal Pubblico ministero risulta infondato e deve essere respinto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso del Pubblico ministero.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *