Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 30-01-2013) 16-05-2013, n. 21149

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 28/2/2012 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Forlì ha convalidato il provvedimento del Questore in sede che ha imposto L. 13 dicembre 1989, n. 401, ex art. 6, comma 2 al sig. P. l’obbligo di presentazione alle autorità di pubblica sicurezza in coincidenza con le manifestazioni sportive della "A.C. Cesena" per la durata di cinque anni.

2. Avverso tale decisione il sig. P. propone ricorso in sintesi lamentando:

a. Errata applicazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b) per essere stata la decisione assunta senza il rispetto del termine concesso alla persona destinataria del provvedimento questorile al fine di provvedere alla propria difesa;

b. Errata applicazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b) con riferimento alla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 1 non sussistendo i presupposti di fatto che giustificano l’applicazione del provvedimento restrittivo delle libertà della persona;

c. Vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e) e errata applicazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b) con riferimento alla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 1 per avere il Giudice delle indagini preliminari travisato il contenuto della comunicazione della notizia di reato a carico del ricorrente;

d. Vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e) in ordine alla sussistenza dei presupposti di applicazione della misura e della sua congruità.

Motivi della decisione

1. Ritiene la Corte che il motivo di ricorso che ha ad oggetto il mancato rispetto dei termini previsti dall’ordinamento per la procedura di convalida debba essere accolto. Va, infatti, ricordato che questa Sezione ha provveduto a delineare una interpretazione sistematica delle disposizioni concernenti i termini posti a garanzia del cittadino nell’ambito della procedura di convalida del provvedimento del Questore.

In particolare, con sentenza n. 2471 dell’11 dicembre 2007-17 gennaio 2008, Castellano, questa Sezione ha avuto modo di affermare che il principio del "giusto processo" fissato dall’art. 111 Cost. e il principio di "parità delle parti", come enucleato anche con la recente sentenza n. 26 del 2007 della Corte costituzionale, impongono di concludere che: "… se il P.M. ha un termine di quarantotto ore (dalla notifica del provvedimento del questore) per decidere se presentare, o no, la richiesta di convalida, analogamente deve ritenersi che il destinatario del provvedimento abbia anch’egli un analogo termine a difesa di quarantotto ore (parimenti decorrente dalla notifica del provvedimento del questore) per presentare "memorie o deduzioni" al giudice competente per la convalida del provvedimento. La garanzia del contraddicono cartolare prevista dall’art. 6 cit. (audiatur et altera pars) deve avere il contenuto di una effettiva possibilità per il destinatario di una misura di prevenzione incidente sulla sua libertà personale (qua è appunto l’ordine di presentarsi alla Polizia) di interloquire sulla legittimità del provvedimento mediante la presentazione, personalmente o a mezzo di difensore, di memorie o deduzioni al g.i.p. competente per la convalida, il quale delle stesse deve tener conto nel motivare il suo provvedimento".

2. La Corte ritiene che detto principio vada condiviso e che una interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di libertà personale imponga una "lettura costituzionalmente orientata della L. n. 401 del 1989, art. 6 cit. e segnatamente del suo comma 2-bis che prevede per l’interessato la "facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento", può desumersi una garanzia minima per l’esercizio del diritto di difesa: le memorie e le deduzioni depositate entro tale termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento del questore sono sempre tempestive e devono essere prese in considerazione, nell’adottare l’ordinanza (motivata) di convalida, dal g.i.p., il quale non può provvedere prima della scadenza di tale termine; ed ove il g.i.p., investito della richiesta del P.M., ciò non faccia rendendo la sua decisione prima che scada tale termine di quarantotto ore, l’ordinanza di convalida è affetta da vizio di violazione di legge".

3. Deve dunque concludersi che il mancato rispetto di tale termine, che costituisce essenziale presidio del diritto al contraddittorio rispetto a provvedimento che incide sulla libertà della persona, comporta l’annullamento dell’ordinanza giudiziale senza rinvio e la conseguente perdita di efficacia della misura imposta dal Questore, limitatamente all’obbligo di presentazione all’autorità di pubblica sicurezza, posto che l’eventuale rinvio al giudice della convalida non potrebbe in alcun modo sanare il vizio radicale del provvedimento adottato (Sez. 3, n. 18530 del 10/3/2010, Resca, rv 247041). Tale vizio si è pacificamente verificato nel caso in esame, in quanto il provvedimento del Questore è stato notificato in data 27/2/2012, ore 10,15, e il Giudice delle indagini preliminari ha provveduto alla sua convalida con ordinanza emessa il 28/2/2012, ore 13,20.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara la perdita di efficacia del provvedimento del Questore di Forlì-Cesena in data 14/2/2012. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Forlì-Cesena.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2013
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