Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-07-2012, n. 13552

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Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in Cancelleria il 26/7/08, C.L. proponeva reclamo avanti al Tribunale di Termini Imerese avverso il decreto di trasferimento del G.D. dell’11/6/2008, relativo all’appartamento di mq.61 circa,sito al piano terra di via (OMISSIS) a P.G..

Il Tribunale, con decreto 26-27 novembre 2008, ha respinto il reclamo e posto a carico del ricorrente le spese del procedimento.

Il Giudice del merito,per quanto interessa ai fini del presente giudizio, ha rilevato che il decreto di trasferimento emanato in sede fallimentare è regolato dall’art. 586 c.p.c., da cui la legittimità del decreto che non contenga il termine per il rilascio; che il reclamo ex art. 26 l.f. (nel testo applicabile ratione temporis, anteriore alla riforma del D.Lgs. n. 5 del 2006) assolve, nei riguardi degli atti esecutivi interni della procedura concorsuale, alla funzione che nell’esecuzione individuale è propria dell’opposizione ex art. 617 c.p.c., e che l’autonoma impugnabilità del decreto di trasferimento, atto finale della fase di liquidazione dell’attivo,non può comportare l’ultra vigenza dei vizi degli atti precedenti, per cui il ricorrente avrebbe dovuto far valere ex art. 26 l.f., nel termine di gg. 3 dalla notificazione del 23/4/2007, i vizi dell’ordinanza di vendita depositata il 20/3/07.

Ricorre per cassazione C.L., sulla base di due motivi.

Si difende il Fallimento con controricorso.

Il Fallimento ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Motivi della decisione

1.1.- Con il primo motivo, il ricorrente denuncia vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 26, 105, 106 1.f.; violazione delle norme sul procedimento in relazione agli artt. 490, 569, 570-576, 591, 586 e 617 c.p.c., ed all’art. 2929 c.c.; nullità del procedimento e dei provvedimenti impugnati; omessa ed insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia. Il G.D. ha fissato un nuovo incanto col ribasso di 1/5 sul presupposto che fosse andato deserto il primo incanto, mentre, secondo la segnalazione della Curatela, "non era stato possibile esperire la vendita per la mancata pubblicazione sul Giornale di Sicilia", con ciò determinandosi nullità idonea a riverberarsi sul decreto di trasferimento dell’immobile, reso su prezzo illegittimamente determinato; non si intende come il fallito avrebbe potuto reclamare l’ordinanza del 20/3/07, da cui non emergevano le irregolarità, apprese solo con la disamina degli atti a seguito della notifica del decreto di trasferimento, tempestivamente reclamato.

1.2.- Col secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 591 c.p.c. in relazione al D.L. n. 35 del 2005, art. 2, convertito nella L. n. 80 del 2005, nel testo modificato dalla L. n. 263 del 2005; nullità del procedimento di vendita e di ogni atto consequenziale.

Nel caso, la vendita era stata disposta anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 263 del 2005, da cui l’applicazione della precedente normativa e quindi l’illegittimità della riduzione del prezzo nella misura di rispetto a quello fissato nella precedente asta.

2.1.- Il primo motivo è inammissibile, nelle due censure fatte valere.

Premesso che il ricorso è soggetto al disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c., come introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, per essere stato depositato il provvedimento impugnato in data 27/11/2008, si deve rilevare che il quesito articolato in chiusura del motivo è nella prima parte, relativa al vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3, generico, nè coglie la ratio decidendi adottata dal Tribunale.

Come ripetutamente affermato da questa Corte, il quesito di diritto deve comprendere sia l’indicazione della "regula juris" adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo in relazione alla fattispecie (così la pronuncia delle sezioni unite, 16092/2009, e conformi le precedenti 24339/2008, 19769/2008, e resa a sezioni unite, 6420/2008); altresì, come esposto tra le ultime nella pronuncia 11097/09 (in senso conforme, la precedente sentenza 24578/2008), deve concludersi per l’inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione che si concluda con la formulazione di un quesito di diritto in alcun modo riferibile alla fattispecie o che sia comunque assolutamente generico, dovendosi assimilare un quesito inconferente alla mancanza di quesito.

Nell’espositiva del motivo, inoltre, il C. non ha neppure provveduto a riportare le basi d’asta indicate nell’ordinanza del 2003, nonchè in quelle del 2004 e del 2007, in tesi viziate, al fine di consentire alla Corte la verifica, alla stregua del ricorso, della deduzione di fondo, ovvero che l’ordinanza del 2004 sia stata resa sul presupposto che l’incanto precedente fosse stato il primo (il Fallimento sostiene sul punto l’esistenza di un primo incanto del 2001, andato deserto).

Quanto al momento di sintesi (e da ritenersi quale chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione: così tra le tante, le pronunce 1747/2011,8555/2010, 5794/2010), indicato nella seconda parte del quesito, va rilevata parimenti la genericità e vale nel resto il rilievo della carenza sotto il profilo dell’autosufficienza, sopra esposto.

2.2.- Il secondo motivo è inammissibile.

A riguardo, è sufficiente rilevare l’assenza del quesito di diritto (nonchè del momento di sintesi, a ritenere fatto valere anche il vizio di motivazione, come esposto nella narrativa del motivo, ma non compreso nella rubrica dello stesso).

3.1.- Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 2000,00, di cui Euro 200,00 per spese; oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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