Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-07-2012, n. 13551

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Svolgimento del processo
Il Tribunale di Tolmezzo, con decreto 19/11/08, comunicato al Dott. T.G. il (OMISSIS), ha liquidato per la Curatela del Fallimento P.-E. & C. s.n.c. il complessivo compenso di Euro 30.000,00, oltre 5% forfettario ed oneri previdenziali ed Iva, ripartendo detto importo in Euro 19.000,00 oltre accessori al curatore cessato, Dott. T., ed in Euro 11.000,00 oltre accessori. al curatore subentrato, Dott. P., rilevando che il rendiconto del curatore, approvato il 3/11/2008 dal Giudice delegato, presentava un attivo complessivo ricavato di Euro 461.321,42, di cui Euro 349.753,56 ad opera del precedente curatore, ed un passivo complessivo accertato di Euro 826.406,37, tutto ad opera del precedente curatore; che il compenso, da determinarsi unitariamente, salva determinazione della frazione spettante a ciascuno, andava dal minimo di Euro 24.392,15 al massimo di Euro 31.949,40, e che era opportuna la liquidazione di complessivi Euro 30.000,00, ripartita come indicato.
Ricorre ex art. 111 Cost., il Dott. T., sulla base di due motivi.
Il Fallimento non ha svolto difese.
Il ricorrente ha depositato memoria ex art.378 c.p.c..
Si da atto che il Collegio ha autorizzato la stesura della motivazione in forma semplificata.
Motivi della decisione
1.1.- Con il primo motivo, il ricorrente denuncia nullità del decreto per carenza e/o insufficienza di motivazione in ordine alla determinazione ed al riparto del compenso, violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 39, del D.M. n. 590 del 1992, degli artt. 132, 134 e 737 c.p.c., nullità del decreto ex art. 360 c.p.c., n. 4, per non avere il Tribunale tenuto conto dei parametri dell’opera prestata, dei risultati ottenuti, dell’importanza del fallimento e della sollecitudine delle operazioni, e per non avere determinato l’importo spettante tenendo conto dell’opera prestata.
1.2. – Col secondo motivo, la parte denuncia violazione di legge, per omessa considerazione della sussistenza di tre fallimenti, e carenza di motivazione in ordine alla decisione di considerare in via cumulata i dati dei tre fallimenti.
2.1.- Premessa l’ammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost. (in senso conforme, le pronunce 2991/06, 2615/07, 17697/06), si osserva quanto segue.
Come affermato nella recente sentenza 19230/2009 (e vedi anche la successiva 6202/2010),la disciplina di cui al combinato disposto del D.M. 28 luglio 1992, n. 570, artt. 1 e 2 (Regolamento concernente adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e determinazione dei compensi della procedura di concordato preventivo e di amministrazione controllata) statuisce che, qualora il curatore cessi dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni di fallimento, il compenso va liquidato tenuto conto dell’opera prestata, con i criteri indicati all’art. 1, ovvero tenendosi conto dei risultati ottenuti, dell’importanza del fallimento, nonchè della sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni, sulla base di percentuali contestualmente indicate, nel minimo e nel massimo, sull’ammontare dell’attivo realizzato. Tale disciplina sostanzialmente anticipa il criterio di proporzionalità testualmente introdotto nella L. Fall., art. 39, novellato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 37, con effetto dal 16 luglio 2006, e che non si applica al caso in esame, ai sensi dell’art. 150 del medesimo D.Lgs., risultando il fallimento dichiarato con sentenza 13/1983 e la procedura pendente alla data di entrata in vigore della riforma.
V’è peraltro da rilevare d’ufficio, in via assolutamente preliminare, che al procedimento svoltosi avanti al Tribunale, a cui ha dato corso l’istanza di liquidazione del compenso del curatore Dott. P., non ha partecipato il precedente curatore, odierno ricorrente, pur essendo previsto nel sistema normativo sopra sintetizzato che la liquidazione del compenso debba avvenire in via unitaria, per poi individuare la frazione spettante a ciascun professionista.
La previsione della complessiva determinazione del compenso al curatore, e del successivo riparto tra i due curatori succedutesi nella funzione, comporta l’unitarietà della situazione sostanziale e quindi la necessità della partecipazione al procedimento camerale di cui alla L. Fall., art. 39, di ambedue i soggetti che hanno rivestito la qualità di curatore.
Da ciò consegue, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 2, ultima parte, la cassazione del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Tolmezzo in diversa composizione, al fine della decisione sull’istanza di liquidazione del compenso al curatore e della suddivisione tra i due professionisti succedutisi nell’incarico, nel rispetto del principio del contraddittorio.
Il Giudice del rinvio provvederà anche alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Tolmezzo in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2012

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