Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30-01-2013) 09-05-2013, n. 19994

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Svolgimento del processo
1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Chieti, giudice dell’esecuzione, ha respinto la domanda proposta da M.R. diretta ad ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza emessa il 21 giugno 2011 dallo stesso Tribunale, all’esito di giudizio celebratosi in sua contumacia, con la quale era stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione per il delitto continuato di usura, tentata estorsione e ingiuria in danno di S.A., con ordine di carcerazione per il medesimo titolo emesso a suo carico in data 11 aprile 2012, in esecuzione del quale si trovava detenuto.
Il Tribunale ha ritenuto non fondata la tesi del ricorrente, secondo la quale la predetta sentenza del 21 giugno 2011 non era divenuta irrevocabile il 25 marzo 2012 per mancanza di impugnazione, come indicato nell’ordine di esecuzione, perchè la medesima sentenza non era stata in realtà mai notificata al M., irreperibile nella residenza dichiarata, presso il suo difensore di fiducia in quel processo, avvocato G. D. del foro di Pescara, avendo quest’ultimo ricevuto copia di altra sentenza emessa a carico del M. dallo stesso Tribunale di Chieti in data 12 maggio 2011, con la quale l’imputato era stato condannato, sempre in contumacia, alla pena di tre mesi di reclusione ed Euro 300,00 di multa per il delitto di omesso versamento all’INPS delle ritenute previdenziali.
Ripercorrendo l’iter formale delle notificazioni dell’una e dell’altra sentenza, il Tribunale ha ritenuto che entrambe fossero state lineari e corrette e, pertanto, ha respinto la questione sul titolo esecutivo sollevata dall’Interessato con l’incidente di esecuzione.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il M. tramite il difensore, avvocato G. D., il quale deduce, con unico motivo, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) e e), l’erronea applicazione delle norme processuali e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Lamenta il ricorrente che il Tribunale avrebbe svolto argomentazioni puramente formali ed obliterato gli elementi di prova addotti dall’interessato comprovanti, a suo avviso, lo scambio avvenuto tra le copie delle due sentenze nel senso che, nonostante la corretta annotazione del numero di protocollo cronologico relativo alla sentenza del 21 giugno 2011 sull’atto restituito dall’ufficiale giudiziario di Pescara, per eseguita notifica, alla richiedente cancelleria del Tribunale di Chieti, l’unica copia effettivamente consegnata al M. presso il suo difensore, avvocato D., e materialmente ritirata dal collega di studio, avvocato Luca Di Rocco, in data 8 febbraio 2012, era quella dell’altra sentenza emessa il 12 maggio 2011 dallo stesso Tribunale di Chieti a carico del M., in quel processo assistito da un diverso difensore del foro di Chieti.
Tale scambio di sentenze sarebbe stato documentato, secondo il ricorrente, dalla produzione della copia notificata all’avvocato D. corrispondente, appunto, alla sentenza del 12 maggio 2011 e, soprattutto, dall’attestazione dell’ufficiale giudiziario di Pescara, in data 14 maggio 2012, nella quale lo stesso aveva certificato che dal registro cronologico dell’ufficio risultava che, in data 8 febbraio 2012, fosse stato notificato all’avvocato D. un solo atto, senza trascurare il verbale delle pur assunte informazioni dall’avvocato Di Rocco, ex artt. 391 bis e 391 ter cod. proc. pen., circa la consegna alla sua persona, l’8 febbraio 2012, della copia della sola sentenza del 12 maggio 2011.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato.
Facendo leva sul dato formale del numero di protocollo cronologico della sentenza in data 12 giugno 2011, consegnata dalla cancelleria del tribunale richiedente all’ufficiale giudiziario e da questi restituita all’ufficio mittente a notifica eseguita, il giudice dell’esecuzione trascura di esaminare, incorrendo pertanto nel vizio motivazionale denunciato, i dati storici della vicenda che depongono per lo scambio di sentenze denunciato dal ricorrente.
Risulta, infatti, documentato che l’avvocato D., tramite il collega avvocato Di Rocco, in data 8 febbraio 2012, ricevette la copia della sentenza emessa dal Tribunale penale di Chieti il 12 maggio 2011 diversa da quella in attuale esecuzione pronunciata il 21 giugno 2011.
Ed è anche certo, per averlo attestato l’ufficiale giudiziario, autore della notificazione, che allo stesso avvocato D., il giorno 8 febbraio 2012, fu consegnata la copia di un solo atto.
Tale copia, quindi, non può essere che quella della sentenza del 12 maggio 2011, in atti prodotta dal ricorrente con la pertinente relazione di notificazione in data 8 febbraio 2012 a mani del collega di studio dell’avvocato D., avvocato Di Rocco.
La circostanza che sulla copia restituita come notificata dall’ufficiale giudiziario di Pescara alla cancelleria del Tribunale di Chieti sia annotato un numero di protocollo corrispondente a quello della sentenza del 21 giugno 2011 non elide la pregnanza dimostrativa degli elementi suindicati, ma piuttosto avvalora la tesi del ricorrente circa l’errore nella formazione delle copie da notificare, a norma dell’art. 54 disp. att. cod. proc. pen., essendo pervenuta all’ufficiale giudiziario di Pescara, insieme alla copia della sentenza del 21 giugno 2011 (restituita come notificata) anche quella dell’altra, quasi coeva, sentenza del 12 maggio 2011 scambiata per errore con la prima ed unica consegnata dall’ufficiale notificante all’avvocato D..
2. Non essendo, dunque, divenuta esecutiva la sentenza del 21 giugno 2011 per omessa notificazione dell’estratto di essa all’Imputato contumace, va disposto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e l’immediata scarcerazione del M., se detenuto solo per il suddetto titolo, con le ulteriori statuizioni di cui al dispositivo che segue.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e l’ordine di esecuzione n. 96/2012 emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti relativo alla sentenza 21/06/2011 di detto Tribunale nei confronti di M.R..
Dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Chieti per la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza.
Ordina l’immediata scarcerazione del M. se non detenuto per altra causa e che il provvedimento sia immediatamente comunicato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Chieti.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2013

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