Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30-01-2013) 09-05-2013, n. 19993

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 6 giugno 2012 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di militare di Verona ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di S.D., aviere scelto in servizio presso il (OMISSIS) dell’Aviazione militare di (OMISSIS), per insussistenza del fatto ascrittogli.

Il S. era stato imputato di "violata consegna da parte di militare in servizio", aggravata dal grado rivestito (art. 120 c.p.m.p. e art. 47 c.p.m.p., n. 2), perchè, "in data (OMISSIS), verso le ore 7,00, mentre era comandato di servizio di piantone all’ingresso della zona operativa, in violazione delle consegne ricevute e nonostante le ripetute intimazioni del capo posto, ometteva di controllare i veicoli e le persone in transito e rimaneva all’interno della garitta, ove si riparava dal freddo".

Il Giudice dell’udienza preliminare ha ritenuto che le consegne scritte ricevute dall’imputato, aventi il seguente testuale tenore:

"il piantone presta servizio, senza armamento al seguito, tra la guardiola dell’ingresso e una delle sbarre d’uscita/entrata; in caso di freddo intenso trova riparo nella guardiola", non erano sufficientemente chiare, al punto che era stato necessario procedere all’audizione del comandante del reparto, tenente colonnello C., il quale aveva chiarito che il compito, pure indicato nelle consegne ricevute dall’imputato di controllare "il transito del personale e degli automezzi in entrata e in uscita dall’Installazione", doveva ritenersi prioritario, nel senso che la facoltà del piantone di sostare nella garitta, in caso di freddo intenso, era subordinata alla mancanza di passaggio di personale e di automezzi.

Il giudice ha anche considerato che la conformazione delle garitte, munite di vetro idoneo all’ispezione esterna e di monitor sul quale controllare tutti i movimenti in entrata e in uscita di persone e mezzi mediante pass magnetici da inserire nella colonnina esterna, escludeva il determinante rilievo della presenza del piantone fuori dalla garitta al fine del raggiungimento degli scopi per i quali il servizio era stato istituito.

Di conseguenza, valutate le disposizioni della consegna non sufficientemente determinate ed esclusa l’importanza della violazione rispetto alla funzionalità del servizio di guardia, in adesione ad una interpretazione costituzionalmente orientata della fattispecie criminosa contestata, rispettosa dei principi di tassatività della condotta illecita e di offensività del fatto-reato, il Giudice ha pronunciato la suddetta sentenza di non luogo a procedere, a norma dell’art. 425 c.p.p., comma 1.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore militare della Repubblica presso il Tribunale militare di Verona, il quale, con unico motivo, deduce l’erronea applicazione della legge penale sostanziale (artt. 120 e 173 c.p.m.p.) e processuale (artt. 424, 425 e 521 cod. proc. pen.).

Il Giudice avrebbe omesso di considerare che la contestazione formulata, con l’esplicito richiamo delle ripetute intimazioni del capo posto al piantone, S., perchè controllasse all’esterno della garitta i veicoli e le persone in transito, includeva anche il reato di disobbedienza di cui all’art. 173 c.p.m.p., non autonomamente ascritto all’imputato perchè assorbito nella più grave violazione di consegna di cui all’art. 120 c.p.m.p..

Conseguentemente, una volta ritenuto insussistente il fatto più grave, il giudice avrebbe dovuto valutare l’ipotesi criminosa minore, inclusa nella contestazione, e rinviare l’imputato a giudizio per rispondere di essa, in conformità della giurisprudenza di questa corte di cassazione in un caso analogo (citata sentenza n. 35806 del 2008).

3. L’imputato, tramite il difensore, avvocato Umberto Richiello del foro di Roma, ha depositato memoria difensiva in data 14 gennaio 2013, nella quale richiede, in via principale, la declaratoria di inammissibilità del ricorso sul presupposto che la diversa ipotesi criminosa prevista dall’art. 173 c.p.m.p., oltre a non essere stata formalmente contestata, non avrebbe mai formato oggetto di dibattito processuale davanti al giudice dell’udienza preliminare su deduzione del pubblico ministero, nè sarebbe stata ravvisata dallo stesso giudice in sentenza, restando dunque estranea al tema di decisione indicato dalle parti ovvero rilevato d’ufficio, annotando che la sentenza di questo giudice di legittimità, richiamata dal ricorrente a sostegno della sua tesi, sarebbe attinente al diverso caso in cui lo stesso giudice dell’udienza preliminare attribuisca, in sentenza, al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella indicata in contestazione e, tuttavia, pronunzi decisione di non luogo a procedere.

In via subordinata, il difensore dell’imputato conclude per il rigetto del ricorso in mancanza di elementi idonei a sostenere in giudizio la sussistenza del diverso reato di disobbedienza militare sia sul piano dell’elemento materiale, sia sul piano di quello psicologico, considerata altresì l’effettività del controllo, ben sottolineata nella sentenza impugnata, garantita anche in caso di permanenza del piantone nella garitta.

Motivi della decisione

1. Premesso che, contrariamente alla tesi difensiva, l’impugnazione non è inammissibile, includendo la contestazione criminosa anche la violazione delle intimazioni del capo posto, attribuita all’imputato, il ricorso è tuttavia infondato.

Il giudice ha sottolineato, nella sentenza impugnata, che la conformazione delle garitte dotate di monitor da cui era possibile vedere i dati di coloro i quali, dall’esterno, facevano passare il tesserino magnetico, senza il quale non era possibile l’accesso, attraverso gli appositi sensori, erano tali da non compromettere le finalità di controllo e di sicurezza, implicitamente ma inequivocabilmente escludendo che il fatto potesse configurare alcuna ipotesi criminosa e, quindi, anche quella subordinata di disobbedienza, in ragione della ritenuta congruenza tra il comportamento dell’imputato e le finalità di controllo perseguite col servizio a lui ordinato ed effettivamente assicurate.

Non sussiste, quindi, la violazione di legge denunciata poichè non è stata omessa dal giudice che ha pronunciato la sentenza di non luogo a procedere la completa valutazione del fatto contestato, ritenuto insussistente in tutti i suoi profili giuridicamente rilevanti.

2. Segue il rigetto del ricorso senza alcuna statuizione sulle spese, trattandosi di ricorso proposto dalla parte pubblica.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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