Cons. Stato Sez. V, Sent., 21-01-2011, n. 441

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La società I.A. s.r.l. aveva chiesto l’ottemperanza alla decisione di questa Sezione n. 1160/09 che, accogliendo l’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza del Tar Abruzzo, Sezione Staccata di Pescara, n. 129 del 2006, aveva annullato il provvedimento di diniego opposto dalla Regione Abruzzo alla richiesta di realizzare una discarica in località Cerratina, in comune di Lanciano.

La suddetta decisione n. 1160/09, nell’accogliere i motivi di appello, aveva affermato l’inconsistenza dei rilievi opposti nel provvedimento di diniego impugnato e, tra l’altro, aveva riconosciuto la erronea valutazione dell’Amministrazione in punto di incidenza ostativa della falda acquifera presente in loco, posto che "si muove dal solo dato tecnico emergente dalla c.d. perizia Sciarra (fornita dalla parte istante, ma di cui, secondo quanto rilevato dallo stesso giudice di prime cure, la Regione "ben poteva assumerne le risultanze…" nel momento in cui l’organo consultivo l’ha assunto nel proprio parere) e finché esso non sia confutato con risultanze procedimentali ulteriori, si deve semplicemente verificare se le acque sotterranee presenti nel sito "possono essere allontanate (si deve intendere: in modo definitivo) con comuni opere di ingegneria", come sostiene la perizia a firma dell’Ing. Sciarra, o meno ", aggiungendosi che, ovviamente, qualsiasi conclusione deve essere supportata da specifica e congruente motivazione, rispetto alla quale è stata, invece, rilevata l’insufficienza e l’incongruenza di quella offerta dalla Regione Abruzzo, "essendone sostanzialmente privo il diniego impugnato, cui, ovviamente non può supplire l’esegesi giudiziale ".

Tale decisione veniva notificata alla Regione Abruzzo la quale, dovendovi dare esecuzione, con nota prot. n. 13349 del 24 luglio 2009 aveva disposto la convocazione di una conferenza di servizi ex art. 14 bis L. n. 241/90, comunicando di aver avviato "il procedimento amministrativo per il rilascio del provvedimento autorizzativo" in questione "a seguito della emanazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1160/09 notificata il 20 marzo 2009…".

Tuttavia, affermava la ditta I.A. in sede ricorso in ottemperanza (r.g. n.7803 del 2009), che la Regione, invece di dare corretta esecuzione e di disporre sull’unico profilo rimasto in predicato, vale a dire la problematica relativa alla falda acquifera di cui era stata rilevata la insufficienza ed incongruità della motivazione rispetto alla perizia del prof. Sciarra, "ha rimesso in discussione l’intera procedura al punto di rivedere anche lo spettro dei partecipanti alla stessa conferenza", ritenendo di riservarsi anche di rivedere la posizione espressa con riguardo alla partecipazione del Comune di Mozzagrogna, sulla quale, invece, si era già espressa negativamente con nota prot. n. 8533 dell’8.10.2004 in occasione della conferenza di servizi indetta per il 10.11.2004.

La ricorrente chiedeva quindi la ottemperanza alla decisione della Sezione n.1160/2009 finalizzata ad un intervento del giudice affinché orientasse l’azione dell’Amministrazione regionale nel senso della corretta esecuzione della decisione, onde evitare che l’illegittima integrale rinnovazione della procedura finisse per risolversi in un ulteriore appesantimento ed in un gravoso ritardo nella definizione della vicenda in esame, rendendo vano tutto l’operato istruttorio (compresa la VIA) già svolto in senso favorevole alla istante medesima.

2. Con la decisione n.3423 del 2010 il ricorso per l’ottemperanza veniva accolto venendo così statuito che la rinnovazione del procedimento avrebbe dovuto: "… ripartire dall’atto inficiato dal vizio rilevato dalla sentenza di annullamento, restando salve, per esigenze di economia dell’azione amministrativa, le attività e le fasi già espletate e compiute; nel caso di specie, quindi, appare illegittima la prospettiva fatta propria dall’Amministrazione regionale, oltre che dal Comune di Lanciano, della rinnovazione integrale del procedimento, comportante un inutile aggravio della procedura ed un ulteriore pregiudizievole ritardo nella sua conclusione, in quanto, come risulta dal tenore della ottemperanda decisione, l’esecuzione della medesima avrebbe dovuto riguardare soltanto la rivalutazione della questione della falda acquifera tenendo conto del parere del prof. Sciarra e del fatto che "finché esso non sia confutato con risultanze procedimentali ulteriori, si deve semplicemente verificare se le acque sotterranee presenti nel sito possono essere allontanate (si deve intendere: in modo definitivo) con comuni opere di ingegneria".

3. Con l’odierno ricorso si duole ancora una volta la ricorrente che la Regione Abruzzo si sia discostata dal dictum della decisione n.3423 del 2010 con la adozione della determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti n. DR4/115 dell’8 luglio 2010 con la quale è stata nuovamente respinta la istanza in questione formulata dalla Società.

Assume la ricorrente che la citata determinazione dirigenziale perviene all’ulteriore diniego in una situazione istruttoria sostanzialmente immutata rispetto a quella sulla quale si era pronunziata la Sezione con la decisione n.1160/2009, con ogni conseguenza sia in ordine alla violazione del giudicato, sia degli ulteriori precetti dettati in via di ottemperanza con la decisione n.3423/10.

Assume la ricorrente che la Regione, lungi dall’acquisire "risultanze procedimentali ulteriori" a confutazione del parere del prof. Sciarra e lungi dal "semplicemente verificare se le acque sotterranee presenti nel sito possono essere allontanate in modo definitivo con comuni opere di ingegneria", avrebbe basato il diniego su inconferenti indicazioni fornite dall’ARTA e dalla Provincia di Chieti.

Si è costituita la Regione Abruzzo confutando le tesi difensive sostenute nel ricorso.

Dopo l’ampia discussione alla camera di consiglio del 22 ottobre 2010 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

4. Il ricorso non merita accoglimento.

Il punto nodale della vicenda, così come delineata dalla decisione della medesima Sezione in sede di ottemperanza n.3423 del 2010, si risolve nell’interrogativo se la Regione abbia o meno esaminato le problematiche connesse alla c.d. rivalutazione della questione della falda acquifera e cioè, in estrema sintesi, abbia risposto al quesito: "…se le acque sotterranee presenti nel sito possono essere allontanate (o meno) con comuni opere di ingegneria".

A tale domanda la Regione ha dato una risposta negativa di ordine tecnico e giuridico assumendo che il quadro normativo vigente all’epoca della richiesta avanzata dalla società ricorrente per la realizzazione dell’ impianto geomorfologico della cava, implicava la applicazione del d.lgs. n.36 del 2003. Tale decreto prevede, nell’allegato 1 recante:"Criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica impianti per rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi", al punto 2.4.: "protezione del terreno e delle acque", che "il piano di imposta dello stato inferiore della barriera di confinamento deve essere posto al di sopra del tetto dell’acquifero confinato con un franco di almeno 1,5 m., nel caso di acquifero non confinato, al di sopra della quota di massima escursione della falda con un franco di almeno 2 m.".

In sostanza, alla domanda di cui sopra, la Regione, sulla base di risultanze procedimentali come raccolte a seguito di un ulteriore e complessiva rivisitazione dell’intero procedimento, ha ritenuto che non fosse possibile allontanare in maniera definitiva le acque sotterranee presenti nel sito con comuni opere di ingegneria, secondo la soluzione progettuale presentata dalla Ditta I.A., che faceva leva sul parere del prof. Sciarra, in quanto la soluzione proposta non avrebbe consentito il rispetto delle prescrizioni del d.lgs. 36 del 2003, normativa vigente all’atto della istanza, ossia una distanza di due metri dal piano di imposta dello strato della barriera di confinamento della discarica al fine di garantire la protezione della falda acquifera dall’inquinamento e dal deterioramento.

Su tali premesse ha ritenuto di concludere il procedimento in senso negativo respingendo la istanza della ricorrente.

5. Con la odierna iniziativa giudiziaria la ricorrente, nel censurare tale conclusione del Dirigente del Servizio Gestione dei Rifiuti, tuttavia non ha confutato proprio il punto centrale del motivo tecnico giuridico posto alla base della valutazione negativa regionale, che pur mediante un mero rinvio per relationem alla normativa tecnica, proprio con riferimento alla falda acquifera, perviene alla conclusione della impossibilità del rispetto della distanza di due metri dal piano di imposta della soluzione progettuale proposta e dunque all’impossibilità di allontanamento delle acque.

Anche a seguire la ricorrente nel ritenere ultronee e non pertinenti, -in relazione al ristretto margine lasciato alla amministrazione dalla decisione n.3423 del 2010,- le altre argomentazioni sviluppate dall’atto al fine della giustificazione del diniego, ed in specie quella relativa alla contaminazione del sito, (negata dalla ricorrente), non appare comunque superabile la mancata confutazione del rilievo dell’atto in ordine all’ impossibilità dell’allontanamento delle acque, punto che rappresenta l’unico interrogativo da risolvere a seguito delle decisioni n.1160 del 2009 e n.3423 del 2010.

Su tali considerazioni il ricorso non puo" che essere respinto mentre spese ed onorari, in relazione all’andamento della vicenda, possono essere compensati.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge il ricorso in epigrafe indicato. Compensa spese ed onorari.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Cesare Lamberti, Consigliere

Marco Lipari, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore

Francesca Quadri, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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