Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-07-2012, n. 13546

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
1. Con sentenza 17 gennaio 2008, la Corte d’appello di Bari, accogliendo l’appello proposto dall’O.A.Spedizioni Internazionali s.r.l. avverso la sentenza pronunciata in primo grado dal Tribunale di Bari in data 1 agosto 2005, ha respinto la domanda del Fallimento V.I. s.p.a., di revoca dei pagamenti eseguiti dalla società in bonis nell’anno precedente all’ammissione alla procedura di amministrazione controllata, che aveva preceduto la sentenza dichiarativa di fallimento della medesima società. La corte territoriale ha escluso che gli elementi, già ritenuti idonei a giustificare l’ammissione alla procedura di amministrazione controllata, fossero sufficienti a far presumere, in capo alla società appellante, la consapevolezza dello stato d’insolvenza della società V.I..
2. Per la cassazione della sentenza, non notificata, ricorre la curatela con atto notificato il 26 febbraio 2009, per cinque motivi.
La banca non ha svolto difese.
Motivi della decisione
3. Il fallimento ricorrente ha formulato cinque motivi di ricorso, tutti per insufficienza della motivazione sul punto della scientia decoctionis da parte della società convenuta in revocatoria. Tutti i motivi sono privi di quella sintesi, che circoscriva puntualmente i limiti del motivo, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità, che l’art. 366 bis c.p.c., applicabile nella fattispecie ratione temporis, richiede a pena d’inammissibilità (Sez. un. 1 ottobre 2007 n. 20603).
4. Il ricorso è pertanto inammissibile.
In mancanza di difese svolte dalla società intimata non v’è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2012

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