Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30-01-2013) 09-05-2013, n. 19968

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. La Corte militare di appello di Roma, con sentenza emessa il 28 settembre 2011, in parziale riforma della sentenza resa il 3 dicembre 2010 dal Tribunale militare della sede, previo giudizio di prevalenza della già riconosciuta attenuante di cui all’art. 62 c.p., comma 1, n. 6 sulle contestate circostanze aggravanti, ha ridotto da anni due ad uno e mesi sei di reclusione militare, la pena inflitta a C. C., maresciallo capo mare in servizio presso l’ufficio amministrazione – sezione trattamento economico del centro navale della Guardia di finanza di (OMISSIS), per il delitto continuato comprendente undici reati pluriaggravati di falso in fogli di viaggio (art. 61 c.p., n. 2, art. 47 c.p.n.p., n. 2 e art. 220 c.p.m.p.) e altrettanti episodi di truffa militare pluriaggravata (art. 47 c.p.m.p., n. 2 e art. 234 c.p.m.p., commi 1 e 2, n. 1), in funzione dell’indebito conseguimento del trattamento di missione e del rimborso spese, con danno patrimoniale per l’amministrazione militare complessivamente ammontante ad Euro 4.794,60, interamente risarcito dall’imputato prima dell’espletamento dell’istruzione dibattimentale davanti al giudice di primo grado; ferma la concessione al C., già disposta dal Tribunale, dei doppi benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il C. tramite il difensore di fiducia, avvocato Andrea Gentile, il quale deduce due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo lamenta violazione della legge penale in relazione all’art. 220 c.p.m.p. e art. 81 c.p., comma 1, e il vizio della motivazione nel triplice profilo previsto dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), poichè i fogli di viaggio non rientrerebbero tra i documenti oggetto di possibile falsificazione sanzionata dall’art. 220 cit. ed erroneamente le Corti di merito avrebbero ritenuto solo esemplificativa l’elencazione dei documenti contenuta nella medesima norma, incorrendo in tal modo in una applicazione analogica in malam partem della legge, non consentita nel diritto penale; l’attività di falsificazione dei fogli di viaggio, In ogni caso, avrebbe dovuto ritenersi assorbita nella condotta di truffa, di cui rappresenta l’artificio per ottenere l’indebita erogazione, con la conseguente esclusione del concorso dei reati di falsità e truffa, posta la necessaria continenza nella truffa della falsificazione.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge, in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., e il difetto di motivazione con riguardo all’entità della pena inflitta: lamenta, in particolare, l’omessa giustificazione dell’entità della pena base inflittagli a fronte di un danno modesto – Euro 572,00 – arrecato alla pubblica amministrazione con la violazione ritenuta più grave, e la mancata motivazione degli aumenti applicati per la continuazione, nonchè l’ingiustificata negazione delle circostanze attenuanti generiche, attesa la mancanza di precedenti penali a carico dell’imputato.

Motivi della decisione

1. Entrambi i motivi di ricorso sono infondati.

1.1. Questa Corte ha già riconosciuto la corretta configurazione del reato di cui all’art. 220 c.p.m.p., nel caso di formazione di un falso foglio di viaggio, essendo tale foglio equiparabile al foglio di via, che è espressamente elencato tra i documenti contemplati dalla suddetta norma (Sez. 1, 29/10/1986, Castagna, in Rass. Giust.

Mil. 1987, 90), ed ha escluso che tale interpretazione determini l’applicazione analogica della norma penale stante la non tassatività della tipologia degli atti falsificabili, desumibile dalla stessa rubrica dell’art. 220 cit., intitolata "falso in fogli di licenza, di via e simili" (Sez. 1, n. 14524 del 08/02/2012, dep. 17/04/2012, Di Castro, Rv. 252228, in tema di alterazione da parte del militare dei fogli di marcia del veicolo da lui condotto al fine di appropriarsi il carburante).

Palesemente erronea è, poi, la negata configurabilità del concorso dei reati di falso e truffa, poichè non ogni inganno presuppone il falso, sicchè non è indispensabile una condotta di falso nei reati di frode, e non ogni falso postula un inganno finalizzato al conseguimento di un ingiusto profitto con altrui danno, essendo diversi gli elementi costitutivi e i beni giuridici tutelati dalle due fattispecie penali di falso e truffa, le quali pertanto possono concorrere (c.f.r., tra le molte conformi, Sez. 5, n. 21409 del 05/02/2008, dep. 28/05/2008, Franchi, Rv. 240081).

1.2. Anche il secondo motivo è infondato, posto che la Corte territoriale ha motivato la confermata negazione delle circostanze attenuanti generiche in assenza di ulteriori elementi, diversi dalla già riconosciuta attenuante dell’avvenuto risarcimento del danno prevalente sulle contestate aggravanti, che le giustificassero (il comportamento processuale dell’imputato, rimasto contumace, non offriva elementi favorevoli di giudizio e la mancanza di precedenti penali non è di per sè sufficiente al riconoscimento delle medesime attenuanti); anche l’entità della pena irrogata con gli aumenti applicati per la continuazione è stata adeguatamente e coerentemente motivata con riguardo ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen., tenendo conto della non lieve gravità del fatto, essendo il C. ufficiale specificamente preposto alla liquidazione di tutti i fogli di viaggio nella sede di assegnazione, al quale, pertanto, riusciva assai agevole realizzare le specifiche e numerose condotte illecite oggetto di giudizio.

2. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, a norma dell’art. 616 c.p.p., comma 1, al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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