Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-07-2012, n. 13545

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Svolgimento del processo

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 14 febbraio 2005, dichiarata ammissibile l’opposizione alla stima delle indennità di espropriazione e di occupazione temporanea richieste da M., F., V. e S.M.A., cui la s.p.a. IM Intermetro aveva occupato a seguito di Delib. G.M. in data 8 luglio 1991 un terreno ubicato nel comune di Roma (in catasto al fg. 287, part. 172, 362, 144p e 139), poi espropriato con decreto 19 aprile 2002 del Pr. Giunta reg. Lazio: a) ha dichiarato inefficace il decreto ablativo perchè pronunciato sei anni dopo l’intervenuta irreversibile trasformazione del fondo nell’opera pubblica programmata dalla dichiarazione di p.u.; b) ha determinato l’indennità di occupazione dovuta ai proprietari per il quinquennio 1991-1996 nella misura di Euro 4.452,71, pari agli interessi legali annui sulla indennità virtuale di espropriazione. Per la cassazione della sentenza, la soc. IM Intermetro ha proposto ricorso per 3 motivi; cui resistono i S. con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, la soc.IM, deducendo violazione della L. n. 865 del 1971, art. 19, censura la sentenza impugnata per avere dichiarato ammissibile l’opposizione perchè proposta entro 30 giorni dal decreto di espropriazione che aveva determinato la indennità definitiva senza considerare che il provvedimento si era limitato a richiamare il precedente decreto 4 giugno 1996, che indicava l’importo della sola indennità provvisoria per la futura cessione volontaria, poi non conclusa.

Il motivo è infondato, pur se va corretta ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. la statuizione che ha dichiarato ammissibile l’opposizione.

La L. n. 865 del 1971, art. 19, nel porre, infatti, il termine di decadenza di 30 giorni per la proposizione dell’opposizione si riferisce esclusivamente alla stima definitiva dell’indennità, come si desume inequivocabilmente dal tenore letterale della norma che la consente contro la "stima della commissione di cui all’art. 16" della legge; e che individua la decorrenza del termine di decadenza "dall’inserzione dell’avviso del deposito della relazione della commissione di cui all’art. 16 nel Foglio degli annunci legali della provincia". E proprio in tale ottica si inserisce l’ormai nota giurisprudenza di questa Corte secondo cui nei casi di anomalia procedimentale di un decreto espropriativo, che segua e non preceda (come previsto dalla L. n. 865) la pubblicazione sul F.A.L. dell’avviso di deposito della stima dell’indennità di espropriazione definitiva della Commissione provinciale espropri, il "dies a quo" del termine di decadenza di trenta giorni previsto dalla L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 19 per l’opposizione alla stima decorre dalla notifica di tale provvedimento ablatorio, in quanto solo con l’espropriazione sorge il diritto di chiedere la determinazione dell’indennità relativa, come effetto della necessità di reintegrare la perdita della proprietà ad opera dell’atto ablatorio (Cass. 2329/2012; 2238/2007; 9086/2003).

Nel caso, invece, come rilevato sia dalla sentenza impugnata che dallo stesso espropriante, non si era avuta determinazione definitiva dell’indennità, appartenente L. n. 865 del 1971, ex artt. 15 e 16 alla competenza esclusiva della Commissione provinciale, e non sostituibile da eventuali indicazioni al riguardo contenute nel decreto di espropriazione; il quale peraltro si limitava a riportare il contenuto dell’indennità provvisoria come previsto dall’art. 13, comma 1 della legge. Sicchè l’azione dei S. non poteva qualificarsi opposizione alla stima dell’indennità, ma era diretta a richiederne la determinazione giudiziale ai sensi dell’art. 42 Cost., come consentito dalla decisione n. 67 del 1990 della Corte costituzionale, che l’ha subordinata esclusivamente alla pronuncia del decreto ablativo. E che non è soggetta al termine decadenziale di cui all’art. 19 della legge, ma all’ordinario termine decennale di prescrizione: nella specie non spirato (Cass. 21886/2011; 21943/2011;

18314/2007).

Inammissibile è il secondo motivo con cui l’IM deducendo violazione delle norme e dei principi sulla giurisdizione, si duole del fatto che la Corte di appello abbia dichiarato inefficace il decreto di esproprio perchè emesso tardivamente nell’anno 2006, senza considerare le proroghe di legge; e che in ogni caso tale declaratoria spettava soltanto al giudice amministrativo: dato che la relativa statuizione è interamente favorevole alla società espropriante, in quanto, accogliendone l’assunto difensivo ha respinto la domanda di rideterminazione dell’indennità di espropriazione avanzata dai proprietari. Pertanto in ordine ad essa non soltanto difetta il presupposto di cui all’art. 100 cod. proc. civ. necessario per l’impugnazione, costituito dalla soccombenza (anche parziale), ma l’Intermetro non conseguirebbe alcuna utilità giuridica dall’accoglimento della propria censura rivolta a dimostrare la piena validità ed efficacia del menzionato decreto di espropriazione: dalle stesse derivando automaticamente e direttamente la fondatezza della richiesta dei S. a veder determinata la chiesta indennità di espropriazione.

Con l’ultimo motivo, l’IM, deducendo violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. si duole che la sentenza impugnata senza attenersi al "thema decidendum" incentrato sull’indennità di espropriazione, nonchè sulla necessità di sospendere il processo ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., abbia invece determinato l’indennità di occupazione stabilendone criteri ed ammontare senza alcun accertamento istruttorio, nè difese delle parti al riguardo.

Questo motivo è in parte inammissibile, in parte infondato:

inammissibile per la sua genericità, in violazione del principio che il ricorso per Cassazione deve contenere l’esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata; e che non è quindi consentito far rinvio ad atti difensivi o a risultanze dei gradi di merito. Infondato nella parte in cui sembra denunciare il vizio di ultrapetizione della decisione di merito per avere provveduto alla determinazione dell’indennità di occupazione: avendo la Corte di appello nella parte dedicata allo svolgimento del processo interamente trascritto (senza contestazioni al riguardo da parte dell’espropriante) il contenuto delle domande avanzate dai S. fra le quali era compresa quella di "determinare nel merito anche l’indennità di occupazione legittima nella misura di giustizia, previo espletamento di ctu, oltre interessi…" (pag. 2); sulla quale, dunque, il giudice di merito aveva l’obbligo giuridico di provvedere.

Le spese del giudizio gravano sulla soccombente soc. Intermetro e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la soc. Intermetro al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore dei S. in complessivi Euro 3.700,00 di cui Euro 3.500,00 per onorario di difesa, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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