Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 30-01-2013) 06-05-2013, n. 19476

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 1 luglio 2011 il gip del Tribunale di Lamezia Terme, su richiesta del pubblico ministero nell’ambito di un procedimento a carico di vari soggetti per reati edilizi, di violazione della normativa antisismica, di violazione della normativa paesaggistico-ambientale e di invasione di terreni demaniali, disponeva il sequestro preventivo degli immobili abusivi, perchè situati in zona sismica e con vincolo idrogeologico e perchè occupanti territorio pubblico. In pari data pertanto il pubblico ministero disponeva lo sgombero.

Con successiva ordinanza del 17 settembre 2011 il gip revocava l’ordine di sgombero, ritenendolo non necessario per l’esecuzione del sequestro. Infatti gli immobili sequestrati, osservava, "sono stati realizzati da svariati anni" realizzando un insediamento abitativo dotato di impianti idrici, elettrici e fognari regolarmente collegati alle rispettive reti, in zona totalmente urbanizzata, che non ha subito sovraccarico per la loro presenza; pertanto l’aggravio del carico urbanistico è in concreto compatibile con le esigenze di cautela poste a fondamento del sequestro, così da escludere l’indispensabilità dello sgombero. D’altronde, non sono preminenti ed immediatamente esigibili le esigenze di sgombero per il reato di occupazione di suolo demaniale, vista la parzialità dell’occupazione stessa.

2. Contro l’ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme, presentando quale unico motivo la violazione di legge in relazione all’art. 321 c.p.p. e art. 92 disp. att. c.p.p., nonchè D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), artt. 655 e 666 c.p.p..

L’ordine di sgombero rientra ex art. 655 c.p.p. nei poteri del pubblico ministero quanto alle modalità di esecuzione del sequestro se è necessario per attuarne le finalità, cioè se costituisce una ineliminabile modalità attuativa del sequestro stesso. Nel caso di specie il pubblico ministero aveva chiesto il sequestro evidenziando il pericolo di pregiudizio derivante dal ritrovarsi gli immobili abusivi in zona sismica e dalla esistenza del vincolo idrogeologico, elementi da cui potevano derivare gravi danni strutturali e inquinamento di falde acquifere protette dal suddetto vincolo; aveva altresì evidenziato l’occupazione abusiva del territorio pubblico.

Il gip aveva disposto il sequestro ritenendo che "la condotta posta in essere dagli indagati possa favorire la commissione di ulteriori condotte illecite, realizzandosi il persistere dell’occupazione illegittima", così riconoscendo l’utilizzazione degli immobili abusivi come incompatibile con il carico urbanistico e con i vincoli idrogeologico e sismico. Nulla tuttavia rispetto alla data di autorizzazione del sequestro (1 luglio 2011) era cambiato quando il gip ha emesso il successivo provvedimento, impugnato in questa sede, a seguito di incidente di esecuzione proposto dagli interessati.

Se il carico urbanistico fosse sopportabile, la cautela non avrebbe ragione d’essere: il gip è dunque incorso in una intrinseca contraddizione. Gli immobili sequestrati costituiscono sostanzialmente un quartiere abusivo, per cui la permanenza delle numerose famiglie contrasta col vincolo sismico e idrogeologico, per di più in una zona demaniale: in tal modo è stata "tolta ogni valenza al provvedimento di sequestro". Il gip ha esteso la revoca anche a chi non era ricorrente violando l’art. 666 c.p.p., comma 1.

Non ha comunque affrontato la questione nell’ambito dell’unico paradigma consentito, cioè se l’esecuzione come disposta dal pubblico ministero costituisca o meno l’unica modalità di attuazione del sequestro, e ha invaso la sfera dell’esecuzione di competenza del PM in violazione dell’art. 655 c.p.p..

3. Il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte ha depositato il 24 marzo 2012 requisitoria scritta nel senso dell’accoglimento del ricorso. Gli istanti dell’incidente di esecuzione N. G., N.R., F.A., B. C., N.L. e Fi.An. hanno presentato memoria il 7 gennaio 2013, con 12 allegati, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato.

Motivi della decisione

4. Il ricorso è fondato.

Va premesso che (cfr. Cass. sez. 3, 16 novembre 2007 n. 47326; Cass. sez. 3, 13 dicembre 2006-5 aprile 2007 n. 14187) il provvedimento con cui, in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo di un immobile abusivamente realizzato, il P.M. ne ordina lo sgombero da persone o cose rientra nei poteri che l’art. 655 c.p.p. gli riconosce per la determinazione delle modalità di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali; e l’esercizio di tale potere è condizionato al fatto che lo sgombero costituisca una ineliminabile modalità di attuazione del sequestro. Ne consegue (Cass. sez. 3, 3 dicembre 2009- 28 gennaio 2010 n. 3915) che l’ordine di sgombero di un immobile abusivo emesso dal PM in attuazione del decreto di sequestro preventivo del gip è censurabile in sede esecutiva, a parte l’ipotesi della inesistenza del titolo, solo in ordine alla concreta indispensabilità dello sgombero quale modalità esecutiva del sequestro. Era dunque questo il parametro che il gip del provvedimento impugnato avrebbe dovuto valutare, come rileva l’unico motivo del ricorso.

In realtà il gip ha affermato la non indispensabilità dello sgombero, supportandola peraltro non sulla individuazione di una modalità alternativa di esecuzione del sequestro, bensì su argomenti che sarebbero stati propri, semmai, della motivazione di una revoca del sequestro stesso, cioè attinenti al titolo, non alle modalità di esecuzione del titolo. Il gip infatti ha considerato le caratteristiche degli immobili sequestrati (realizzati da anni, collegati agli impianti, situati in zona totalmente urbanizzata a cui non darebbero sovraccarico urbanistico) per concludere che la permanenza "all’interno dei beni sequestrati dei nuclei familiari attinti dall’ordine di sgombero risulta in concreto compatibile con le esigenze di cautela poste a fondamento del titolo" così da far venir meno l’indispensabilità dello sgombero: invero, il ragionamento del gip conduce a far venir meno "a monte" le stesse esigenze cautelari per cui il sequestro è stato disposto, e ciò è confermato, appunto, dalla non identificazione di alcuna altra possibile modalità di esecuzione. Esatto risulta allora il rilievo del ricorrente che in tal modo il gip ha "tolta ogni valenza al provvedimento di sequestro", paralizzandone gli effetti. L’ordinanza impugnata, pertanto, viola l’art. 655 c.p.p. inibendo al pubblico ministero l’esercizio del potere-dovere di esecuzione della cautela reale, e deve quindi essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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