Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 31-07-2012, n. 13750

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che, con ricorso alla Corte d’appello di Genova, B. G. proponeva domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata di un giudizio civile instaurato nel maggio 2005 e non ancora definito in primo grado nel novembre 2009;

che con il decreto indicato in epigrafe la Corte d’appello, ritenuta ragionevole una durata di quattro anni per il primo grado di giudizio, ha liquidato il danno non patrimoniale per la residua durata irragionevole di circa sei mesi in Euro 500, oltre interessi legali e spese;

che avverso tale decreto il predetto ha proposto ricorso per cassazione, cui resiste il Ministero della Giustizia con controricorso;

considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

rilevato che il ricorrente censura, con l’unico motivo, la determinazione della durata ragionevole del giudizio presupposto, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 111 Cost., L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 6.1 C.E.D.U.) per essersi la Corte di Genova discostata irragionevolmente dai parametri applicati comunemente dalla Corte Europea e da questa Corte;

ritenuto che merita censura il decreto impugnato nella parte in cui ha determinato in quattro anni la durata ragionevole del processo in esame, in tal modo discostandosi dai criteri di determinazione normalmente applicati dalla Corte E.D.U. e da questa Corte (secondo i quali è in generale irragionevole una durata del processo superiore, per il primo grado, a tre anni), senza minimamente dar conto delle ragioni che giustifichino nel caso concreto lo scostamento, ed anzi affermando contraddittoriamente l’assenza, nella specie, di particolari esigenze di dilazione dei tempi ritenuti in via generale congrui;

ritenuto, pertanto, che la cassazione del provvedimento si impone;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può decidersi nel merito provvedendo ad una nuova liquidazione dell’indennizzo considerando irragionevole la protrazione del giudizio per circa un anno e mezzo; che al riguardo deve applicarsi la giurisprudenza di questa Corte (tra le molte: n. 22869/2009; n. 1893/2010; 19054/2010) a mente della quale l’importo dell’indennizzo può essere di Euro 750 per anno per i primi tre anni di durata eccedente quella ritenuta ragionevole, in considerazione del limitato patema d’animo che consegue all’iniziale modesto superamento, mentre solo per l’ulteriore periodo deve essere richiamato il parametro di Euro 1000 per ciascun anno di ritardo; ritenuto pertanto che 1′ equa riparazione deve liquidarsi in Euro 1.125, oltre gli interessi legali a decorrere dalla data della domanda di indennizzo;

che le spese del giudizio di merito e di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 1.125,00 oltre interessi legali su detta somma dalla domanda; condanna inoltre il Ministero al rimborso in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito, liquidate in complessivi Euro 900,00 – di cui Euro 450 per onorari e Euro 50 per spese – e di questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 525,00 – di cui Euro 100,00 per spese -, oltre spese generali ed accessori di legge per entrambi i gradi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2012

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