Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 30-01-2013) 06-05-2013, n. 19269

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 5.7.2012, la Corte di appello di Venezia, su rinvio della Corte Suprema, confermava la sentenza della Corte d’appello di Venezia del 24.1.2006, in punto di mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

1.1 Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando un unico motivo di gravame con il quale deduce il vizio di carenza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena e l’erronea applicazione degli artt. 163 e 164 cod. proc. pen. non ricorrendo elementi ostativi alla concessione del beneficio.

Motivi della decisione

2. Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto deve essere dichiarato inammissibile.

2.1 La Corte di merito ha negato il beneficio ritenendo impossibile formulare una prognosi favorevole nei confronti dell’imputato, sia per i precedenti anche specifici che lo gravano, sia per la propensione alla commissione di reati, denotata anche dalla condotta tenuta in occasione del reato, gravemente sproporzionata alle ragioni che possono averla determinata, assolutamente sconsiderata e del tutto indifferente all’incolumità di terzi.

2.2 Il ricorrente censura nel merito le valutazioni del tribunale e contrappone osservazioni di segno contrario rielaborando la decisione solo sotto il profilo dell’opportunità e non già della legittimità. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, che questo collegio intende seguire, tuttavia, "l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato -per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

L’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purchè siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento del giudice". SS.UU. 24 novembre 1999, Spina, rv 214794.

3. Alla luce della giurisprudenza menzionata il ricorso si appalesa inammissibile: alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00). A norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, copia del presente provvedimento va trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario dove il ricorrente è ristretto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 30 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2013

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