Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 31-07-2012, n. 13744

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che C.S. ricorre per cassazione nei confronti del decreto della Corte d’appello di Genova, in epigrafe indicato, che ha rigettato la domanda, da essa proposta in proprio e non quale erede di A.N. (tale pretesa era già stata accolta con decreto della medesima Corte nel maggio 2009), di equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del giudizio in materia pensionistica, instaurato dall’ A. (ed altri) avanti alla Corte dei Conti nel 1979, riassunto dalla C. nel novembre 2005 a seguito del decesso del dante causa avvenuto nel febbraio 2004, ed infine definito con sentenza nel gennaio 2007;

che il Ministero intimato non ha svolto difese;

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

Ritenuto che, con il primo motivo, si denuncia il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della durata ragionevole con riguardo al solo periodo successivo alla riassunzione del giudizio presupposto; nel secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 6, par. 1 C.E.D.U.) per avere la Corte implicitamente imputato due volte alla ricorrente il parametro di durata ragionevole; nel terzo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 101 e 112 c.p.c. e art. 2697 c.c. in relazione all’art. 24 Cost.) per avere la Corte deciso su una questione rilevata d’ufficio (la determinazione della durata ragionevole del solo periodo successivo alla riassunzione) senza previamente sottoporla alle parti, che nulla avevano dedotto sul punto;

ritenuto che i primi due motivi – esaminabili congiuntamente perchè connessi – non meritano accoglimento;

che, per giurisprudenza costante di questa Corte di legittimità, in caso di morte di una parte del giudizio presupposto, gli eredi, in quanto tali, acquisiscono per successione il diritto all’indennizzo maturato dal de cuius per l’irragionevole protrazione del giudizio, mentre, per il periodo successivo alla morte della parte originaria, il diritto all’indennizzo spetta loro, in proprio, solo dal momento in cui, con la costituzione in giudizio, hanno assunto la qualità di parte, e solo ove la fase del processo successiva si protragga a sua volta in misura irragionevole (cfr. ex multis Cass. n. 2752/11; n. 23416/09; n. 2983/08; n. 23939/06);

che la Corte di merito ha fatto corretta applicazione di tali principi, evidenziando la diversità dei titoli in base ai quali le due domande di equa riparazione sono state proposte dalla C.;

che priva di fondamento è anche la doglianza di cui al terzo motivo, atteso che la Corte di merito non ha sollevato d’ufficio una questione ulteriore rispetto al tema sottoposto alla sua decisione, ma ha rettamente compiuto la valutazione, prescritta dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 in ordine alla determinazione della durata ragionevole del giudizio presupposto, in relazione alla domanda proposta;

ritenuto pertanto che il rigetto del ricorso si impone, senza provvedere sulle spese di questo grado non avendo l’intimato svolto difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6-1 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 5 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2012

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