Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 30-01-2013) 03-05-2013, n. 19080

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. A seguito di arresto in flagranza per reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (in relazione alla partecipazione attiva a un acquisto di quattro chili di hashish) C.C. è stato sottoposto dal gip del Tribunale di Sciacca, con ordinanza del 5 giugno 2012, alla custodia cautelare in carcere. Avendo l’indagato proposto richiesta di riesame, il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 20 giugno 2012 ha parzialmente accolto la richiesta, rilevando la sussistenza dei gravi indizi (visto il contenuto del verbale d’arresto e del verbale di perquisizione) nonchè delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c), ma ritenendo adeguati in sufficiente misura gli arresti domiciliari, tenuto conto della giovane età ((OMISSIS) anni appena compiuti) dell’indagato, della sua incensuratezza e del fatto che il periodo già trascorso in carcere aveva avuto un effetto deterrente.

2. Avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo ha presentato ricorso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca, sulla base di due motivi.

Quale primo motivo, il ricorso denuncia la violazione dell’art. 275 c.p.p. essendovi proporzione e adeguatezza rispetto al fatto criminoso solo nella misura cautelare carceraria. Quale secondo motivo, viene addotto vizio motivazionale, essendo contraddittorio riconoscere le esigenze cautelari dell’art. 274 c.p.p., lett. c), e al tempo stesso concedere gli arresti domiciliari.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è infondato.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, perchè, per quanto il primo sia rubricato come violazione di legge, entrambi in realtà sono incentrati sulla valutazione dei presupposti di fatto della cautela operata dal Tribunale del riesame con esiti che il ricorrente non condivide. La cognizione di fatto è preclusa in sede di legittimità, salvo il controllo della congruità e della logicità della motivazione che la illustra. Nel caso di specie, il Tribunale – come emerge dalla sintesi sopra effettuata del contenuto della sua ordinanza – ha svolto una motivazione completa, analitica, specifica e priva di contraddittorietà o comunque di illogicità alcuna, chiaramente esternando sulla base di quali rilievi, appunto fattuali, ha ritenuto sufficienti a tutelare le esigenze cautelari riscontrate gli arresti domiciliari. Il ricorso del pubblico ministero va pertanto respinto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso del P.M..

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2013

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