Corte di Cassazione – Sentenza n. 17227 del 2011 Inchieste Poseidone e Why Not

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con provvedimento del 7 ottobre 2010 la Sezione Disciplinare del CSM, accogliendo la richiesta del P.G. della Cassazione disponeva il trasferimento provvisorio ad altro ufficio – art. 13, comma 2, DLGS 109/2006 di Salvatore Murone, procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, incolpato dell’ illecito disciplinare di cui agli artt. 1, comma 1, e 4 comma 1, lett. d) del DLGS 109/2006 per avere posto in essere, in violazione del dovere di correttezza, i seguenti comportamenti integranti gravi ipotesi di reato e lesivi della sua immagine di magistrato:
a) nella qualità di aggiunto coordinatore dei reati contro la P.A. in data 29 marzo 2007 aveva concorso con Mariano Lombardi, Procuratore della Repubblica di Catanzaro – dimessosi dall’ ordine giudiziario nel luglio 2010 – nella revoca dell’ assegnazione del procedimento penale n. 1217/0521 – c.d. Poseidone – al magistrato inquirente Luigi De Magistris, esautorandolo ed interferendo illecitamente nel corso del procedimento penale di cui detto magistrato era titolare, determinando la stasi e la disarticolazione della complessa indagine in corso, in modo da favorire alcuni indagati, tra cui il sen. Avv, Giuseppe Pittelli a cui il Lombardi era legato da antica amicizia – ed il Sottosegretario di Stato del Ministero delle Attività Produttive Giuseppe Galati, che si erano adoperati, direttamente o indirettamente, per far ricevere al Lombardi o ai suoi familiari danaro ed altre utilità, tra cui la difesa tecnica svolta dall’ avv. Pittelli a favore del Lombardi in un giudizio disciplinare; I’ inserimento dell’ avv. Pierpaolo Greco, figlio della moglie in seconde nozze del Lombardi, nello studio del Pittelli; I’ ingresso del Greco in una compagine societaria – Roma 9 srl. – attraverso la quale gli veniva garantita, dietro corresponsione di € 50.000, la disponibilità di un prezioso immobile destinato a studio professionale associato; la nomina dell’ avv. Greco commissario liquidatore in diverse procedure di liquidazione societaria;
b) per avere in concorso con Dolcino Favi, Avvocato Generale della Repubblica di Catanzaro, collocatosi a riposo con domanda del 21 luglio 2010, e con Mariano Lombardi, posto in essere una serie di atti contrari ai doveri di ufficio, finalizzati alla adozione del provvedimento n. 1/07 RAV. del 19 ottobre 2007, con cui, in violazione delle norme che ne stabiliscono i presupposti – artt. 372 lett. a e b c.pp.- era avocato il procedimento penale 2057/Q621 Rg c.d. Why Not- al Procuratore Generale Dolcino Favi avendo attestato falsamente, in atti pubblici, una situazione di conflitto di interessi tra Luigi De Magistris, assegnatario di quel procedimento, ed il Ministro della Giustizia Clemente Mastella, sottoposto ad indagine ed iscritto nel registro degli indagati dopo che nei suoi confronti egli aveva avviato procedimento disciplinare, con conseguente applicazione di inesperti magistrati del distretto, nonché trasmesso, superfluamente, gli atti alla Procura della Repubblica di Roma perché ne investisse I’ autorità competente a conoscere i reati ministeriali, determinando la stasi e la frammentazione della complessa indagine in corso, interferendo sul regolare svolgimento del procedimento, così da favorire le persone sottoposte ad indagine ed in particolare il sen. Avv. Giuseppe Pittelli, il Sottosegretario di Stato del Ministero delle Attività Produttive Giuseppe
Galati, e I’ imprenditore Antonio Saladino, che si erano adoperati per far ricevere, direttamente o indirettamente, al dott. Lombardi o ai familiari di questi denaro o altre utilità, tra cui quelle sub a), e il Saladino al dott. Murone procurando I’ assunzione di suoi parenti o conoscenti Pietro Ruberto, Roberta Cocciolo – nella sua struttura societaria; fatti per i quali pende nei confronti di Salvatore Murone presso I’ autorità competente di Salerno un procedimento penale in ordine ai reati di concorso in corruzione propria in atti giudiziari – artt. 319, 319 ter e 321 c.p.p. e di falso ideologico in atto pubblico art. 479 cp.p. – in relazione ai quali il Procuratore della Repubblica ha esercitato I’ azione penale con la richiesta del 5 luglio 2010 di rinvio a giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno.
Notizie dei fatti accertate il 19 luglio 2010.
A fondamento del provvedimento cautelare la Sezione disciplinare del C.S.M. afferma: 1) sussistono gravi elementi di fondatezza dell’ azione disciplinare per il primo capo di incolpazione poiché lo stesso Murone ha dichiarato che il Lombardi aveva predisposto un unico provvedimento contenente sia la revoca dell’ assegnazione del procedimento c.d. Poseidone a De Magistris, sia la sua astensione dal procedimento a carico del sen. Pittelli da questi indagato, ed egli invece lo consigliò di redigerne due distinti e perciò, pur consapevole delle ragioni che inducevano il Lombardi ad astenersi, suggerì di adottare prima la revoca dell’ assegnazione del procedimento, provvedimento valido perché adottato prima dell’ accettazione della sua astensione, e poi quello di
astensione nonostante I’ incompatibilità escludesse I’ adozione della revoca, provvedimento che il Murone avrebbe potuto adottare quale vicario del Lombardi se costui si fosse limitato ad astenersi, assumendone la responsabilità; tali comportamenti del Murone rendono plausibile I’ attribuzione a costui di concorso negli intenti illeciti del Lombardi e quindi la sussistenza dei presupposti del concorso nel reato, base dell’ illecito contestato; 2) anche per il secondo capo di incolpazione sussiste la fondatezza dell’ azione disciplinare poiché il Murone, con la lettera del 19 ottobre 2007 al Favi, Procuratore Generale, suggerì I’ ipotesi del conflitto di interessi, insussistente, tra il De Magistris ed il Minstro Mastella, onde evocare al PG, il procedimento Why Not e poi affidano ad un magistrato appena reduce dal tirocinio, mentre il suo rapporto di amicizia con il Saladino avrebbe dovuto indurlo ad una maggiore prudenza; inoltre appare singolare che I’ evocazione, rimedio all’ inerzia del capo ufficio della Procura, sia sollecitata proprio da Murone e Lombardi, che avrebbero dovuto provvedere a sostituire il magistrato incompatibile; pertanto Murone contribuì ai comportamenti penalmente illeciti di Lombardi e Favi, almeno con riferimento ai rapporti di Lombardi con Pittelli; 3) le esigenze cautelari sono conseguenti all’ esigenza di piena affidabilità della magistratura calabrese, la cui società civile è inquinata da una criminalità violenta e pervasiva.
Ricorre alle Sezioni Unite Civili Salvatore Murone. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce: “Violazione dell’ ad. 606, comma 1, lett. E) in relazione all’ art. 13 comma 2 del DLGS 109/2006 per avere I’ ordinanza impugnata ha omesso di motivare o comunque motivato in maniera manifestamente illogica e contraddittoria in ordine alla sussistenza dei gravi elementi di fondatezza dell’ azione disciplinare” in relazione al quale occorre aver riguardo ai gravi indizi di colpevolezza, analoghi ai gravi elementi di fondatezza nel senso di una ragionevole valutazione prognostica circa I’ esito finale orientata alla condanna e quindi il plausibile addebito di comportamenti integranti gli estremi di reato è insufficiente perché plausibile non è probabile.
il motivo è infondato.
L’ assetto normativo è il seguente.
L’ art. 1.1. del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n.109 dispone: “Il magistrato esercita le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio e rispetta la dignità della persona nell’esercizio delle funzioni”. L’ art. 4 “Illeciti disciplinari conseguenti a reato” – comma 1. lett. d) prevede: “Costituiscono illeciti disciplinari conseguenti al
reato: qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l’immagine del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o azione penale non può essere iniziata o proseguita”. L’ art. 13, comma 2, stabilisce: “Nei casi di procedimento disciplinare per addebiti punibili con una sanzione diversa dall’ammonimento, su richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore
generale presso la Corte di cassazione, ove sussistano gravi elementi di fondatezza dell’azione disciplinare e ricorrano motivi di particolare urgenza, la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, in via cautelare e provvisoria, può disporre il trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre funzioni del magistrato incolpato”.
Ne consegue che la misura cautelare del trasferimento d’ufficio provvisorio ad altro ufficio trova presupposto necessario e sufficiente nel riscontro della lesione del prestigio del magistrato e dell’ordine giudiziario sì da rendere incompatibile, in attesa del giudizio di merito, la sua permanenza nella sede originaria avuto riguardo al tipo di funzioni espletate, al contesto in cui sono stati commessi i fatti, alla loro risonanza, alla natura degli addebiti e alla loro gravità, che, se accertati, potrebbero, nei limiti di una delibazione allo stato degli atti, ragionevolmente comportare nei suoi confronti sanzioni diverse dall’ammonimento (Cass. Sezioni Unite del 3 luglio 2009 n. 15597), onde evitare che il disagio dell’ufficio per la compromissione della considerazione di cui il magistrato deve godere, si traduca in un danno immediato per i principi di legalità, imparzialità e terzietà, soggettiva ed oggettiva, costituzionalmente protetti (art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 109/2006).
Pertanto, poiché detta misura cautelare non concreta sanzione disciplinare, se i fatti di cui il magistrato è incolpato costituiscono reato, il giudice disciplinare non deve effettuare un approfondito accertamento in ordine alla sussistenza degli addebiti (riservato al giudizio di merito sull’illecito disciplinare), ma deve limitarsi a valutare la rilevanza dei fatti disciplinari contestati, astrattamente considerati, con la delibazione della possibile sussistenza degli stessi avuto riguardo al quadro indiziario acquisito, senza formulare nessuna prognosi circa l’esito del procedimento penale, stante I’ assoluta autonomia tra i due giudizi e non avendo quello disciplinare alcuna connotazione penalistica, ma attenendo soltanto al rispetto da parte del magistrato ai doveri connessi alla funzione che esercita (Sezioni Unite 29 maggio 2009 n. 12717, né essendo in potere della Sezione disciplinare negare, nella sostanza, lo stesso presupposto previsto dalla legge: Sezioni Unite 21 luglio 2004 n. 13602 e primo giugno 2010 n. 133337, con riferimento al provvedimento cautelare della “sospensione provvisoria dalle funzioni e dallo stipendio”, certamente misura cautelare più grave, per il “magistrato incolpato”, del trasferimento – “in via cautelare e provvisoria – ad altra “sede” o a altre “funzioni’).
2.- Con il secondo motivo deduce: “Violazione dell’ art. 606, comma 1, lett.B), C) ed E) in relazione agli artt, 125, 192 comma 1, 546 comma 1, lett. E) c.p.p. e all’ art, 13, comma 2, DLGS 109/2006, per avere il provvedimento gravato di ricorso, mediante argomentare mancante ed illogico, solo apparentemente ha indicato gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la motivazione e, comunque, ha operato una ricostruzione dei fatti frammentaria e parziale, che non tiene conto delle considerazioni svolte dalla difesa e della rappresentazione degli elementi probatori effettuata dalle parti processuali, incorrendo in nullità per omessa motivazione ed in vero e proprio travisamento del fatto, per aver contraddittoriamente affermato che ai fini dell’ illecito disciplinare è sufficiente la configurabilità di un reato attribuito all’ incolpato plausibilmente e al contempo riconosciuto che il De Magistris era sottoposto a procedimento disciplinare per lo svolgimento delle sue funzioni, sfociato nella sentenza del 19 febbraio 2008 di addebito disciplinare, sì che corretti erano gli atti di revoca e avocazione dei procedimenti e sul punto manca qualsiasi motivazione, mentre d’altro canto il provvedimento impugnato assume che il Murone avrebbe potuto procedere alla revoca del procedimento c.d. Poseidone assegnato al De Magistris e quindi nessun concorso in illecito gli è addebitabile ed anzi il consiglio dato al Lombardi fece sì che la revoca era valida in attesa dell’ accettazione dell’ astensione, successiva ad essa, e necessitata dai comportamenti del De Magistris – non aver iscritto nel registro degli indagati il Pittelli, che pur poteva esserlo fin dal 31 gennaio 2007, neppure dopo I’ informazione di garanzia del 28 marzo 2007, provvedendovi altro magistrato il successivo 21 aprile – per i quali era stato sottoposto a procedimento disciplinare. E poiché I’ addebito penale è I’ interferenza e la stagnazione del procedimento penale a carico di Pittelli e Galati così favorendoli, il consiglio di revocare il procedimento assegnato a De Magistris e di astenersi da esso non ha influenza alcuna a tal fine.
Il motivo non coglie la motivazione del provvedimento cautelare.
Infatti, premesso che, benché l’art. 52 cod. proc. pen. preveda che “il magistrato del pubblico ministero ha la facoltà di astenersi ” poiché egli svolge nel processo penale funzioni di parte pubblica, tenuta ad agire esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali di giustizia ad essa assegnati dall’ordinamento, ha il dovere, sul piano deontologico e disciplinare, di fare formale istanza di astensione a norma del precitato art. 52 tutte le volte che nel processo in cui interviene si manifestino situazioni obiettivamente suscettibili di far ipotizzare che la sua condotta possa essere ispirata a fini diversi da quelli di istituto, e, in particolare, al conseguimento di obiettivi e al soddisfacimento di interessi personali o di suoi stretti congiunti (Cass. Sezioni Unite Civili dell’ 11 dicembre 2007 n. 25815, 12 maggio 2010 n, 11431), la motivazione dell’ organo disciplinare sussiste ed è immune da vizi logici.
La sequenza logica della ricostruzione fattuale contenuta nella motivazione è la seguente.
Incontroverso che vi erano ragioni di astensione del Lombardi dall’interferire sul procedimento assegnato a De Magistris, con I’ emanazione del provvedimento di revoca – il giorno dopo I’ avviso di garanzia al Pittelli – sul presupposto delle irregolarità commesse dal De Magistris – non iscrizione del predetto nel registro negli indagati – lungi dall’ astenersi, come avrebbe
dovuto, dall’ intraprendere qualsiasi iniziativa in relazione a detto procedimento, aveva esercitato invece il grave potere della revoca di esso al magistrato inquirente. E poiché il suo vicario Murone, anziché consigliarlo di astenersi da qualsiasi provvedimento potendo egli stesso assumersi la responsabilità di emettere il provvedimento di revoca, aveva invece suggerito al Lombardi di adottare prima la revoca del procedimento e poi di astenersi, ha così palesato di conoscere le ragioni di astensione del Lombardi ed ha partecipato a favorire gli indagati Pittelli e Galati.
Tale motivazione sul significato da attribuire al comportamento dell’ incolpato e sul conseguente apprezzamento dell’ organo disciplinare sul riflesso del fatto sulla stima del magistrato, sul prestigio della funzione esercitata e sulla fiducia nell’ istituzione sono logici e strutturalmente coerenti e perciò la censura va respinta.
3.- Con il terzo motivo deduce: “Violazione del!’ art. 606, comma lett.- C) ed E) in relazione agli artt. 52, 125, 546 comma 1, lett. E) c.p.p. agli artt. 110, 319 – ter, 319, 321 c.p. ed all’ art. 13 comma 2, DLGS 109/2006, per avere il provvedimento gravato di ricorso, mediante argomentare mancante ed illogico, solo apparentemente indicato gli elementi in fatto ed in diritto su cui si fonda la motivazione, operando una ricostruzione dei fatti frammentaria e parziale che non tiene conto delle norme processuali in materia di astensione oggetto di contestazione, con omessa motivazione e vero e proprio travisamento del fatto. Violazione delle norme penali, indicative dei comportamenti necessari per la integrazione delle relative fattispecie, anche a titolo di concorso nel reato. Mancato accertamento dell’ elemento psicologico del reato, pure necessario per la integrazione delle fattispecie in contestazione e per la individuazione degli elementi di fondatezza dell’ azione disciplinare” per non aver il provvedimento impugnato considerato la diversa
finalità della revoca del procedimento assegnato al De Magistris per non aver iscritto nel registro degli indagati Pittelli e Creteila e l’istanza di astensione, diretta alla Procura Generale, che poteva anche non accettarla e poiché il vicario Murone avrebbe potuto anziché consigliare due provvedimenti distinti provvedere lui stesso alla revoca, non vi sono i presupposti dei concorso poiché il risultato stagnazione e revoca del procedimento, interferenza – sarebbe stato il medesimo e peraltro non vi è nessun apporto causale del consiglio del Murone nella determinazione del Lombardi di stendere un unico atto e non due provvedimenti distinti.
Anche questo motivo non coglie il senso della motivazione del provvedimento.
Infatti la Sezione disciplinare non discute la legittimità intrinseca della revoca del procedimento, ma afferma la violazione dell’ obbligo deontologico di astenersi dall’ adottarla da parte di colui che aveva ragioni di incompatibilità con il medesimo procedimento, e perciò doveva astenersi da qualsiasi provvedimento ad esso inerente, maggiormente se incidente come la revoca. Pertanto, avendo il Murone consigliato al Lombardi il mezzo giuridico per sottrarre subito il procedimento a De Magistris e dopo astenersi, adottando due provvedimenti distinti e successivi, ha consentito, secondo I’ iter logicamente coerente della Sezione disciplinare, di realizzare immediatamente I’ effetto di far stagnare il procedimento a carico degli amici di Lombardi fino all’ accettazione dell’ astensione dalla Procura Generale e all’ assegnazione ad altri magistrati, e poiché il provvedimento di revoca non era stato adottato dal vicario, che pur poteva assegnare a sé il procedimento, la Sezione disciplinare ha logicamente dedotto da tali comportamenti la consapevolezza del Murone delle ragioni sottese alla revoca adottata dal Lombardi e cioè favorire I’ amico Pittelli mediante la sottrazione delle indagini al magistrato informato, la stasi del procedimento, la sua frammentazione, e la successiva sostituzione con giovani magistrati ignari delle indagini fino ad allora eseguite.
Tali ragioni sono intrinsecamente razionali e idonee a rappresentare e spiegare l’iter logico seguito dell’ organo disciplinare per giungere alla decisione e pertanto la censura va respinta.
4.- Con il quarto motivo deduce: “Violazione dell’ art. 606, comma 1, lett. 8), C) ed E) in relazione agli artt. 36, 52, 53, 125, 372, 546 comma 1, lett. E) c.p.p., agli artt. 110, 319 ter, 319, 321 c.p. ed all’ art. 13 comma 2 DLGS 109/2006 per avere il provvedimento gravato di ricorso, mediante
argomentare mancante ed illogico, solo apparentemente indicato gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la motivazione, operando una ricostruzione dei fatti frammentaria e parziale, che non tiene conto delle norme processuali in materia di astensione del magistrato del P.M. ed avocazione delle indagini di cui alla contestazione, con omessa motivazione e vero e proprio travisamento
del fatto. Violazione delle norme penali, indicative dei comportamenti necessari per la integrazione delle relative fattispecie, anche a titolo di concorso nel reato. Mancato accertamento dell’ elemento psicologico del reato, pure necessario per la integrazione delle fattispecie in contestazione e per la individuazione degli elementi di fondatezza dell’ azione disciplinare”, non considerato che il Procuratore Generale Dolcino Favi con lettera del 16 ottobre 2007 aveva chiesto informazioni sul procedimento Why Not ed il Murone le aveva fornite indicando I’ ipotesi di cui all’ art. 36, comma 1, lett, a – c) c.p.p. per avere il De Magistris iscritto il Mastella nel registro degli indagati dopo che
costui aveva avviato il procedimento disciplinare nei suoi confronti con la richiesta del trasferimento d’ ufficio senza astenersi e senza esser sostituito, pur essendogli stata contestata I’ omissione predetta, il che ha autonomamente determinato il Procuratore Generale all’ avocazione del procedimento non avendo provveduto la Procura alla sua sostituzione.
Il motivo è infondato.
Le ragioni del provvedimento impugnato secondo cui il concorso del Murone con il Lombardi e con il Favi nel favorire gli indagati attestando I’ esistenza di presupposti per I’ avocazione e suggerendo al Procuratore Generale di adottare questo provvedimento al contempo rimanendo inerte in relazione alla grave inimicizia tra De Magistris e Mastella, attestata pur in mancanza dei relativi presupposti (Cass. Pen. 17 dicembre 2002, n. 2273, 18 giugno 2003, n. 30443, 10 gennaio 2007 n. 8429), sono immuni da vizi logici e giuridici.
5.- Pertanto il ricorso va respinto.
Non si deve provvedere sulle spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.

Depositata in Cancelleria il 12.08.2011

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