Cons. Stato Sez. V, Sent., 21-01-2011, n. 411

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il dottor A.M. aveva proposto dinanzi al Tar Sardegna un ricorso per l’annullamento della deliberazione della Stazione Sperimentale del Sughero di Tempio Pausania (ora Agris Sardegna) relativo all’inquadramento del dipendente dottor B.P. nella qualifica dirigenziale.

Il Tar Sardegna accoglieva il ricorso con sentenza n.352 del 1999 annullando la deliberazione di inquadramento del dottor B.P. nella qualifica dirigenziale. La sentenza veniva confermata dal Consiglio di Stato, Sezione VI, con la decisione n.3167 del 2005 passata in giudicato il 17 settembre 2006 e notificata il 19 settembre 2006.

Con atto del 31 marzo 2008 notificato il 7 aprile 2008 il ricorrente diffidava la Agenzia Agris Sardegna in persona del legale rappresentante in carica affinchè ottemperasse alla sentenza in questione, quindi proponeva ricorso per la ottemperanza alla menzionata sentenza del Tar Sardegna n.352/99 chiedendo al Tar di ordinare alla amministrazione di procedere alla ripetizione della procedura concorsuale annullata ed all’espletamento, ora per allora, delle procedure per l’accesso alla qualifica dirigenziale.

Il Tar Sardegna, con la sentenza n.1823 del 2008, oggetto dell’odierno gravame ha respinto il ricorso nella parte in cui il dottor M. chiedeva di ordinare alla Agenzia Agris Sardegna la ripetizione della procedura.

Il dottor M., con il ricorso in appello in epigrafe, ha impugnato la decisione assumendone la erroneità.

Si è costituita l’Agenzia Agris Sardegna per resistere all’appello.

Il dottor M. critica la sentenza del Tar sostenendone la erroneità per molteplici motivi.

Il Tar Sardegna ha ritenuto infondato il ricorso osservando, in primo luogo che il dispositivo della sentenza disponeva semplicemente l’annullamento dei provvedimenti impugnati per cui doveva ritenersi che in tale parte la sentenza fosse auto esecutiva e non necessitasse di ulteriori attività da parte della amministrazione soccombente ai fini della sua esecuzione.

In secondo luogo riteneva demandata alle iniziative discrezionali della amministrazione la valutazione sulla necessità od opportunità di procedere alla ripetizione della procedura concorsuale annullata ed al conseguente espletamento, ora per allora, delle procedure per l’accesso alla qualifica dirigenziale, anche in considerazione degli accadimenti nel frattempo intervenuti, tra i quali, in particolare, la soppressione della Stazione Sperimentale del Sughero ed il subentro al medesimo di altri enti.

Il Tar riteneva inoltre come non potesse neppure ritenersi sussistente una inerzia o inadempimento della amministrazione intimata, avuto riguardo ad un eventuale, omessa rappresentazione delle ragioni per le quali non aveva ritenuto di procedere alla ripetizione della procedura concorsuale annullata, posto che dagli atti prodotti in giudizio dal ricorrente non risultava che il medesimo avesse mai avanzato tale richiesta di ripetizione all’amministrazione intimata prima della proposizione del ricorso.

Ritiene la Sezione tuttavia che il Tar abbia errato e che la sentenza appellata debba essere riformata.

Ad avviso del Tar la sentenza di merito non necessiterebbe di nessuna attività adeguatrice da parte della amministrazione soccombente.

L’assunto non è condivisibile.

Deve rilevarsi come tale necessità deriva proprio dal contenuto della sentenza del Tar Sardegna n.352/1999 che pone un esplicito obbligo di ripetizione della procedura concorsuale terminando la esposizione del diritto con la testuale affermazione "In conclusione il ricorso va accolto per fondatezza del 1°, 2° 3° e 4° motivo, con obbligo dell’amministrazione di procedere all’applicazione del DPGR 193/1986 secondo le indicazioni ivi previste..".

Al riguardo deve osservarsi che, come precisato nella sentenza di merito del Tar, l’accordo contrattuale 19851987, recepito dalla Stazione Sperimentale del Sughero conteneva nel capo I delle norme transitorie, le "norme per il primo inquadramento e per la mobilità verticale" tra le quali, al punto 2, la attribuzione dei nuovi profili professionali nelle qualifiche funzionali previste nella L.R. 6/1986 "entro tre mesi dalla entrata in vigore della norma con le seguenti procedure:…c) l’accesso alla qualifica funzionale dirigenziale avviene in via transitoria per il totale dei posti disponibili… nel seguente modo: concorso interno per titoli, cui sono ammessi a domanda gli impiegati inquadrati nella VII qualifica funzionale; i criteri di valutazione sono definiti nella allegata tab. c".

Della permanenza di tale obbligo di indizione del concorso interno, da bandire entro tre mesi, era consapevole il Tar Sardegna (nella sentenza n.352 del 1999) che ne faceva esplicita menzione là dove espressamente sottolineava: "..dovendo essere svolta la nuova procedura preventiva di fissazione dei criteri e quindi, successivamente di disamina delle singole posizioni dei due interessati."

Risulta quindi che il Tar, in sede di ottemperanza, ha erroneamente interpretato la sentenza di cui trattasi, ritenendo demandata alle valutazioni discrezionali dell’amministrazione la opportunità di procedere o meno alla ripetizione della procedura concorsuale annullata là dove l’obbligo derivava direttamente dalla sentenza e permaneva certamente in capo la nuovo soggetto pubblico subentrato per legge in tutti i rapporti giuridici della Stazione Sperimentale.

Inoltre, sulla necessità di una esplicita domanda da parte dell’interessato, ritenuta dal Tar per negare il fondamento della ottemperanza, risulta pacifico che il ricorrente, sia pure con modalità illegittime, fosse stato scrutinato nella procedura concorsuale e che i suoi titoli fossero stati comparati con quelli del controinteressato risultato vincitore, con l’effetto che la esecuzione della sentenza, implicante per l’amministrazione il rinnovo del procedimento per la applicazione del DPGR 193 del 1986, con la fissazione dei criteri per la valutazione dei titoli per l’espletamento del concorso, non richiedeva alcuna ulteriore domanda di partecipazione da parte del ricorrente.

In conclusione l’appello deve essere accolto, va quindi accertata la mancata esecuzione della sentenza del Tar Sardegna n.352 del 1999 del 25 marzo 1999 confermata dal Consiglio di Stato, Sezione VI, con la decisione n.3167 del 2005; per l’effetto la sentenza appellata n.1823 del 2008, deve essere riformata.

Va assegnato all’Amministrazione resistente il termine di 60 giorni, decorrenti dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, per dare completa ottemperanza alla sentenza del Tar Sardegna confermata da questo Consiglio secondo i criteri di cui in premessa, e, nell’eventualità dell’ulteriore inerzia dell’Amministrazione, viene nominato sin da ora un Commissario ad acta nella persona del signor Prefetto della Provincia di Sassari o di un suo delegato, perchè provveda in via sostitutiva.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 (tremila,00), oltre al compenso eventualmente spettante al Commissario ad acta, determinato in Euro 3.000,00 (tremila,00).

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, sezione Quinta, pronunciando sul ricorso per l’ottemperanza in epigrafe, lo accoglie per quanto di ragione e, per l’effetto, assegna all’Amministrazione resistente il termine di 60 giorni, decorrenti dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, per dare completa ottemperanza alla decisione di cui in epigrafe, secondo i criteri di cui in premessa, e, nell’eventualità dell’inerzia dell’Amministrazione, nomina un Commissario ad acta, come specificato in motivazione, perchè provveda in via sostitutiva.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3000,00 (tremila,00), oltre al compenso eventualmente spettante al Commissario ad acta, determinato in Euro 3000,00 (tremila,00).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2010 con l’intervento dei Signori:

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Cesare Lamberti, Consigliere

Marco Lipari, Consigliere

Roberto Chieppa, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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