Cass. civ. Sez. II, Sent., 31-07-2012, n. 13736

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
Con atto notificato il 23 febbraio 2006 M.L., in proprio e quale amministratore e legale rappresentante della C. s.r.l., ricorre ai sensi dell’art. 111 Cost. per la cassazione del provvedimento del 6 aprile 2005 con cui il Presidente del Tribunale di Grosseto aveva respinto l’opposizione avverso il decreto che aveva liquidato al dott. L.C. il compenso per l’attività di amministratore giudiziario da lui espletata nell’ambito di un procedimento ex art. 2409 cod. civ. attivato nei confronti della C.S..
L.C. si è costituito con controricorso.
Motivi della decisione
In via preliminare ed assorbente rispetto al suo esame nel merito, la Corte deve rilevare che il ricorso straordinario per cassazione proposto dalla società ricorrente e dal suo amministratore si presenta inammissibile.
L’amministratore giudiziario nominato nel corso della procedura prevista e disciplinata dall’art. 2409 cod. civ. non rientra infatti nella categoria degli ausiliari del giudice cui risulta applicabile, in tema di liquidazione del relativo compenso, il particolare procedimento previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170. Tale conclusione, invero pacifica sotto il vigore della precedente disciplina normativa contenuta nella L. n. 319 del 1980 (Cass. n. 18451 del 2004; Cass. n. 13134 del 2003; Cass. n. 14456 del 1999), deve in particolare ritenersi valida ed efficace anche in relazione al nuovo testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, che pure ha ampliato la categoria degli ausiliari del giudice cui è applicabile la relativa speciale normativa (art. 3, comma 1, lett. n). Assorbente e decisivo in questo senso rimane invero la considerazione che l’amministratore giudiziario svolge un’attività sostitutiva di quella dell’organo amministrativo della società e che va ad esclusivo vantaggio di quest’ultima, la quale rimane pertanto l’unica beneficiaria e destinataria dell’espletamento del suo incarico (Cass. n. 28232 del 2008; Cass. n. 12180 del 1997, sia pure in relazione al diverso profilo dell’individuazione del soggetto tenuto al pagamento del relativo compenso). Ne deriva che, secondo l’orientamento fatto proprio da questa Corte, il provvedimento liquidatorio ha natura monitoria, con l’effetto che contro di esso sono utilizzabili i rimedi processuali corrispondenti, costituiti dalla possibilità, in caso di rigetto totale o parziale dell’istanza di liquidazione, di sperimentare la via del giudizio di cognizione ordinaria ex art. 640 c.p.c., comma 3, e, in caso di suo accoglimento, l’opposizione prevista dall’art. 645 c.p.c. (Cass. n. 7631 del 2011; Cass. n. 13134 del 2003).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le ragioni della decisione integrano giusti motivi di compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2012

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